Raccomandata
Incarto n. 35.2004.32
rs/td
Lugano 13 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2004 di
RI1 rappr. da: RA1
contro
la decisione del 9 febbraio 2004 emanata da
CO1 rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 aprile 2002 RI1, di professione macchinista presso la __________ di __________, ma a quell'epoca al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per la stagione invernale 2001-2002 (cfr. doc. 49), provando la propria moto, è scivolato, schiacciandosi la mano destra tra il manubrio e un muretto. Il piede destro gli è rimasto sotto il pedalino (cfr. doc. 1).
Egli ha riportato una frattura multiframmentaria della prima falange D4 e D5 della mano destra, la frattura della testa del metacarpo IV della mano destra, la frattura della base del metacarpo V mano destra e una contusione con ferita lacero contusa del piede destro (cfr. doc. 2; 8).
Il medesimo giorno i sanitari dell'Ospedale __________ di __________ hanno proceduto al completamento dell'amputazione del quinto dito della mano destra a livello della base della falange prossimale (cfr. doc. 6; 8).
1.2. Il caso è stato assunto dall'CO1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 20 novembre 2002 ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5% e l'ha ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 2 dicembre 2002 (cfr. doc. A).
A seguito dell'opposizione interposta da RI1, tramite l'avv. RA1 (cfr. doc. 29), e dopo aver interpellato sia il __________, Dr. med. __________, che il Dr. __________ della __________ (cfr. doc. 33; 39; 45), l'assicuratore LAINF ha annullato il provvedimento del 20 novembre 2002 e ha emesso, il 28 luglio 2003, una nuova decisione formale, con cui ha accordato all'assicurato una rendita di invalidità del 15% dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004 e un'IMI del 10% (cfr. doc. 60).
1.4. Avverso quest'ultima decisione, l'avv. RA1, in nome e per conto dell'assicurato, il 22 agosto 2003, ha inoltrato opposizione (cfr. doc. 63).
L'CO1, il 9 febbraio 2004, ha confermato quanto deciso il 28 luglio 2003 (cfr. doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso RI1, patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto che l'CO1 venga condannato a corrispondergli un'IMI del 20% e una rendita per incapacità lavorativa nella misura del 50% di durata indeterminata, argomentando:
" (…)
In data 18 aprile 2002 il signor RI1 ha subito un incidente della circolazione a seguito del quale ha perso il dito della mano destra, che ha dovuto essere amputato. Egli ha subito inoltre diverse fratture articolari.
Il medico curante Dr. __________, __________, specialista di chirurgia generale della mano, ha proposto al paziente anche l'amputazione del quarto dito della mano destra.
Attualmente a detta del medico il paziente risulta inabile al lavoro nella misura del 100%.
L'infortunio ha cagionato al signor RI1, che al momento dell'infortunio esercitava la professione di selvicoltore macchinista, tutta una serie di problemi alla salute ed in particolare egli ha sofferto e soffre a tutt'oggi di forti dolori all'arto interessato, con impossibilità di movimento dello stesso, nonché seri problemi alla motricità fine.
Nel dettaglio l'assicurato lamenta a tutt'oggi ancora forti dolori ed incapacità di utilizzare la mano vittima della grave lesione e dell' amputazione del dito. Nell'arto interessato sussiste oltre al dolore costante una mancanza di forza nei movimenti ed un inutilizzo della mano quantificabile nella misura del 50%.
I dolori patiti si presentano costanti ed anche durante la notte, ciò che cagiona a volte all'assicurato anche fastidiosi ed insormontabili periodi d'insonnia.
Prove: doc., testi, rich. ediz. doc., perizia medica
Con la decisione qui avversata viene confermata un'IMI del 10% e viene anche deciso che il signor RI1 a far tempo dal 1 dicembre 2004 verrà considerato abile al lavoro nella misura del 100%.
In pratica il signor RI1 ha perso due dita di una mano, di cui uno completamente amputato ed un altro completamente da amputare. Egli ha pertanto una mano che risulta essere inservibile nella misura della metà, considerato lo stato critico delle altre tre dita della mano destra.
