Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.126
Entscheidungsdatum
06.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.126

FS/sc

Lugano 6 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 aprile 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1951, con decisione 14 aprile 2011, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1. febbraio 2011 (doc. AI 66/1-3).

1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011 l’Ufficio AI – sulla base delle risultanze delle perizie reumatologica del 2 agosto 2011 (doc. AI 72/1-9) e psichiatrica del 25 novembre 2011 (doc. AI 76/1-9) e ritenuti il rapporto finale 23 gennaio 2012 nonché le annotazioni 3 aprile 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 77/1-4 e 89/1) – con decisione 17 aprile 2012, preavvisata con progetto 25 gennaio 2012 (doc. AI 79/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. giugno 2012 (doc. AI 90/1-4). Contestualmente l’ammi-nistrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. Contro la decisione del 17 aprile 2012 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito –, ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e valutazioni.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nella valutazione medica.

Quanto alla valutazione economica – osservato che “(…) il signor RI 1 svolgeva e continua a svolgere un’attività indipendente, con intenzione di riorganizzarla a seguito del danno alla salute (cfr. in proposito quanto esposto nell’“incontro di valutazione del 1.9.2010” avuto con la consulente in integrazione professionale sig.ra __________, lo scrivente Ufficio reputa necessario procedere ad un’inchiesta per gli indipendenti atta a chiarire l’attività svolta prima e dopo il danno alla salute, gli influssi economici, con verifica del metodo da applicare per la definizione del grado d’invalidità (metodo ordinario in caso di dati economici chiari, oppure metodo straordinario; verifica, inoltre, dell’esigibilità del cambiamento di professione). Completata l’istruttoria l’amministrazione emetterà un nuovo provvedimento debitamente preavvisato. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per procedere al complemento istruttorio indicato.

1.5. Con osservazioni 8 giugno 2012, oltre a chiedere il ripristino del diritto alla rendita con effetto retroattivo, l’assicurato ha, in particolare, evidenziato che “(…) per contestare la decisione emanata dall’Ufficio AI con il ricorso si è rivendicato il rinvio degli atti per ottenere, tra le altre cose, ulteriori accertamenti medici ed in particolare con riferimento ai peggioramenti intervenuti dopo l’incendio; segnatamente, ulteriori accertamenti economici ed in particolare con riferimento all’attività lavorativa indipendente esercitata dall’assicurato. […] In quest’ordi-ne d’idee, nella misura in cui il rinvio degli atti non pregiudica l’Ufficio AI nel poter (o dover) eseguire tutti gli accertamenti necessari per il caso, siccome è chiesto nel ricorso con la presente si acconsente al rinvio degli atti all’amministrazione e ciò affinché quest’ultima proceda con tutti gli atti necessari alla determinazione dei diritti dell’assicurato. (…)” (VI).

1.6. Con osservazioni 20 giugno 2012, rilevato che “(…) conformemente alla sentenza 8C_451/2010 del 11.11.2010, in cui il Tribunale federale ha confermato che, in caso di rinvio degli atti all’amministrazione per complemento d’istruttoria, il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o soppressione di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende la sua nuova decisione. (…)” (VIII), l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’ef-fetto sospensivo.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera in via di revisione con effetto al 1. giugno 2012.

L’insorgente postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e valutazioni tanto di natura medica quanto economica.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 p. 121; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3 e 4).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; DTF 128 V 30 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; STF I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.4).

Al riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3103 (nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile al caso concreto), stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag. 255). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3104 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3105 CIGI).

La cifra 3106 CIGI stabilisce poi che, in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute, il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 pag. 230).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.7. L’Ufficio AI, nelle motivazioni alla decisione del 14 aprile 2011 con cui ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera con effetto dal 1. febbraio 2011, aveva espressamente rilevato che: “(…) In base alla situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita. Al momento risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi quest’ulti-mo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. Lei è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione conformemente all’art. 17 vLPGA, che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie. (…)” (doc. AI 56/2).

Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 dicembre 2010 aveva in effetti indicato che “(…) alla luce della imminente convocazione dell’A. per un intervento di chirurgia ortopedica (impianto anca sx), procediamo con rivalutazione del caso nella primavera del 2011 (tre mesi dopo intervento). Successivamente, previo aggiornamento degli atti, procederemo alla definizione del caso. (…)” (doc. AI 52/1).

2.8. Nella fattispecie, come accennato, nell’ambito della revisione predisposta nel marzo 2011 (doc. AI 60/1) – a giusto titolo visto quanto evidenziato al considerando precedente –, l’Uffi-cio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 64/1).

