Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.165
Entscheidungsdatum
18.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2017.165

cr

Lugano 18 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 agosto 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1961, di professione meccanico, allora alle dipendenze della ditta __________ di __________, a seguito di un grave incidente della circolazione occorsogli nell’agosto 1980, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50% dal 1° agosto 1981 (pag. 85 inc. AI).

In seguito al licenziamento intervenuto alla fine del mese di novembre del 1982 per rendimento insufficiente (attivo al 50%), l’assicurato, sempre al beneficio di una mezza rendita di invalidità, nel 1984 è divenuto indipendente, proseguendo l’attività di meccanico presso il garage del padre, a __________.

Con decisione del 23 luglio 1984 l’Ufficio AI, ritenuto che in un’attività adeguata, esigibile al 100%, l’assicurato presentava una capacità lucrativa residua dell’85%, che poteva essere migliorata applicando con successo una riformazione professionale, ottenendo una capacità di guadagno totale, ha stabilito di assumere le spese di soggiorno di tre mesi presso il __________ di __________.

A seguito del ricorso fatto inoltrare dall’assicurato contro tale decisione, il TCA, con sentenza 2 maggio 1985, ha confermato la decisione dell’amministrazione ed ha rilevato che, tenuto conto del danno alla salute di cui è affetto, l’attività di meccanico è controindicata, mentre l’interessato potrebbe svolgere un’attività confacente, rispettosa dei suoi limiti funzionali, acquistando una maggiore capacità di guadagno tale da non più giustificare l’erogazione di una rendita (pagg. 23-28 inc. AI).

Nonostante tale sentenza del TCA, il signor RI 1 ha rifiutato di frequentare il corso di riformazione presso il __________ (pag. 19 inc. AI), motivo per il quale l’amministrazione, in data 25 settembre 1985, ha soppresso la rendita per mancata collaborazione (pagg. 5-6 inc. AI).

In data 23 ottobre 1992 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (pagg. 138-143 inc. AI), che non è stata vagliata dall’amministrazione, visto il rifiuto dell’assicurato di sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità ad intraprendere eventuali provvedimenti professionali (pag. 154 inc. AI).

1.2. A seguito di un secondo grave incidente della circolazione avvenuto nel luglio 1993 e della richiesta di prestazioni presentata nel luglio 1994 a causa della rottura dei legamenti della caviglia e del ginocchio sinistro e della presenza di contusioni cervicali, l’Ufficio AI, con decisione 24 maggio 1996, ha nuovamente attribuito all’interessato una mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 50%) a decorrere dal 1° luglio 1994 (pag. 250 inc. AI).

Il diritto ad una mezza rendita di invalidità è stato confermato, in via di revisione, il 27 gennaio 1998 ed il 2 settembre 2003.

1.3. A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2005, con decisione del 30 marzo 2005, poi confermata con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita, ritenendo che dal raffronto fra il reddito da valido quale meccanico dipendente e il reddito da invalido quale dipendente della __________ (attività intrapresa dal 2001 dall’interessato) non risultasse più un grado di invalidità pensionabile (pagg. 385-390 inc. AI).

Con sentenza STCA 32.2006.74 del 31 maggio 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dall’assicurato, ha annullato la decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 e rinviato gli atti all’amministrazione, affinché procedesse ad una nuova determinazione del reddito da valido dell’assicurato, tramite una dettagliata ed affidabile indagine fiscale su diverse imprese di meccanici indipendenti simili a quella del ricorrente, senza personale, attivi da diversi anni nella medesima regione dell’interessato.

In esito al succitato accertamento, l’amministrazione si sarebbe poi dovuta nuovamente pronunciare sul diritto alla rendita dell’assicurato (pagg. 451-483 inc. AI).

Eseguiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 18 settembre 2007 (pagg. 499-501 inc. AI), poi confermato con decisione del 14 novembre 2007, l’Ufficio AI ha ridotto da mezza ad un quarto la rendita spettante all’interessato a partire dal 1° dicembre 2007 (pag. 508-510 inc. AI).