La valutazione relativa al grado IMI é pertanto errata, ritenuto che allo stesso dovrà essere riconosciuta una menomazione all'integrità fisica pari almeno al 20%, ossia pari alla metà di perdita di una mano.
Anche la valutazione relativa al grado d'abilità al lavoro del signor RI1 é sicuramente errata e poggia su considerazioni prive di sufficienti riscontri medici probatori.
Detta valutazione non può che venir contestata dall'assicurato, ritenuto che come risulta dagli accertamenti medici del Dr. __________ il signor RI1 risulta inabile al lavoro sicuramente nella misura del 50%.
Le conseguenze dell'incidente causano in effetti all'interessato dei seri problemi alla salute, i quali impediscono per esempio di espletare un'attività lucrativa nella misura del 100% in qualità di selvicoltore-macchinista.
Prove: doc., testi, rich. ediz. doc., perizia medica
Viene inoltre recisamente contestata la limitazione dell'erogazione della rendita d'invalidità al 30.11.2004.
La situazione dell'assicurato in seguito all'incidente é sicuramente purtroppo stazionaria, se non tendente al peggioramento.
Ne discende che risulta arbitrario, immotivato limitare l'erogazione di una rendita AI (recte: LAINF) sino al 30.11.2004, ritenuto che l'assicurazione ha se del caso a sua disposizione la possibilità di una revisione della rendita.
Limitando la stessa ad un determinato periodo mette l'assicurato nella condizione di dover provare dopo solo qualche mese il diritto al prosieguo del versamento della rendita; sconvolgendo così l'eventuale onere probatorio, che in realtà spetterà alla CO1, qualora, stabilita la rendita dovesse ritenere riabile al 100% l'assicurato.
Nessun motivo giustifica la limitazione dell'erogazione della rendita LAINF al 30.11.2004, ragione per cui chiedesi che la stessa venga fissata per una durata indeterminata." (Doc. I)
1.6. Il 4 maggio 2004 l'assicurato, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. II).
1.7. L'CO1, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Questa Corte deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente l'IMI sia da ritenere o meno ricevibile.
Nella DTF 119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato. Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:
" Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn, weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V 409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch (vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. SUVA oder Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt) und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S. 94, 1988 Nr. U 38 S. 104).
Damit wird lediglich gesagt, was nach Art. 106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet (vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte. Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist, nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht der SUVA, 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden."
In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, p. 98s., il TFA ha avuto modo di precisare che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.
Il TCA constata che tale situazione non si riscontra nel caso concreto.
Con giudizio del 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 l'Alta Corte ha confermato una precedente sentenza del TCA, in cui la pretesa ricorsuale concernente l'IMI è stata ritenuta irricevibile, in quanto, relativamente a questo punto, la decisione formale era cresciuta in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione nella procedura di opposizione. In particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:
" (…) Dagli atti all'inserto, in particolare dal verbale di opposizione 11 agosto 1999 e dallo scritto del successivo 30 agosto, non emerge in effetti il benché minimo indizio che possa lasciar supporre l'inten- zione dell'assicurato di contestare, oltre all'entità della rendita d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione all'integrità riconosciutagli con il provvedimento originario dell'INSAI. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 119 V 347, il giudice cantonale ha quindi rettamente stabilito - senza tuttavia menzionarlo espressamente nel dispositivo - che la pretesa ricorsuale concernente l'indennità per menomazione all'integrità fosse da considerare irricevibile. Il giudizio di primo grado merita in tal punto conferma. A ciò nulla mutano le considerazioni nel ricorso di diritto amministrativo dell'assicurato." (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00, consid. 2.b)
Nel caso di specie dall'opposizione del 22 agosto 2003 risulta quanto segue:
" in nome e per conto del Signor RI1, formulo OPPOSIZIONE avverso la succitata decisione, ritenuto che la stessa pone l'assicurato a beneficio di una rendita unicamente fino al 30.11.2004.