Il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 2 agosto 2011 (doc. AI 72/1-9) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome cervicospondilogena cronica in - Probabili alterazioni degenerative del rachide cervicale - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destro convessa, iperlordosi lombare). Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in - Alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie plurisegmentali con spondilartrosi L1/L2, L3/L4, L4/L5 ed L5/S1) - Esiti da morbo di Scheuermann - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa, iperlordosi lombare) - Decondizionamento e sbilancio muscolare - Obesità (peso 85kg / statura 175,5 cm). Esiti da impianto di protesi dell’anca sinistra tramite tecnica semi invasiva, il 4.2.2010. Esiti da impianto di protesi all’anca destra l’8.12.2010. Sindrome fibromialgica generalizzata (…)” (doc. AI 72/7-8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto dei limiti funzionali descritti, giudico l’assicurato, a distanza di 3 mesi dall’ultimo intervento chirurgico ortopedico, svolto all’anca destra l’8.12.2010, quindi a decorrere dall’8.3.2011, abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Da ultimo l’assicurato era attivo quale copritetto, lavoro che dunque in gran parte non soddisfa i limiti funzionali e di carico stabiliti, per cui per questa attività, sempre a decorrere dall’8.3.2011, giudico l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da intendersi come lavoro svolto sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento dei 2/3. L’inabilità lavorativa totale attestata dai medici curanti prima dell’intervento dell’8.12.2010, è giustificata come pure quella completa durante i 3 mesi di riabilitazione seguenti l’intervento dell’8.12.2010. (…)” (doc. AI 72/8).

L’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 10 ottobre 2011 nelle quali il dr. __________ si è così espresso: “(…) alla luce delle nuove informazioni reumatologiche pervenute agli atti, rispettivamente sindrome fibromialgica, per la globale valutazione dello stato di salute dell’A., si rende necessaria una perizia psichiatrica avente lo scopo di valutare lo stato di salute dell’A. dal 2010 ad oggi, rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua. (…)” (doc. AI 73/1) – ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 74/1-2).

Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nella perizia 25 novembre 2011 (doc. AI 76/1-9), posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “(…) nessuna diagnosi psichiatrica in senso stretto. Da ponderare l’incidenza della fibromialgia secondo i criteri Foester (…)” (doc. AI 76/6), ha concluso:

" (…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

  1. Descrizione di risorse e deficit

L'analisi condotta secondo i criteri di Foerster mi ha consentito di escludere una comorbidità psichiatrica grave in associazione alle problematiche fisiche e fibromialgiche del soggetto.

Vi è tuttavia una comorbidità somatica importante e duratura di cui bisogna tenere conto quando si valuta l'esigibilità di uno sforzo di volontà per riattivare le risorse di questo soggetto in un ambito lavorativo adeguato. Tale comorbidità somatica e la presenza di dolori costanti, tendono a generare una forte astenia ed un peggioramento del riposo notturno con un recupero incompleto delle energie e difficoltà dell'assicurato di attivarsi il mattino.

Questa riduzione della componente energetica, unita alla cristallizzazione del pensiero attorno ai deficit della sintomatologia fibromialgica, può giustificare una limitazione della capacità funzionale nella misura del 20%, che si va a sommare alle limitazioni già evidenziate dal collega __________ in sede di perizia reumatologica. Questa limitazione del 20% tiene conto della difficoltà dell'assicurato, ma anche del fatto che nell'attività adeguata di amministratore della propria azienda egli ha ancora una capacità funzionale soddisfacente, per quanto attiene agli aspetti strettamente psichici.

Il recupero totale della funzionalità non appare esigibile al momento, perché un intervento psicoterapico avrebbe scarsa possibilità di successo, visto l'assetto psichico globale del soggetto.

  1. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

Abile al lavoro all'80% per l'attività da ultimo svolta, stando esclusivamente agli aspetti psichiatrici.

  1. Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Da questa perizia in avanti si può constatare anche IL del 20% per motivi psichiatrici.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

  1. Indicazioni mediche per interventi di integrazione

Non concerne.

  1. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale

L'assicurato dirige la propria ditta in maniera ottimale, per cui non vi sono interventi medici che possano permettergli di gestire la stessa in maniera più efficiente.

  1. Capacità di lavoro per altre attività

Per tutte le attività compatibili con i problemi evidenziatisi in sede di perizia reumatologica, l'assicurato per motivi esclusivamente psichici, presenta una CL residua dell'80%, da intendersi come possibilità di rimanere sul posto di lavoro per l'intera giornata, ma con rendimento ridotto del 20%.