1.4. In data 3 aprile 2009 l’assicurato ha chiesto una revisione del proprio diritto ad una rendita di invalidità, segnalando di essere inabile al lavoro al 75% (pag. 533 inc. AI).

Con progetto di decisione del 20 aprile 2009, l’Ufficio AI ha informato l’interessato circa la non entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita, non ritenendo credibilmente dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sul diritto a prestazioni (pag. 537 inc. AI).

A seguito della documentazione medica inviata dall’assicurato e sentito il parere del SMR, in data 6 maggio 2009 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 20 aprile 2009, ritenendo assolte le condizioni per l’entrata nel merito della domanda di revisione della rendita AI in corso (pag. 164 inc. AI).

1.5. Con progetto di decisione del 7 novembre 2016, l’Ufficio AI ha stabilito un aumento temporaneo del diritto alla rendita spettante all’assicurato e poi la soppressione della stessa, decidendo quanto segue:

" A far capo dal 1° aprile 2009, ovvero al più presto dal mese della richiesta di aumento della prestazione (art. 88bis, cpv. 1 OAI) la rendita del signor RI 1 è aumentata da ¼ a ¾, con grado AI del 65%.

Il grado è confermato fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012, infatti, il grado AI diminuisce al 48%, con conseguente ritorno alla rendita di 1/4.

Questo grado è confermato fino a che la soppressione non sarà effettiva a termini di legge, ovvero dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.” (Pagg. 1365-1371 inc. AI)

A seguito delle osservazioni del 14 novembre 2016 presentate dall’avv. RA 1 contro questo progetto di decisione (cfr. pagg. 1381-1383 inc. AI), con nuovo progetto di decisione del 28 aprile 2017 (pagg. 1598-1605 inc. AI), poi confermato con decisione del 31 agosto 2017, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato un aumento della rendita di invalidità fin lì erogata da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a partire dal 1° aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2017 e, infine, visto il peggioramento dello stato di salute, aumentata ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. B).

1.6. Contro questa decisione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate (doc. I).

Il patrocinatore del ricorrente ha precisato che l’assicurato, pur non condividendo i calcoli dell’amministrazione, non contesta i vari gradi di invalidità stabiliti nella decisione impugnata, dato che “non si sente più di avviare grandi contenziosi con l’Ufficio AI”. Stante, tuttavia, il lunghissimo tempo intercorso tra la domanda di revisione (del 2009) e la decisione impugnata (del 2017), il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che con la presente procedura “si limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato non può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (doc. I).

1.7. In data 17 ottobre 2017 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica attestante un ulteriore peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. IV + 1-6).

1.8. Con risposta di causa del 17 ottobre 2017, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando di avere già riconosciuto all’assicurato, conformemente a quanto disposto dagli articoli 26 cpv. 2 LPGA e 7cpv. 3 OPGA, un importo pari a fr. 8'940 quali interessi moratori al tasso del 5% per il periodo compreso fra il 1° aprile 2011 e il 31 agosto 2017 (doc. VI).

1.9. In data 23 ottobre 2017, l’avv. RA 1 ha contestato quanto affermato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, sottolineando che “al sottoscritto non è possibile riscontrare nella contestata decisione l’importo citato dall’Ufficio AI nella misura di fr. 8'940; segnatamente al sottoscritto nemmeno è quindi possibile verificarne e comprenderne l’esattezza”.

Il patrocinatore del ricorrente ha concluso che “ad oggi dalla Cassa l’assicurato ha ricevuto “unicamente” le rendite arretrate così come indicato nella decisione contestata (fr. 40'152 (1) e fr. 10'648 (2)); nonché la rendita mensile corrente di fr. 1'936 (3). Degli interessi moratori non vi è alcun pagamento né tanto meno nella misura di fr. 8’940”.

Il legale ha quindi chiesto di poter visionare il calcolo eseguito dall’amministrazione e la conferma del loro effettivo pagamento (doc. VIII).

1.10. Con scritto del 24 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha precisato che, contrariamente a quanto da lui sostenuto nelle osservazioni del 23 ottobre 2017, l’importo degli interessi moratori citato dall’Ufficio AI “risulta invece chiaramente riportato in cima alla seconda pagina”.