La rendita dovrà invece essere di durata indeterminata, ritenuto che il problema di salute di cui soffre a tutt'oggi il Signor RI1, a seguito dell'incidente occorsogli il 18.4.2002, risulta un danno oramai stabile.
Di conseguenza non ci sarà nessuna speranza di ripresa totale della capacità lucrativa.
Ciò viene attestato dai medici curanti, rispettivamente dalla perizia già espletata per conto del vostro servizio.
Sulla base della sua situazione medica, chiedo che la rendita per incapacità lavorativa fissata al 15%, venga erogata in maniera indeterminata." (Doc. 63)
Attentamente esaminato tale atto, questa Corte constata come anche nel caso presente non vi sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che l'assicurato abbia inteso contestare, oltre alla rendita del 15% erogata per due anni, anche l'indennità per menomazione dell'integrità del 10% riconosciutagli con decisione formale del 28 luglio 2003.
L'insorgente ha, del resto, concluso la propria opposizione chiedendo, specificatamente, solo che "la rendita per incapacità lavorativa fissata al 15% venga erogata in maniera indeterminata" (cfr. doc. 60).
In simili condizioni, il TCA non può che considerare la decisione formale del 28 luglio 2003 - relativamente all'IMI - passata in giudicato.
Su questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile.
2.3. Anche per quanto attiene al grado della rendita di invalidità, fissato al 15% con decisione formale del 28 luglio 2003 (cfr. doc. 60) e contestato nel ricorso (cfr. doc. I), ci si potrebbe chiedere se il provvedimento del 28 luglio 2003 è o meno passato in giudicato e conseguentemente se la pretesa ricorsuale è o meno irricevibile. Infatti, come visto, l'insorgente nell'opposizione del 22 agosto 2003, nulla ha espressamente obiettato circa il grado della rendita assegnatagli, bensì ha postulato che la rendita fosse di durata indeterminata (cfr. doc. 63).
D'altra parte si potrebbe sostenere che il fatto di avere contestato che la rendita è stata limitata a due anni ha implicato l'esclusione della crescita in giudicato della decisione formale relativamente al grado della stessa.
Tale questione, può tuttavia, restare insoluta, poiché, come sarà esposto più approfonditamente in seguito, l'impugnativa su questo punto deve, comunque, essere respinta per ragioni di merito.
Nel merito
2.4. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 18 aprile 2002 e oggetto della lite è la rendita di invalidità stabilità al 15% per la durata di due anni con effetto dal 1° dicembre 2002, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).
2.5. L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 pag. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 23 marzo 2004 nella causa R., 35.03.80; STCA del 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 32.95.55; STCA del 26 febbraio 1996 nella causa G. P. 32.94.123; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.; STCA del 31 maggio 1995 nella causa E. D.).
2.6. Nell'evenienza concreta l'assicurato, di formazione lattoniere di carrozzeria, in passato ha svolto, quale dipendente, l'attività di operaio forestale e in proprio il segantino di tronchi. Nel 2001 ha lavorato presso la __________ di __________ in qualità di macchinista/traxista. Durante la stagione invernale 2001/2002 si è iscritto in disoccupazione, con l'intenzione di ricominciare a lavorare presso la ditta citata nel mese di maggio 2002. A causa dell'evento traumatico del mese di aprile 2002 non ha più ripreso tale impiego (cfr. doc. 9; 25; 49).
Il 18 aprile 2002, mentre stava provando la propria moto, è infatti scivolato e si è schiacciato la mano destra fra il manubrio e un muretto. Il piede destro gli è rimasto sotto il pedalino (cfr. doc. I).