D. OSSERVAZIONI

L'IL del 20% è riconosciuta non in considerazione di una malattia psichiatrica in senso stretto, ma conducendo l'analisi della componente algica assimilabile a disturbo somatoforme, secondo i criteri di Foerster.

(…)" (doc. AI 76/8-9)

Il dr. __________, viste le risultanze su esposte, nel rapporto finale 23 gennaio 2012, ha quindi stabilito un’incapacità lavorativa totale dal novembre 2009 e del 66,6% dal marzo 2011 nell’attività abituale e in un’attività adeguata un’incapacità totale dal dicembre 2010, dello 0% dal marzo 2011 e del 20% (per motivi psichiatrici) dal novembre 2011 (doc. AI 77/1-4).

L’Ufficio AI, in merito alla documentazione fotografica concernente l’incendio che ha distrutto il suo magazzino a __________, ha comunicato all’assicurato “(…) che quanto ricevuto non è rilevante per una modifica del nostro progetto di decisione del 25.01.2012 (…)” (doc. AI 80/1).

Quanto al rapporto 15 marzo 2012 del dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 88/2-3) – prodotto dall’assicurato in sede di osservazioni al progetto di decisione 25 gennaio 2010 – questo Tribunale rileva che lo specialista non si è confrontato con la perizia del dr. __________, non ha addotto per quali ragioni le conclusioni a cui è giunto il perito sarebbero errate e si è limitato, esprimendo solo una diversa valutazione, a concludere che “(…) dal punto di vista prettamente teorico, non considerando l’età né il mercato del lavoro, né altri aspetti non reumatologici (cefalee ..) potrebbe venir presa in considerazione un’attività in misura del 50%. In pratica, considerando la situazione globale, un reinserimento professionale in un’attività adatta è giudiziosamente da considerare illusorio o per lo meno molto difficilmente realizzabile. (…)” (doc. AI 88/3).

Anche il dr. __________, nelle annotazioni 3 aprile 2012, ha osservato che “(…) il rapporto del Dr. __________ del 15.3.2012, non apporta nuovi elementi influenti sulla valutazione della CL da noi effettuata. Le nuove ulteriori diagnosi presenti nel rapporto citato, sono senza influsso sulla CL. Si conferma il rapporto medico SMR del 23.01.2010. (…)” (doc. AI 89/1).

2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. In concreto, viste le risultanze esposte al consid. 2.8 e conformemente alla giurisprudenza su enunciata, questo Tribunale deve concludere che la situazione medica è stata sufficientemente indagata e pertanto confermare un’incapacità lavorativa totale dal novembre 2009 e del 66,6% dal marzo 2011 nell’attività abituale e in un’attività adeguata un’incapa-cità totale dal dicembre 2010, dello 0% dal marzo 2011 e del 20% (per motivi psichiatrici) dal novembre 2011 (così come stabilito dal dr. __________ nel rapporto finale 23 gennaio 2012 sub doc. AI 77/1-4).

Nemmeno è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’assicurato sostiene che, senza tuttavia documentare, “(…) ciò che certamente non può essere disatteso é il rilevante cambiamento intervenuto con l’incendio avvenuto nel mese di dicembre 2011. Tale cambiamento ha certamente interessato tanto l’aspetto medico, ed in particolare quello psichiatrico, quanto quello economico. (…)” (I, punto 10.3).

2.11. Quanto all’aspetto economico dagli atti non è possibile capire come l’Ufficio AI abbia quantificato il reddito da valido in fr. 25'328.-- per il 2010 e per quali ragioni abbia applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi senza procedere alla ventilata inchiesta per indipendenti (cfr. doc. AI 32/1-3 e 78/1-4).

In simili circostanze si giustifica – come del resto auspicato dall’amministrazione con la risposta (cfr. consid. 1.4) – l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari e indicati accertamenti limitatamente a questo aspetto, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel marzo 2011. In particolare circa l’esigibilità del cambio di professione illustrativa è la STF 9C_924/2011 del 3 luglio 2012 consid. 5.2 con riferimenti.

2.12. Quanto infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo – ricordato che il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o di soppressione di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazio-ne rende la nuova decisione (DTF 106 V 18 e 129 V 370 confermate nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4) e ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione (l’amministrazione ha infatti predisposto una perizia reumatologica e una psichiatrica a cura del dr. __________ e del dr. __________, si è fondata sul rapporto finale 23 gennaio 2012 e sulle annotazioni 3 aprile 2012 del dr. __________ e erroneamente ha ritenuto sufficienti le tabelle elaborate il 23 gennaio 2012 sub. doc. AI 78/1-4) – la stessa non può essere accolta e pertanto l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei considerandi.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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