Il rappresentante del ricorrente ha, tuttavia, rilevato che “per la correttezza degli interessi moratori rivendicati, determinante è comunque il corretto diritto ad una rendita di invalidità anche nel periodo dal 2012 al 2017”, motivo per il quale “se la rendita assegnata dall’Ufficio AI non fosse corretta, ciò che l’assicurato ha più volte rivendicato nel suo ricorso facendo valere tra le altre cose che in alcun modo gli si può attribuire quale reddito l’utile dell’azienda (un dividendo sarebbe infatti tassato al 35% e quindi non interamente incassato), con il suo ricorso l’assicurato non potrebbe di principio ottenere diritto ad una rendita d’invalidità maggiore a quanto riconosciuto perché di principio non esplicitamente domandato (anche se potrebbe valere il principio “iura novit curia”) ma l’assicurato potrebbe però perlomeno ricevere gli interessi moratori esplicitamente rivendicati sulla differenza di quanto avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di rendita” (doc. X).

1.11. Con osservazioni del 3 novembre 2017, l’Ufficio AI, sottolineato che oggetto della presente vertenza è unicamente il pagamento di interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate a norma dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha trasmesso al TCA la dettagliata presa di posizione del 31 ottobre 2017 della Cassa __________ (__________), chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. XII + 1).

1.12. In data 13 novembre 2017, l’avv. RA 1 ha ribadito che “l’oggetto del contendere non verte essenzialmente sul calcolo degli interessi moratori sulla rendita arretrata di circa fr. 40'000.- bensì piuttosto sul diritto ad ottenere il pagamento degli interessi moratori su tutte le prestazioni arretrate che all’assicurato sono effettivamente dovute”, rilevando che “nel caso concreto va esaminato preliminarmente il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità e poi valutato il diritto ad interessi moratori non solamente su quanto effettivamente riconosciuto a titolo di rendita arretrata bensì anche su quanto all’assicurato dovrebbe in realtà essergli correttamente riconosciuto” (doc. XIV).

Queste considerazioni del legale del ricorrente sono state trasmesse all’Ufficio AI (cfr. doc. XV), per conoscenza.

1.13. In data 20 novembre 2017, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XVI + 1-3).

1.14. Con osservazioni del 1° dicembre 2017, l’amministrazione, dopo avere nuovamente evidenziato che la causa verte unicamente sul pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA - come risulta dal punto 2.1 e dal petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 - ha rilevato che la nuova documentazione medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. XVIII).

Queste considerazioni dell’Ufficio AI sono state trasmesse al legale del ricorrente (cfr. doc. XIX), per conoscenza.

1.15. In data 4 dicembre 2017 il patrocinatore dell’assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XX + 1-3).

1.16. Con osservazioni dell’11 dicembre 2017, l’Ufficio AI, ribadito che come risulta dal punto 2.1 e dal petitum del ricorso del 6 ottobre 2017 la presente vertenza concerne unicamente il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, ha nuovamente rilevato che la documentazione medica prodotta dal legale del ricorrente “esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. XXII).

Tali considerazioni dell’Ufficio AI sono state trasmesse all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto litigioso è unicamente, come da richiesta ricorsuale, il diritto per l’assicurato di ottenere gli interessi di mora sulle prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata.

Esula, per contro, dalla presente vertenza e non sarà quindi oggetto di approfondimento da parte di questo Tribunale il calcolo del grado di invalidità e, di conseguenza, della rendita riconosciuta all’assicurato nella decisione impugnata, in via di revisione, a partire dal 1° aprile 2009.

Al riguardo, occorre ricordare che secondo giurisprudenza, l'oggetto impugnato nella procedura di ricorso è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415; 124 V 19 consid. 1 pag. 20 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415 con riferimenti). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 311 consid. 3b pag. 313 seg.; inoltre vedasi DTF 119 V 347 consid. 1b pag. 350 come pure Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 25). Spetta al giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone l'oggetto litigioso e se, datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti per una sua estensione, rispettivamente per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 416; 122 V 34 consid. 2a pag. 36 con riferimenti).