Egli è stato immediatamente trasportato all'Ospedale di __________ e poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________, dove gli è stato diagnosticato:
" Frattura multiframmentaria prima falange D4 e D5 mano destra
Frattura testa metacarpo IV della mano destra
Frattura base metacarpo V mano destra
Contusione con FLC dorso del piede destro
St. d. osteosintesi del metacarpo V mano destra
Contusione con FLC dorso del piede destro
St. d. osteosintesi del metacarpo V mano destra dopo frattura pluriframmentaria nel maggio 2000." (Doc. 8)
L'assicurato è rimasto degente in tale nosocomio fino al 27 aprile 2002. Dalla "Lettera di uscita" del 30 aprile 2002" emerge:
" La sera del ricovero procediamo al completamento dell'amputazione del dito mignolo destro. Per i metacarpi non è eseguibile una stabilizzazione. Il giorno seguente discutiamo le possibilità di trattamento con il paziente e la moglie, che optano per un'osteosintesi. Eseguiamo quindi in un primo tempo una stabilizzazione delle fratture con fissatore esterno ed in seguito procediamo all'osteosintesi del capitello del IV metacarpo.
Il decorso post-operatorio è favorevole. Durante la degenza il paziente approfitta di una copertura antibiotica con Kefzol.
La ferita al dorso del piede destro non mostra segni d'infezione, alla radiografia del piede non vi sono segni per lesioni ossee. Il paziente deambula con scarico del piede per i primi giorni, per tornare a caricare secondo dolori prima della dimissione." (Doc. 8)
Il 23 luglio 2002 ha avuto luogo una visita medica ____________________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia generale, ha così valutato lo stato della mano destra dell'assicurato e la sua capacità lavorativa:
" (…)
STATO LOCALE
Mano destra
Manca il dito V.
Il moncone è ben imbottito.
Troficità normale.
Nessun disturbo della sensibilità.
Si trova un dito IV con un deficit d'estensione nell'articolazione interfalangeale prossimale di 55°.
Riesce a fare la flessione fino a distanza polpastrello-dito IV fino alla vola della mano di 4 cm.
Riesce a fare la flessione dell'articolazione interfalangeale distale fino a 30° paragonando a 90° alla mano sinistra presso un paziente destrimano.
Sudorazione aumentata nella vola della mano destra. Sensibilità delle dita normale.
Troficità normale.
Nel vigorimetro (JAMAR) si trova una forza di 75 pounds a sinistra e 35 pounds a destra.
DIAGNOSI
Ipomobilità e diminuzione della forza rozza della mano destra dopo trauma complesso del 19.4.2002 con frattura aperta e sub-amputazione del dito V a livello della falange prossimale, frattura alla base e dislocazione ad axim verso ulnare del V metacarpo, frattura dislocata pluri-frammentaria della testa del V metacarpo e frattura pluri-frammentaria aperta poco dislocata della falange prossimale del dito IV.
Stato dopo posa di un fissatore esterno combinato tra metacarpale IV e V e la falange II del dito IV della mano destra il 19.4.2002.
Stato dopo AMO del mini-fissatore esterno e tre fili di Kirschner e débridement delle ferite e applicazione di una spugna di Garamicina il 14.5.2002.
Stato dopo débridement delle ferite, curettage e lavaggi il 24.5.2002.
CONCLUSIONI
Soggettivamente l'assicurato lamenta ancora una certa disabilità e una diminuzione della forza rozza della mano destra.
Oggettivamente si trova uno stato nel quale manca il dito V e dove al dito IV si trova un semiflessione con un deficit d'estensione di 55° nell'articolazione interfalangeale prossimale e dove la capacità di flessione dell'articolazione interfalangeale distale è diminuita a 30° paragonando con una capacità di flessione di 90° al dito della mano sinistra.
Vi è una diminuzione della forza rozza del 50% paragonando con la mano sinistra presso un paziente destrimano.
Sudorazione lievemente aumentata.
Procedere
Il paziente finisce la fisioterapia.
Farà ancora due sedute la settimana fino al 19.8.2002.
Abbiamo deciso di organizzare una prova di lavoro e il paziente si recherà dal suo datore per discutere la reintegrazione.
Capacità lavorativa
Abbiamo fissato una capacità lavorativa nella misura del 50% come macchinista in cava dal 19.8.2002 (per sbaglio nel certificato d'infortunio è stata segnata la data 19.7.2002!)." (Doc. 17)
L'11 novembre 2002, il Dr. med. __________, chirurgia generale e della mano, dell'Ospedale __________ di __________, medico curante dell'assicurato, nel "Rapporto intermedio" CO1 ha evidenziato che l'assicurato era abile al lavoro al 50% dal 19 agosto 2002, che a quel momento non effettuava più alcuna cura e che gli ha consigliato l'amputazione del D4 della mano destra, che però il ricorrente non ha accettato. Inoltre il sanitario ha risposto "sì" alle domande "Dobbiamo adoperarci presso l'impresa per l'attribuzione di un lavoro confacente?" e "Presumibilmente danno permanente?" (cfr. doc. 23).
In occasione di un'ulteriore visita __________ del 12 novembre 2002, il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha allestito il seguente rapporto:
" (…)
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Sta sempre meglio.
A casa sta svolgendo parecchi lavori sia in giardino che nel bosco.
Esegue anche lavori con la motosega.
Avverte però ancora qualche difficoltà in quanto manca il V dito e l'estensione al IV dito non è completa.
È in disoccupazione però vuole qualificarsi come autista. Prima della disoccupazione lavorava come traxista.
STATO LOCALE
Mano destra
Manca il V dito che è stato amputato a livello della falange prossimale. Al IV dito manca l'estensione all'AIFP con un deficit di 50°. All'articolazione MF IV si trova una funzione di 0-0-45°.
Dalla punta del dito V fino al palmo della mano mancano 2,5 cm. Forza rozza della mano destra 60 pounds, a sinistra 80 pounds.
DIAGNOSI
Deficit d'estensione dell'AIFP IV e deficit di flessione dell'AMF IV in stato dopo frattura aperta e sub-amputazione del dito V a livello della falange prossimale, frattura alla base e dislocazione ad axim verso ulnare del V metacarpo, frattura dislocata pluri-frammentaria della testa del V metacarpo e frattura pluri-frammentaria aperta poco dislocata della falange prossimale del dito IV.
Stato dopo posa di un fissatore esterno combinato tra metacarpale IV e V e la falange II del dito IV della mano destra il 19.4.2002.
Stato dopo AMO del mini-fissatore esterno con 3 fili di Kirschner e débridement delle ferite e applicazione di una spugna di Garamicina il 14.5.2002.
VALUTAZIONE
L'assicurato sta abbastanza bene, è ancora lievemente disturbato dalla mancanza del V dito e della mancanza dell'estensione dell'articolazione AIFP IV.
Clinicamente l'uso della mano destra è abbastanza buono, manca ancora una certa assuefazione ed adattamento.
Procedere medico
Attualmente nessuna cura è indicata o da proporre.
Procedere amministrativo e professionale
L'assicurato viene dichiarato abile al lavoro al 100% a partire dal 2.12.2002. Lavori, come ad esempio autista o traxista, sono senz'altro esigibili nella misura completa." (Doc. 25)
Relativamente alla richiesta di riconoscergli un'inabilità lavorativa del 50%, postulata dall'assicurato nell'opposizione del 17 dicembre 2002 (cfr. doc. 29) - inoltrata contro la decisione del 20 novembre 2002 con cui il medesimo era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% dal 2 dicembre 2002 (cfr. doc. 28)-, il Dr. med. __________ si è così espresso:
" (…)
Chiedere un'invalidità del 50%, per la mancanza del mignolo e una riduzione della funzione del II dito, è veramente una pretesa eccessiva.
Questa lesione non giustifica una riduzione della capacità lavorativa come traxista.