L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 482), le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/85 del 23 ottobre 1985, in RCC 1986 pag. 317 consid. 4a).

Nel caso di specie, questo Tribunale rileva che, nel ricorso del 6 ottobre 2017, l’avv. RA 1 ha espressamente indicato che “mediante specifiche contestazioni ed ulteriori documenti medici ed economici a fatica l’assicurato ha ora ottenuto una decisione che perlomeno non gli sopprime il diritto alle prestazioni assicurative future. Seppur quindi convinto che i calcoli svolti dall’Ufficio AI non sono corretti e ciò per i motivi già esposti nelle osservazioni al più recente progetto di decisione (…) concretamente l’assicurato non si sente più di avviare grandi contenziosi con l’Ufficio AI”, concludendo che “ad ogni buon conto, nei confronti dell’Ufficio AI con questa procedura l’assicurato si limita a pretendere il pagamento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate ed in particolare risultando anche che all’assicurato non può essere rimproverata alcuna mancanza di collaborazione” (cfr. doc. I pagg. 7-8, sottolineature della redattrice).

Ancora più chiaramente, la volontà del ricorrente emerge dal petitum ricorsuale, con il quale l’avv. RA 1 ha chiesto che il ricorso venga “accolto. Sulle prestazioni arretrate sono dovuti interessi moratori del 5%” (cfr. doc. I pag. 8, sottolineatura della redattrice).

Da quanto appena esposto, emerge in maniera chiara che l’oggetto litigioso - definito sulla base delle censure ricorsuali formulate, è bene sottolinearlo, da un legale, oltretutto dotato di esperienza nelle assicurazioni sociali - è solo ed esclusivamente la pretesa di pagamento degli interessi moratori sulle prestazioni arretrate riconosciute con la decisione impugnata, come correttamente rilevato a più riprese dall’amministrazione (cfr. doc. XII, XVIII, XXII), dopo che l’avv. RA 1, in corso di causa, resosi conto che nella decisione impugnata gli interessi di mora erano già stati concessi, ha invece richiesto che venga rivisto anche il calcolo del grado di invalidità dell’assicurato dal 2012 al 2017, sebbene “solo” al fine di calcolare gli interessi di mora in maniera corretta (cfr. doc. X).

Lo stesso avv. RA 1, infatti, nello scritto del 24 ottobre 2017 indirizzato al TCA

  • dopo avere constatato che, come evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, gli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate sono già stati riconosciuti all’assicurato nella decisione impugnata - ha allora ritenuto che “per la correttezza degli interessi moratori rivendicati determinante è comunque il corretto diritto ad una rendita di invalidità anche nel periodo dal 2012 al 2017” e ha quindi chiesto la corresponsione degli interessi moratori esplicitamente rivendicati in sede ricorsuale “sulla differenza di quanto avrebbe potuto effettivamente ricevere a titolo di rendita”, riconoscendo che il ricorrente “non potrebbe di principio ottenere diritto ad una rendita di invalidità maggiore a quanto riconosciuto perché di principio non esplicitamente domandato” (cfr. doc. X, sottolineatura della redattrice).

Questo Tribunale non può esimersi dall’evidenziare l’agire contraddittorio dell’avv. RA 1 Il rappresentante del ricorrente, infatti, in un primo momento, pur indicando di non essere d’accordo con i gradi di invalidità calcolati dall’Ufficio AI per gli anni precedenti al 2017, ha rilevato di rinunciare a contestare gli stessi, chiedendo solo il riconoscimento degli interessi moratori del 5% sulle prestazioni arretrate.

In un secondo momento, tuttavia, accortosi che, invece, come rilevato dall’UAI, gli interessi moratori sulle prestazioni arretrate erano già stati riconosciuti con la decisione impugnata, egli ha allora chiesto che i gradi di invalidità dal 2012 al 2017, a suo avviso errati, vengano correttamente calcolati, così da ottenere, sulla differenza, gli interessi moratori già pretesi con il ricorso.