Altrimenti, dovrebbe essere valutato anche il permesso di condurre la macchina." (Doc. 33)
Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, della __________ dell'CO1, il 13 marzo 2003, ha affermato:
" (…)
Trotz der Unfallfolgen an der rechten Hand ulnarseits erachten wir nach kurzer Angewöhnung und Anpassung weiterhin eine volle Leistung als "macchinista" oder "autista" als zumutbar. Selbstverständlich ist eine grobmanuelle Arbeit mit der rechten Hand nicht mehr möglich." (Doc. 39)
Inoltre lo specialista, l'8 maggio 2003, ha precisato:
" In Ergänzung dazu erachten wir wegen der Unfallfolgen an der rechten Hand zur Zeit eine Leistungseinbusse von 15% noch als plausibile. Nach Angewöhnung und Anpassung sollte jedoch erfahrungsgemäss spätestens nach 2 Jahren wieder eine volle Leistung zu erwarten sein. Wir empfehlen der Administration deshalb eine entsprechende terminierte Rente ab 01.12.2002. Selbstverständlich kann nach Ablauf dieser Zeit der konkrete Zustand kreisärztlich überprüft werden." (Doc. 45)
Con l'atto ricorsuale l'assicurato ha trasmesso un certificato del 20 aprile 2004 del Dr. med. __________, del seguente tenore:
" (…) il sopraccitato paziente non sarà più abile al lavoro al 100% (né ora né in futuro) in qualità di selvicoltore macchinista; dopo importante infortunio alla mano destra (infortunio il 18.04.2002)." (Doc. C)
Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso di specie l'attestazione medica del 20 aprile 2004 del Dr. med. __________ è stata allestita posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Essa, tuttavia, è stata allegata con l'intento di sostanziare la pretesa di una rendita di invalidità di grado superiore al 15% e di durata indeterminata a seguito dell'infortunio del 18 aprile 2002. Non è poi stato indicato che lo stato della mano destra del ricorrente sia cambiato rispetto al periodo antecedente il 9 febbraio 2004
Pertanto tale referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.7. L'CO1 ha assegnato all'assicurato una rendita del 15% dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004, fondandosi sulla valutazione medica espressa l'8 maggio 2003 dal Dr. med. __________, il quale si è pure riferito al suo rapporto del 13 marzo 2003 (cfr. doc. 39; 45; 60; doc. A). Secondo il citato medico l'insorgente, a causa dei postumi infortunistici alla mano destra, pur potendo ancora svolgere la propria attività di macchinista, era limitato nel rendimento in misura del 15%.
Con il proprio ricorso l'assicurato ha criticato l'operato dell'CO1, il quale avrebbe ritenuto un grado di invalidità del 15%, basandosi su considerazioni prive di sufficienti riscontri medici probatori. D'altro canto, con specifico riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il ricorrente ha affermato di essere inabile al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Infine, la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
2.8. Nella presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario sentire l'assicurato, come da lui richiesto (cfr. doc. I; consid. 1.5.), o dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dal medesimo (perizia medica giudiziaria, testi - di cui peraltro non sono stati indicati i nominativi -, edizione documenti; cfr. doc. I; consid. 1.5.).
In particolare l'audizione dell'insorgente può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre, più in generale, per quanto concerne i provvedimenti probatori richiesti, va rilevato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa; cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella causa Z., B., A., H 10+ 45/01).
Il rapporto medico del Dr. __________ non contiene contraddizioni. Esso presenta, pure, tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, il medico ha espresso il suo apprezzamento relativo alla residua capacità lavorativa in modo chiaro e convincente, sia basandosi sull'intera documentazione medica e i referti radiologici riguardanti l'assicurato, che riferendosi all'approfondito rapporto del Dr. med. __________ del 12 novembre 2002 (cfr. doc. 25; consid. 2.6.).
Dal profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, egli, ritenendo il ricorrente limitato nel rendimento della sua attività di macchinista al 15%, ha peraltro concluso in modo più favorevole per l'assicurato rispetto al medico di __________. In effetti quest'ultimo ha considerato il ricorrente abile al lavoro al 100% dal 2 dicembre 2002, precisando che attività come autista o traxista erano senz'altro esigibili nella misura completa (cfr. doc. 25).
E' inoltre utile sottolineare che nel referto della visita del 12 novembre 2002 è stato menzionato che il ricorrente medesimo ha asserito di stare meglio, che a casa svolgeva parecchi lavori sia in giardino che nel bosco e che, benché avesse ancora qualche difficoltà a causa dell'amputazione del V dito e dell'incompleta estensione del IV dito, eseguiva anche lavori con la motosega (cfr. doc. 25; consid. 2.5.).
L'insorgente non ha mai contestato le sue dichiarazioni.
Quanto attestato dal Dr. med. __________, riguardo all'incapacità lavorativa dell'assicurato, non è poi atto a scalfire il valore probatorio della valutazione del Dr. med. __________.
In primo luogo la certificazione del Dr. med. __________ dell'11 novembre 2002, secondo cui l'insorgente presentava un'abilità al lavoro del 50% a far tempo dal 19 agosto 2002 (cfr. doc. 23), è ininfluente ai fini della presenta vertenza, in quanto ciò è stato riconosciuto anche dai medici dell'CO1. Essi hanno infatti limitato la capacità lavorativa dell'assicurato al 50% proprio dal 19 agosto 2002, come risulta dal rapporto del Dr.med. __________ del 23 luglio 2002 (cfr. doc. 17; consid. 2.6.).
Il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ hanno, invece, valutato di grado più elevato l'abilità lavorativa del ricorrente in attività come traxista/macchinista/autista soltanto a decorrere dal 2 dicembre 2002 (cfr. doc. 25,39, 45 consid. 2.5.).
In secondo luogo quanto attestato dallo specialista curante dell'assicurato il 20 aprile 2004, ossia che questi è incapace al lavoro al 100% quale selvicoltore-macchinista, è privo di qualsiasi motivazione (cfr. doc. C; consid. 2.5.).
Occorre, poi, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le attestazioni del medico curante, benché specialista, hanno un valore probatorio ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega al paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2.; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269 segg.).
Stante quanto precede, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63) che l'assicurato, nonostante i postumi infortunistici residuali, era in grado di riprendere l'attività di macchinista con uno scapito di rendimento del 15%.
Ricordato, poi, che quando il danno alla salute non è tale - come in casu - da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’inabilità lavorativa indicata dal medico (cfr. consid. 2.5.), nella presente evenienza bisogna concludere che il grado dell'incapacità al guadagno dell'insorgente era, di riflesso, del 15%.
Di conseguenza, a mente del TCA, l'CO1 ha correttamente, riconosciuto al ricorrente una rendita di invalidità del 15%.
2.9. Per quanto concerne la circostanza che la rendita di invalidità assegnata al ricorrente è stata limitata nel tempo, dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004, va osservato che secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. STFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00; STFA del 4 settembre 2001 nella causa P., U20/01; RAMI 1993 pag. 146 consid. 2; RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento (cfr. STFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00; STFA del 25 gennaio 2002 nella causa K, U 38/00; DTF 106 V 50 consid. 1; RAMI 1987 pag. 306).
L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita 15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b; STFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00).
2.10. Alla luce delle valutazioni mediche dei Dr. med. __________, __________ e, __________ (cfr. consid. 2.6.) e delle dichiarazioni dell'insorgente, ossia che già nel mese di novembre 2002 eseguiva parecchi lavori sia in giardino che nel bosco e con la motosega (cfr. doc. 25), il TCA ritiene che la prognosi, espressa dal Dr. med. __________, relativa alla possibilità di miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato nella sua attività di macchinista (cfr. doc. 39; consid. 2.6.), risulta del tutto verosimile, poiché è nota la capacità generale di assuefazione e adattamento nelle persone con lesioni alle mani o alle dita simili ai disturbi lamentati dal ricorrente (cfr. P. Omlin, Dauerrenten - Zeitrenten- Terminierte Renten, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag. 134; STFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00).
A questo proposito si può fare riferimento ad un'abbondante giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, nel caso di specie, ragioni per doversi scostare.
Infatti le sentenze qui di seguito citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere, ecc.), senz'altro comparabili - da un profilo dell'impegno delle mani - a quella praticata dall'insorgente, che precedentemente all'iscrizione in disoccupazione per la stagione invernale 2001/2002, aveva svolto l'attività di macchinista/traxista e avrebbe dovuto riprendere tale lavoro nel mese di maggio 2002 (cfr. doc. 49). Inoltre le fattispecie oggetto di tali decisioni concernono delle lesioni alle estremità superiori sia della stessa entità e importanza di quella subita dall'insorgente in occasione dell'evento traumatico del 18 aprile 2002, che di maggiore gravità:
a) DTF 106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al
31.1.1979 per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura
del vertice distale della falange intermedia di un meccanico:
" Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken. Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE 1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26. Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).