Nell’ambito della presente vertenza questo Tribunale si limiterà pertanto ad esaminare il diritto dell’assicurato agli interessi moratori sulle prestazioni di rendita arretrate a partire dal 2009 riconosciute con la decisione impugnata.

2.2. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Per quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA prevede:

" 1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

Con una STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 273, il Tribunale federale, confermando la pronuncia di questa Corte STCA 32.2010.36 del 30 settembre 2010, ha stabilito che non sussistono validi motivi per limitare l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5).

Nel caso di versamento di interessi di mora al termine di una procedura di revisione, i 24 mesi decorrono dall’inizio del diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI.

2.3. Nella concreta evenienza, dalla decisione impugnata emerge che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha riconosciuto all’assicurato un incremento del diritto alla rendita fino a quel momento percepita, aumentandola da un quarto a tre quarti di rendita (per un grado AI del 65%) a partire dal 1° aprile 2009 fino al 31 dicembre 2011; poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 48%) dal 1° gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2017 e, infine, visto il peggioramento dello stato di salute, innalzata ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. B).

Dalla stessa decisione del 31 agosto 2017, emerge, pure, che l’Ufficio AI ha riconosciuto sulle prestazioni arretrate un “interesse di mora a causa del ritardo nel pagamento” di fr. 8'940 (cfr. doc. B pag. 2).

A fronte della richiesta dell’avv. RA 1 di potere controllare la correttezza dell’importo riconosciuto a titolo di interessi di mora, l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione alla Cassa __________, la quale, con scritto del 31 ottobre 2017, ha spiegato nel dettaglio le modalità di calcolo utilizzate per arrivare al risultato che figura nella decisione impugnata.

Nello scritto in questione, la Cassa ha osservato che, nel caso concreto, avendo la procedura di revisione portato ad una modifica del diritto a prestazioni a partire dal 1° aprile 2009 ed essendo pacificamente e abbondantemente trascorsi i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, l’assicurato ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% per le prestazioni arretrate, dal 1° aprile 2011 e sino al mese di agosto 2017, per un ammontare complessivo di fr. 19'777.-.

La Cassa ha, tuttavia, aggiunto che, dato che durante il periodo in questione l’assicurato aveva già diritto ad un quarto di rendita di invalidità, “le mensilità devono essere parzialmente compensate e l’interesse di mora è dovuto solo sull’importo arretrato versato all’avente diritto alla prestazione. Per cui non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla parte di rendita dovuta che è stata compensata. L’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione ma è versato in proporzione alla quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA)”.

La Cassa ha, quindi, illustrato il calcolo svolto al fine di determinare l’ammontare degli interessi di mora spettanti a RI 1, rilevando quanto segue:

" Dai dati dell’incarto della ________/AVS si evincono così i seguenti dati:

numero di mesi fino al pagamento 102

numero di mesi con interesse dovuto 78

ammontare degli arretrati in franchi 88'322

interessi moratori dovuti in franchi 19'777

ammontare degli arretrati versati in franchi 39'924

Sulla scorta di questi elementi, all’assicurato è così stato riconosciuto un ammontare complessivo di interessi moratori pari a franchi

8’940

(19'777 x 39'924 : 88'322 = 8'939.7540)

versato in aggiunta agli arretrati della rendita AI.” (Doc. XII/1)

Nel caso concreto, il TCA non ha ragione per distanziarsi da quanto calcolato dalla Cassa e, di conseguenza, dall’ammontare degli interessi moratori riconosciuti dall’Ufficio AI.

Quest’ultimo, visto l’aumento delle prestazioni avvenuto con la decisione qui impugnata e siccome sono ampiamente trascorsi sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, sia i 12 mesi dalla domanda di revisione inoltrata il 3 aprile 2009, ha in maniera corretta ed ineccepibile riconosciuto a RI 1 il diritto agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° aprile 2009 e sino al versamento delle rendite arretrate.

La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

OPGA

  • Art. 7cpv. OPGA

LAI

  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 26 LPGA

OAI

  • art. 88bis OAI

OPGA

  • art. 7 OPGA

Gerichtsentscheide

10