Da der Unfallschaden des Beschwerdeführers einen
verhältnissmässig geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die SUVA berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer, a.a.O., S. 229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."
b) sentenza TFA 29 gennaio 1992 nella causa S.:
rendita limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro di un muratore;
c) sentenza TFA 27 maggio 1993 nella causa M.:
rendita limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio destri di un falegname;
d) sentenza TFA 21 aprile 1995 nella causa M.:
rendita per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;
e) sentenza TCA 4 settembre 1995 nella causa B. - inc. 35.95.133:
rendita limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di medio e indice della mano destra;
f) sentenza STFA 8 luglio 1997 nella causa L.: la decisione dell'INSAI di accordare solo una rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un carpentiere che aveva riportato la sezione del tendine estensore all'altezza della falange interdigitale prossimale dei diti indice - medio - anulare, è stata tutelata dalla nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un processo di adattamento;
g) sentenza TCA 14 ottobre 1998 nella causa N. - inc. 35.96.78:
rendita limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di un’addetta alla lavorazione della pasta;
h) sentenza TCA 20 maggio 1999 nella causa G. - inc. 35.99.33:
rendita limitata nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta dell'interfalangea e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura aperta dell'interfalangea prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice sinistro e perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro di un carpentiere.
i) sentenza TCA del 4 settembre 2000 nella causa P., pubblicata in RDAT I-2001, pag. 276:
rendita limitata nel tempo del 20%-10% dal 1° ottobre 1999 al 1° ottobre 2001 per amputazione dell'anulare e del mignolo della mano sinistra a livello della falange intermedia di un aiuto-meccanico mentre utilizzava una sega elettrica.
l) sentenza TFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00:
rendita limitata nel tempo del 10% dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 2000 per il distacco dell'indice della mano destra che ha implicato, a causa di un'infezione grave, l'amputazione della falange distale e, a seguito di un'evoluzione problematica, l'amputazione anche della seconda falange, oltre che per un taglio profondo del dito medio occorsi a un assicurato adoperando una sega elettrica mentre lavorava su un cantiere.
m) sentenza TFA del 25 gennaio 2002 nella causa K., U 38/00:
rendita limitata nel tempo del 10% dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2001 per amputazione della falange distale del dito medio della mano sinistra e per lesione al polpastrello dell'anulare di un manovale che, mentre effettuava dei lavori di giardinaggio per la sua datrice di lavoro, è caduto con la mano sinistra dominante sulla lama roteante della tosaerba.
n) sentenza TFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00:
rendita limitata nel tempo del 15% dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 2000 per amputazione parziale di indice, anulare e mignolo destri di una tessitrice causata dall'utilizzo di un telaio meccanico.
2.11. In simili condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. fra le tante: STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366; STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che constatare la fondatezza della decisione su opposizione emessa dall'CO1 il 9 febbraio 2004.
Diversa è, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'CO1 troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque, essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto indicato al considerando 2.8. In questo senso, i diritti dell'assicurato non appaiono dunque compromessi.
2.12. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. II; consid. 1.6.).
Come già indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi effettivamente nel bisogno, alla luce della LAINF, della dottrina e della giurisprudenza federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), della giurisprudenza cantonale pubblicata in RDAT I-2001 pag. 276 (con riassunto delle principali sentenze federali e cantonali) la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti, come visto, dalla qualificata documentazione medica presente all'inserto (cfr. consid. 2.6.) emerge in modo indubbio, ai fini della determinazione del grado di invalidità a seguito dell'infortunio del 18 aprile 2002, in che misura l'abilità lavorativa dell'assicurato era limitata e la fondatezza dell'assegnazione di una rendita della durata di due anni.
Inoltre gli atti medici specialistici non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).
Di conseguenza l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti