Raccomandata
Incarto n. 30.2021.16-17
cs
Lugano 29 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2021 di
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, è affiliato quale indipendente (__________), presso la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1° aprile 2013 (doc. 1).
1.2. Con decisione formale del 17 ottobre 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 16 giugno 2021, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti nel 2015 da RI 1 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 483'000.
1.3. RI 1 e sua moglie RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che gli atti siano retrocessi alla Cassa per una nuova decisione (doc. I). Essi rammentano che RI 1 è professionalmente attivo quale __________, si esibisce in teatri situati all’estero, nel Nord Europa e negli Stati Uniti, ed è tassato per il 99% su redditi conseguiti al di fuori della Svizzera. Come emerge dalle tassazioni fiscali, il reddito è stato fissato in fr. 268'701 nel 2013, in fr. 260'042 nel 2014, in fr. 483'068 nel 2015 ed in fr. 260'015 nel 2016.
Per i ricorrenti la grande differenza di reddito tra quanto tassato nel 2013, nel 2014 e nel 2016, rispetto a quanto tassato nel 2015 è dovuta alla circostanza che l’autorità fiscale, per una evidente ed inedita svista, non ha detratto dal reddito da attività indipendente le spese professionali necessarie per conseguire il reddito. Ciò che invece è sempre stato fatto prima e dopo quell’anno.
Gli insorgenti affermano che la notifica di tassazione 2015 è stata loro notificata mentre si trovavano all’estero per una serie di impegni professionali. Quando sono rientrati il termine per l’inoltro del reclamo era ampiamente decorso e non hanno potuto reagire a tempo.
Essi evidenziano che dal lato fiscale non hanno subito pregiudizi poiché i loro redditi sono imposti all’estero, fatta eccezione per un piccolo importo di fr. 7'000 conseguito in Svizzera. Il problema si è manifestato al momento della notifica dei contributi personali per l’anno 2015, calcolati sul reddito lordo determinato dall’autorità fiscale senza deduzione delle spese generali necessarie per conseguirlo.
Nel merito i ricorrenti contestano innanzitutto la corretta determinazione del reddito aziendale dal profilo fiscale, con riferimento agli art. 17 cpv. 1 LT di uguale tenore all’art. 18 cpv. 1 LIFD e agli art. 26 LT e 27 LIFD, secondo cui dal reddito da attività indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano gli ammortamenti e gli accantonamenti.
Secondo gli insorgenti nel caso di specie il tassatore ha conteggiato quale reddito da attività indipendente il reddito lordo senza deduzione delle spese professionali che hanno dovuto affrontare per conseguire il reddito. I guadagni conseguiti nel 2015 ammontano a fr. 483'000. Da questo importo vanno dedotte le spese di viaggio, di alloggio, i pasti fuori casa, le spese del loro agente e le spese talvolta imputate ai ricorrenti dal teatro che li ospita. Si giunge così ad un reddito determinante di fr. 349'206, con una differenza di fr. 133'862 rispetto a quanto considerato dall’autorità fiscale.
Non è pertanto vero che il reddito aziendale determinato dall’autorità fiscale sia corretto.
In secondo luogo i ricorrenti rilevano che vi è la possibilità di scostarsi dalla notifica di tassazione in caso di errori manifesti e debitamente comprovati o immediatamente emendabili. In concreto la Cassa è lei stessa tenuta, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LAVS, a dedurre dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo. I contributi vanno infatti calcolati sul reddito netto.
Per gli insorgenti dalla decisione di tassazione 2015 si evince chiaramente che il reddito di fr. 438'000 si compone di un reddito estero di fr. 476'000 lordi e di un reddito in Svizzera di fr. 7'000. Da questo importo non sono state dedotte le spese professionali di fr. 129'909.22 esposte nella documentazione prodotta in sede di opposizione.
In concreto, secondo gli insorgenti, l’autorità fiscale è incorsa in un evidente errore, omettendo di dedurre dall’utile lordo le spese necessarie al conseguimento del reddito. Spese che il fisco ha sempre dedotto negli anni precedenti fino al 2014 compreso e pure in quello successivo. Essi fanno notare che il medesimo tassatore occupatosi della decisione del 2015, nel 2016 ha dedotto le spese che sono state fatte valere. Ciò, secondo i ricorrenti, è un’evidente ammissione di aver commesso un errore. Altrimenti il medesimo calcolo sarebbe stato confermato l’anno successivo. L’unico anno nel quale l’imponibile è stato calcolato sul lordo e non sul netto è proprio il 2015.
Secondo gli insorgenti si è in presenza di un errore manifesto e debitamente comprovato dai giustificativi in possesso della Cassa. L’errore è immediatamente emendabile dall’amministrazione, tenuta per legge a considerare queste spese nel calcolo dei contributi (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS): basta infatti dedurre dal reddito indicato dal fisco le spese professionali di cui ai giustificativi prodotti in sede di opposizione.
1.4. Con risposta del 6 settembre 2021 la Cassa di compensazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 20 settembre 2021 gli insorgenti hanno trasmesso ulteriori documenti ed hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra cui il coinvolgimento del fisco (doc. V).
1.6. Il 22 settembre 2021 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, con copia alla Cassa di compensazione, alla quale è stato assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni, affermando:
" (…) ricevo il Suo scritto 20 settembre 2021(doc. V) con cui produce i doc. B (ricapitolativi delle spese professionali), C (pezze giustificative delle spese professionali) e D (notifica di tassazione 2015).
Il documento C. è costituito da 27 mappe, per la maggior parte di carta, alcune in plastica, (cui si aggiungono alcuni fogli liberi). Ogni mappa contiene un numero variabile di fogli ed ha una diversa intestazione. Diverse mappe specificano il nome di un’opera musicale e l’indicazione dell’autore accompagnata da una o più date e da luoghi, altre fanno riferimento a: spese di viaggio, alle imposte 2015, a “diverse ricevute 2015 marzo – aprile” (libera traduzione del sottoscritto dal tedesco), all’auto e alla benzina, ad un assicuratore malattia e a una banca svizzera (__________), queste due ultime sono vuote, mentre in taluni casi la mappa non precisa il suo contenuto. Rilevo poi estratti bancari liberi ed altri documenti.
La produzione del doc. C. avviene senza elencazione delle singole pagine o dei singoli documenti contenuti nelle mappe. Lei precisa che tale documento, in realtà una serie di plichi di una decina di centimetri di spessore con un numero imprecisato (ma rilevante) di fogli (che le ritorno in annesso), conterrebbe i “giustificativi originali” di spese sostenute dai ricorrenti e sarebbe prodotto con il duplice scopo di “permettere a questo … Tribunale, qualora lo reputasse necessario, di verificare la congruità delle spese professionali indicate dai ricorrenti”.
Per permettere al Tribunale cantonale delle assicurazioni tale (eventuale) esercizio occorre però che i documenti siano specificatamente elencati. Appare infatti inaccettabile la produzione di plichi di documenti all’interno dei quali il Giudice debba andare alla ricerca di quanto utile alle ipotesi del ricorrente e tale da suffragare la sua tesi.
I documenti devono essere prodotti al Tribunale cantonale delle assicurazioni muniti di un elenco preciso (possibilmente ragionato), ogni documento deve essere precisamente elencato. Produrre al Tribunale l’archivio personale dei documenti contabili dei ricorrenti relativi all’anno 2015 come ha fatto Lei non può essere ammesso.
Nel doc. V lei non indica inoltre l’utilità e il valore probatorio delle mappe “” e “” che sono assolutamente vuote.
Se desidera produrre al Tribunale i documenti contenuti nelle 27 mappe, la invito a volere, per ognuna di esse, elencare precisamente ogni documento contenuto, indicandolo specificatamente, richiamando eventualmente il giustificativo nell’elenco delle poste del doc. B. Altrimenti può semplicemente tenere questi documenti a disposizione del Tribunale (cui può spedire, se lo ritiene, l’elenco dei giustificativi a disposizione, precisamente allestito) e questa Corte, laddove lo ritenesse necessario, potrebbe chiedere la specifica produzione di giustificativi puntuali.
Per procedere a quanto sopra, rispettivamente per comunicare le sue intenzioni, le è concesso un termine di 5 giorni. Pro futuro la invito a volere evitare la produzione di plichi di documenti senza una precisa e ragionata elencazione poiché non è compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni, come indicato, andare alla ricerca, all’interno di generica documentazione, degli elementi che suffraghino le tesi di ricorso.” (doc. VI)
1.7. Il 28 settembre 2021 i ricorrenti hanno affermato:
" (…) Non era intenzione dei ricorrenti chiedere al Tribunale cantonale delle assicurazioni di andare alla ricerca, all’interno dei plichi, di quanto utile alla loro tesi. I ricorrenti hanno pensato di mettere a disposizione di questo Tribunale le stesse pezze giustificative prodotte all’autorità fiscale nell’eventualità in cui questa Corte avesse ritenuto necessario vagliare (anche solo puntualmente) le cifre esposte al Doc. B. La mole del documento avrebbe, me ne rendo conto, probabilmente richiesto alcune spiegazioni supplementari in merito alla sua strutturazione e mi rincresce se ciò ha creato dei disguidi.
Il doc. B è l’elenco dei guadagni e delle spese professionali prodotto con la dichiarazione d’imposta 2015. Per ognuna delle 18 opere musicali indicate al Doc. B si ritrovano nel Doc. C., nella mappa di carta che ne riporta il nome, i giustificativi delle entrate e delle uscite relative a quell’opera. Entrate (“Einnahmen”) e uscite (“Ausgaben”) sono raccolte in mappette di plastica separate, ciascuna recante la dicitura della voce a cui si riferisce. Le uscite si suddividono in: spese di viaggio (“Reisespesen”), spese di alloggio (“Unterkunft”), spese per il vitto (“Verpflegung”), spese per l’agente (“Agentenhonorar”) e spese di rappresentazione/ concreto (“Repräsentations-/Konzertspesen”).
L’elencazione di cui ai Doc. B e Doc. C è la medesima: se nel Doc. B per un’opera sono state indicate determinate uscite, nella corrispondente mappa di carta del Doc. C vi sono altrettante mappette di plastica con i giustificativi che le comprovano.
Con la volontà di rendere il tutto più chiaro possibile, riporto la classificazione di cui al Doc. B. in un nuovo elenco, che produco quale Doc. E. In questo elenco classifico ogni opera musicale con una lettera maiuscola e ogni voce (entrata o uscita) legata a quell’opera con un numero.
Seguendo il Suo suggerimento, terrei a questo punto i giustificativi di cui al Doc. C a disposizione di questa Corte, che qualora lo desiderasse potrà chiedere la specifica produzione di giustificativi puntuali, facendo riferimento al Doc. E. Beninteso, sono assolutamente pronto e disponibile ad accompagnare la produzione dei giustificativi che questa Corte dovesse eventualmente richiedere con puntuali spiegazioni in merito alla loro composizione (illustrando, ad esempio, in cosa consistono le spese – di viaggio, vitto. Alloggio o altro – sostenute dai ricorrenti per una determinata opera).” (doc. VII)
1.8. Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa il 29 settembre 2021 (doc. VIII).
1.9. Il 1° ottobre 2021 il TCA ha interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, affermando:
" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza tra i due assicurati indicati a margine (RI 1 e RI 2) e la Cassa CO 1 relativamente alla fissazione dei contributi sociali dovuti nel 2015.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che nel calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale (IC) 2015 i contribuenti avevano dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 7'089 ed altri redditi per fr. 342'049.
L’Ufficio di tassazione ha accertato un reddito complessivo da attività indipendente di fr. 483'000.
Nelle motivazioni ha inoltre precisato che il reddito aziendale è stato rettificato tenuto conto della documentazione inoltrata, con l’indicazione, circa il reddito all’estero: “476’000 franchi (al lordo)”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:
Per quale motivo il reddito dichiarato alla voce “altri redditi” è stato aumentato da fr. 342'089 a fr. 483'000 (compreso il reddito di fr. 7'089 dichiarato quale reddito da attività indipendente) e inserito nel “reddito att. indipendente principale contribuente”?
Cosa significa l’indicazione, relativa al reddito all’estero di: “476'000 franchi (al lordo)”? Perché non è stato considerato al netto?
Nei fr. 476'000 “al lordo” sono comprese anche le spese generali per conseguire il reddito? In caso di risposta positiva, a quanto ammontano tali spese e per quale motivo non sono state dedotte?
Quale aliquota sarebbe stata applicata al reddito imponibile di fr. 6'400 (tassazione IC) se quale reddito conseguito all’estero si fosse preso in considerazione quello di fr. 342'049 dichiarato dai ricorrenti? Quale sarebbe stata la differenza delle imposte cantonale e federale sul reddito dovute in meno?
Vi chiediamo di voler trasmettere le decisioni di tassazione cantonali e federali 2015.” (doc. IX)
1.10. Il 13 ottobre 2021 l’autorità fiscale ha trasmesso al TCA le domande poste il 1° ottobre 2021 con le risposte scritte a mano accanto ai quesiti del Tribunale (doc. X).
Alla prima domanda il fisco ha risposto: “Corretto in base alla documentazione presentata e al lordo delle imposte. Trattasi dell’attività indipendente del marito (__________). Per il calcolo AVS vanno considerati tutti i redditi (prodotti in Svizzera e all’estero)”. Alla seconda domanda l’UT ha affermato: “le imposte non sono deducibili!”. Alla domanda 3 ha indicato che le spese “sono state dedotte” e alla quarta domanda ha indicato: “aliq 11,97%” e “351 Fr [salvo errori]” (doc. X).
1.11. Le parti sono state chiamate a presentare osservazioni scritte in merito entro 10 giorni (doc. XI).
1.12. Il 19 ottobre 2021 l’amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. XII).
1.13. Dopo aver chiesto (doc. XIII), ed ottenuto (doc. XIV), una proroga, i ricorrenti il 3 novembre 2021 hanno affermato:
" (…)
Con scritto 12 ottobre 2021, l’autorità fiscale ha fornito spiegazioni inedite per i miei assistiti che hanno sin qui sempre inteso che il reddito da essa accertato fosse al netto delle imposte prelevate all’estero e al lordo delle spese generali sostenuto per conseguire il reddito. L’Ufficio chiarisce ora che l’indicazione relativa al reddito all’estero di “CHF 476'000.-- (al lordo)” sia da intendersi al lordo delle (sole) imposte prelevate all’estero, mentre le spese generali per conseguire il reddito sarebbero state dedotte nella misura di CHF 149'185.-- ca. (…) .
Ai ricorrenti non risulta che tale prassi sia mai stata loro applicata prima d’ora. Trattandosi di rapporti fiscali internazionali, occorrerebbe a ben vedere esaminare quanto prevede la singola Convenzione per evitare la doppia opposizione conclusa con il paese di riferimento, onde vagliare se i redditi conseguiti all’estero possano essere considerati – al lordo delle imposte trattenute all’estero – per la determinazione del reddito dei ricorrenti.
A fronte delle spiegazioni addotte dall’autorità fiscale, i ricorrenti hanno ripreso in mano l’intero dossier fiscale del 2015, constatando purtroppo diverse incongruenze non solo negli importi accertati dall’autorità fiscale, ma anche per rapporto alle cifre da loro stessi esposte. Trattasi di sviste di cui i ricorrenti si sono accorti solo ora, rivedendo l’incarto con il loro nuovo fiscalista (…)
Si acclude sub Doc. F una tabella riassuntiva che riprende ciascuna opera musicale secondo l’elenco di cui al Doc. E. Nella colonna “importo contrattuale” vi sono le entrate dei ricorrenti come da contratto, al lordo di imposte e spese generali necessarie per conseguire il reddito. Nella colonna “spese aziendali” vi sono i costi sostenuti per conseguire il reddito, leggermente inferiori a quelli indicati dall’ufficio di tassazione (…). Nella colonna successiva (“utile lordo AVS”) si indica l’importo al lordo delle tasse estere e al netto delle spese generali per conseguire il reddito, ovvero CHF 401'435.04. A mente dell’ufficio di tassazione, si tratterebbe dell’importo determinante per la definizione dell’aliquota d’imposta applicabile. La colonna più a destra riporta infine l’utile netto dei ricorrenti, al netto di imposte e spese generali necessarie per conseguire il reddito.
I ricorrenti sono consci del fatto che questo Tribunale può scostarsi solo eccezionalmente da una decisione fiscale cresciuta in giudicato. Si ritiene nondimeno che nella specie la decisione di tassazione in questione contenga degli errori evidenti, in parte dovuti a sviste degli stessi ricorrenti e in parte dell’ufficio di tassazione: in particolare, l’importo delle spese generali per conseguire il reddito non coincide (secondo l’UT ammonta a CHF 149'185.-- ca., mentre i ricorrenti giungono ad un importo di CHF 135'219.59). Fra i dati dichiarati (CHF 349'206.--) e quelli accertati (CHF 483'068.--) vi è inoltre una differenza di CHF 133’862.--. Questo importo, che secondo i ragionamenti dell’ufficio di tassazione dovrebbe corrispondere alle imposte alla fonte estere, non collima però con le trattenute d’imposta figuranti sui contratti d’ingaggio e ricapitolate al Doc. F (“Tasse diverse estere”, tot. CHF 126'477.77).
La situazione è insomma piuttosto ingarbugliata e difficile da ricostruire. Per tale ragione, tenendo conto anche delle loro responsabilità per non aver tempestivamente contestato la decisione di tassazione e nell’ottica di trovare una soluzione alla vertenza, i ricorrenti sarebbero disposti ad accettare ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 LPGA, un reddito da attività indipendente fissato in CHF 401'435.04 in base alla documentazione presentata e al lordo delle imposte prelevate all’estero (ma al netto delle spese generali per conseguire il reddito, cfr. Doc. F). Tale importo potrebbe poi essere riportato dalla Cassa di compensazione al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS.
In caso di mancata accettazione della presente proposta, i ricorrenti manterrebbero per contro le argomentazioni e le contestazioni esposte nel gravame.” (doc. XV)
1.14. Lo scritto del 3 novembre 2021 è stato trasmesso il 4 novembre 2021 alla Cassa con facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. XVII). L’amministrazione è rimasta silente.
in diritto
in ordine
2.1. Con la decisione su opposizione impugnata la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2015.
Contro la predetta decisione oltre all’assicurato, è insorta anche la moglie.
2.2. In una STCA 32.2015.31+32 del 18 gennaio 2016, al consid. 2.2., il Tribunale cantonale ha affermato:
" Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
Con sentenza pubblicata in DTF 126 V 455 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che il coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di avere, immediatamente o in futuro, ripercussioni sull'ammontare della sua rendita di vecchiaia. In particolare l’Alta Corte ha rammentato di aver ammesso la legittimazione a ricorrere del coniuge di un assicurato cui era stato fissato il contributo quale persona senza attività lucrativa: consid. 2b)bb): “In zwei neueren Urteilen K. und C. R. vom 8. November 1988 (ZAK 1989 S. 167) und W. und E. K. vom 31. Januar 1992 hatte das Eidg. Versicherungsgericht zu prüfen, ob die Ehefrau eines Versicherten und Adressaten einer auf Grund des AHVG erlassenen Verfügung in eigenem Namen zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den negativen Entscheid der kantonalen Rekursbehörde legitimiert sei (Art. 103 lit. a in Verbindung mit Art. 132 OG). In beiden Fällen, in welchen es um die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger resp. die Berichtigung des individuellen Kontos ging, wurde diese Frage bejaht. Im Urteil vom 8. November 1988 betreffend die Beitragspflicht als Nichterwerbstätiger erwog das Eidg. Versicherungsgericht, die Ehefrau sei von der Beitragsverfügung zu Lasten des Ehemannes ebenfalls betroffen im Sinne von Art. 84 Abs. 1 AHVG und damit berührt im Sinne von Art. 103 lit. a OG. "Denn die Höhe einer künftigen Ehepaar-Altersrente, an welcher sie zu gegebener Zeit mitbeteiligt sein wird, sowie die Höhe einer allfälligen Witwenrente hängen u.a. vom durchschnittlichen Jahreseinkommen des Ehemannes und mithin von den geleisteten Beiträgen ab (...). Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b).”
Anche la dottrina rammenta che la giurisprudenza ha ammesso la legittimazione a ricorrere contro decisioni relative all’obbligo contributivo del proprio coniuge quale persona senza attività lucrativa: Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, Zurigo, Basilea, Ginevra, n. 10 ad art. 59, pag. 736.
Per quanto concerne le “terze parti” cfr. anche la sentenza, in italiano, 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 in cui il TF ha in sostanza affermato che la giurisprudenza emanata quando era in vigore l’OG continua ad essere applicabile anche con l’entrata in vigore della LTF. In DTF 132 V 74 il TF ha stabilito che la decisione di non entrata in materia per mancata competenza ratione loci resa da un altro cantone "concerne" ai sensi dell'art. 49 cpv. 4 LPGA l'organo esecutivo delle PC del cantone di soggiorno, il quale è quindi legittimato ad adire le stesse vie di diritto previste per la persona assicurata (consid. 2-4).
Con sentenza 8C_676/2011del 31 gennaio 2012 il TF ha rammentato che:
“Dem Ehegatten einer versicherten Person steht das Beschwerderecht gegen einen Rentenentscheid nur zu, soweit er sich unmittelbar oder allenfalls in einem späteren Zeitpunkt auf die Höhe seiner eigenen Rente auswirkt oder auswirken kann (BGE 126 V 455). Auch soweit Kinderrenten (und altrechtliche Zusatzrenten) direkt dem Ehegatten auszubezahlen sind, steht diesem kein Beschwerderecht "pro Adressat" bezüglich des Rentenanspruchs zu. Sein Interesse gilt lediglich im Zusammenhang mit dem Auszahlungsmodus der Kinderrenten als schutzwürdig, sodass ihm in solchen Streitigkeiten Parteirechte und die Beschwerdeberechtigung zustehen (BGE 119 V 425 E. 1 S. 427; Urteil I 245/01 vom 7. August 2001 E. 2, in: SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, Pra 2002 Nr. 63 S. 361).
Da vorliegend nicht der Auszahlungsmodus, sondern der Rente-nanspruch als solcher strittig ist, stehen der geschiedenen Ehefrau keine Parteirechte und insbesondere kein Gehörsanspruch zu. Dieser konnte mithin nicht verletzt werden, weshalb die Rüge fehlgeht.”
In concreto, si tratta di stabilire il contributo dovuto da un’assicurata priva di attività lucrativa, che non dispone di alcun reddito ed il cui marito deve di conseguenza versare gli importi calcolati dalla Cassa di compensazione (doc. I).
In applicazione della DTF 126 V 455 (“[…] Dass sie von der angefochtenen Beitragsverfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, ergibt sich ferner aus dem (...) Umstand, dass sie als erwerbstätige Ehefrau die Beiträge für ihren als Hausmann tätigen Ehemann erbringen muss. Ihre Beschwerdelegitimation muss demzufolge bejaht werden (...)" (ZAK 1989 S. 169 Erw. 2b). […]) […]”), anche XX._______ è pertanto legittimato ad inoltrare ricorso.”
Nel caso di specie, alla luce dell’esito del ricorso, non occorre approfondire oltre la questione della legittimazione della moglie ad interporre ricorso contro la decisione di fissazione dei contributi quale indipendente del marito.
nel merito
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.6. Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
2.7. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).
Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.
Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.
2.8. A proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa di compensazione, va segnalata la sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in SVR 2020, AHV n. 11, pag. 29, dove il Tribunale federale ha costatato nel caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza della tassazione fiscale, ma tuttavia non si era in presenza di un errore chiaramente comprovato, immediatamente emendabile (consid. 5.2). La persona assicurata avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell’ambito di una procedura giudiziaria in ambito tributario (consid. 5.4).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale si trattava di un taxista indipendente per il quale il fisco aveva comunicato alla Cassa un reddito da attività indipendente di fr. 50'503 per il 2015 e sul quale l’amministrazione si è fondata per il calcolo dei contributi.
Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ha accolto il ricorso del taxista e rinviato gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti.
Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale cantonale e confermato la decisione su opposizione della Cassa.
L’Alta Corte al consid. 3.2.2 ha rammentato che secondo la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“Nach der Rechtsprechung darf das Sozialversicherungsgericht selbst dann nicht von einer rechtskräftigen Steuertaxation abweichen, wenn die Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für die direkte Bundessteuer wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie rechtzeitig mit einem gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre.”).
Infatti, ogni tassazione è presunta rappresentare la corretta situazione finanziaria e d’altra parte occorre tenere in considerazione che il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (“Denn zum einen hat jede rechtskräftige Steuertaxation die Vermutung für sich, sie entspreche dem wirtschaftlichen Sachverhalt. Zum anderen ist zu beachten, dass der Sozialversicherungsrichter zum Steuerrichter würde, wenn er beurteilen sollte, ob bei rechtzeitiger Erhebung der gesetzlichen Rechtsmittel die Veranlagung für die direkte Bundessteuer mit praktischer Sicherheit korrigiert würde. Dies widerspräche indessen offensichtlich der vom Gesetz vorgenommenen Kompetenzabgrenzung zwischen den Steuer- und Sozialversicherungsorganen (Art. 23 Abs. 1 AHVV; BGE 110 V 369 E. 2b S. 372; SVR 2010 UV Nr. 15 S. 57, 8C_898/2008 E. 5).”).
Nel merito, al consid. 5.1, il Tribunale federale ha costatato che i contributi sociali personali per l’attività indipendente fissati nel caso concreto dalla Cassa di compensazione si fondavano sul reddito evinto dalla tassazione fiscale cresciuta in giudicato e comunicata all’amministrazione. Il fisco aveva inoltre confermato esplicitamente la correttezza della tassazione. Formalmente la tassazione era corretta, nel senso che non vi erano stati errori nella trasmissione dei dati (“Die durch die Ausgleichskasse festgesetzten persönlichen Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit basieren auf den Einkommensangaben, wie sie in einer rechtskräftigen Steuertaxation festgestellt und der Ausgleichskasse gemeldet worden sind. Das kantonale Steueramt hat die Richtigkeit der Steuermeldung zudem ausdrücklich nochmals bestätigt. Formell betrachtet ist die Steuermeldung korrekt, liegt doch kein Übermittlungsfehler vor”).
Al consid. 5.2 l’Alta Corte ha evidenziato che il Tribunale cantonale non ha ritenuto comprensibile il trattamento a livello fiscale delle spese professionali dichiarate dall’assicurato (“Die Vorinstanz stellte weiter fest, die steuerliche Behandlung der vom Versicherten angegebenen "Berufsauslagen" könne nicht nachvollzogen werden”). Ciò comproverebbe che l’interessato ha compilato in maniera errata la dichiarazione fiscale (“Das spreche dafür, dass dieser die Steuererklärung falsch ausgefüllt habe”).
Per il Tribunale federale, tuttavia, contrariamente a quanto stabilito dall’istanza precedente, da questo fatto non si può concludere che le informazioni fornite dall’autorità fiscale non possono essere utilizzate, rispettivamente che non è dato l’effetto vincolante ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 OAVS (“Entgegen dem kantonalen Gericht lässt sich daraus nicht ableiten, dass auf die Angaben der Steuerbehörden nicht abgestellt werden kann bzw. dass die Bindungswirkung nach Art. 23 Abs. 4 AHVV entfällt.”).
È vero che le tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti. Tuttavia essi devono poter essere emendati immediatamente senza ulteriori indugi (“Zwar besteht keine Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen jedoch, auch ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1)”).
Anche se le spese professionali non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi o sono state dichiarate in modo errato e sono state ignorate a torto dal fisco, ciò non costituisce ancora un errore facilmente ed immediatamente emendabile (“Selbst wenn somit bei der der Steuermeldung zugrunde liegenden Steuerklärung berufsbedingte Auslagen nicht oder an einem falschen Ort angegeben und vom Steuerkommissär allenfalls zu Unrecht nicht berücksichtigt worden sind, besteht damit noch nicht ein Irrtum, der ohne weiteres und sofort richtiggestellt werden könnte”).
In particolare non è ancora stabilito se le deduzioni fatte valere dall’assicurato possono essere dedotte dal reddito da attività lucrativa e in quale misura (“Insbesondere steht keineswegs fest, ob die vom Versicherten geltend gemachten Abzüge überhaupt vom selbständigen Erwerbseinkommen in Abzug gebracht werden können und in welchem Umfang”).
Gli accertamenti di fatto del Tribunale cantonale non permettono di rilevare un errore chiaramente identificato ed immediatamente emendabile (“Die tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts lassen deshalb nicht auf einen klar ausgewiesenen, sofort behebbaren Irrtum schliessen”).
Vi sono certo dubbi circa la correttezza della tassazione, ma questi non permettono di scostarsi dal principio del vincolo della medesima tassazione per la Cassa di compensazione. Inoltre non è possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato se emerge che avrebbe verosimilmente potuto essere corretta tramite ricorso (“Es ergeben sich daraus zwar Zweifel an der Richtigkeit der Steuertaxation, solche stehen deren Verbindlichkeit für die Ausgleichskasse jedoch nicht entgegen (E. 3.2.1 hiervor), darf von einer rechtskräftigen Steuertaxation doch selbst dann nicht abgewichen werden, wenn sich ergibt, dass diese in einem Rechtsmittelverfahren wahrscheinlich korrigiert worden wäre (E. 3.2.2 hiervor).”).
Al consid. 5.3 l’Alta Corte ha poi rilevato che non vi sono altri motivi per scostarsi dalla tassazione fiscale. Diversamente da quanto accaduto nel caso giudicato nella DTF 110 V 369 la modifica del reddito a livello fiscale non avrebbe comportato solo una leggera diminuzione del debito d’imposta. L’assicurato inoltre innanzi all’autorità cantonale ha affermato di aver mancato il termine per il ricorso a causa di impegni famigliari all’estero (“Im Übrigen sind auch keine anderen Gründe ersichtlich, die ein Abweichen von der Steuertaxation rechtfertigten. So hätte - anders als in BGE 110 V 369 E. 3b S. 374 - die Einkommensberichtigung im Steuerverfahren nicht nur zu einer unbedeutenden Verminderung des Steuerbetrags geführt. Der Versicherte machte im vorinstanzlichen Verfahren Entsprechendes denn auch überhaupt nicht geltend, sondern hat dargelegt, er habe wegen familiären Verpflichtungen im Ausland die Frist zur Erhebung eines Rechtsmittels gegen die Steuerveranlagung verpasst.”).
Il Tribunale federale ha concluso al consid. 5.4 che in queste condizioni vale il principio secondo cui l’interessato avrebbe dovuto far valere le sue ragioni con un ricorso in ambito fiscale; non avendolo fatto, non è possibile modificare il reddito da attività indipendente nell’ambito della procedura relativa alla fissazione dei contributi sociali. Nella misura in cui il Tribunale cantonale ha ingiunto alla Cassa di compensazione di effettuare ulteriori accertamenti circa l’ammontare del reddito da attività indipendente, ha negato a torto il vincolo della tassazione fiscale ed ha violato il diritto federale (“Damit bleibt es beim Grundsatz, dass der Versicherte seine Rechte im Steuerjustizverfahren hätte wahren müssen, was er nicht getan hat; unter den gegebenen Umständen kann im AHV-rechtlichen Verfahren betreffend die Festlegung der persönlichen Beiträge dieses Versäumnis nicht korrigiert werden. Indem das kantonale Gericht die Beschwerdeführerin anwies, das für die Festlegung der persönlichen Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit massgebende Einkommen des Beschwerdegegners selber zu ermitteln, verneinte es zu Unrecht die Bindung der Beschwerdeführerin an die Steuermeldung und verletzte Bundesrecht. Der angefochtene Entscheid ist somit in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2018 zu bestätigen.”).
Va ancora evidenziato che nella citata DTF 110 V 369 il Tribunale federale ha stabilito che l’esame dei fattori fiscali è stato ritenuto ammissibile in una controversia riferita ai contributi, dal momento che non era dato motivo per proporre un procedimento tributario in mancanza di valore litigioso di rilievo.
In quel caso, ritenuto che l’onere fiscale ammontava a fr. 195.80, l’Alta Corte ha ritenuto che la persona assicurata, visto il valore esiguo, non aveva motivo per contestare la tassazione fiscale unicamente per poi ottenere soddisfazione nell’ambito del calcolo dei contributi:
" (…) Der Beschwerdeführer gibt zu, dass er gegen die Steuertaxation nicht Beschwerde geführt hat, obwohl ihm schon damals deren angebliche Fehlerhaftigkeit bekannt war. Er macht jedoch geltend, dass sich das steuerbare Einkommen 1979/80 wegen Verrechnung von Verlusten aus den Vorjahren auf Fr. 24'500.-- vermindert habe, was einer Jahressteuer von nur Fr. 195.80 entsprochen habe. Es könne einem Steuerpflichtigen und auch dem Staat als Beschwerdegegner nicht zugemutet werden, in einem Einschätzungsverfahren, das zu keinem oder einem nur unbedeutenden Wehrsteuerbetrag führe, ein Steuerjustizverfahren durchzuführen, nur weil in der Einschätzung einzelne Faktoren enthalten seien, die später zu einer Benachteiligung bei der Festsetzung der AHV-Beiträge führen könnten. Insbesondere bei Verrechnung von Verlusten aus den Vorjahren, die nur für die Wehrsteuer, nicht aber für die AHV-Beiträge berücksichtigt würden, könnten sich bei einer andern Betrachtungsweise Steuerjustizverfahren ergeben, die einen reinen Leerlauf bedeuten würden. Dieser Auffassung ist in Fällen der vorliegenden Art beizupflichten. Der ermittelte Steuerbetrag von nur Fr. 195.80 ist in der Tat derart gering, dass man die ihm zugrundeliegenden und erst in diesem Verfahren angefochtenen Steuerfaktoren im Hinblick auf das steuerrechtliche Endergebnis als faktisch belanglos bezeichnen darf. Es ist daher in einem solchen Fall gleich zu halten wie dort, wo sachliche Umstände gewürdigt werden müssen, die steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam sind. Dies rechtfertigt sich hier um so mehr, als der Beschwerdeführer in guten Treuen annehmen durfte, dass der AHV-Beitrag nicht aufgrund der fraglichen Wehrsteuerveranlagung, sondern im ausserordentlichen Verfahren gemäss Art. 25 Abs. 2 AHVV festgesetzt werde. Das Vorliegen einer rechtskräftigen Steuertaxation schliesst somit im hier zu beurteilenden Beitragsstreit eine Überprüfung des dort angegebenen Grundstücksgewinns auf klar ausgewiesene Irrtümer hin nicht aus.”
2.9. In concreto il 27 aprile 2017 l’Ufficio circondariale di __________ ha emesso la tassazione 2015 (doc. D).
L’autorità fiscale, a fronte di un reddito di fr. 7'089 dichiarato quale “reddito att. indipendente principale contribuente” e di un reddito di fr. 349'206 dichiarato alla voce “altri redditi”, ha accertato un reddito complessivo di fr. 483'000 con la seguente motivazione:
" reddito aziendale rettificato tenuto conto della documentazione inoltrata:
-reddito all’estero: 476'000 franchi (al lordo)
-reddito in svizzera: 7'000 franchi” (doc. D)
La tassazione è cresciuta in giudicato e l’autorità fiscale ha confermato la correttezza dei dati.
Dalla medesima emerge inoltre che il reddito imponibile ammonta a fr. 6'400, e che il reddito conseguito all’estero viene utilizzato per determinare l’aliquota applicabile (in concreto: 12.6665%), per un’imposta cantonale di fr. 810.65 ed un imposta federale di fr. 664.70.
Al fine di stabilire cosa intendeva il fisco con l’espressione “al lordo” accanto al reddito conseguito all’estero di fr. 476'000 e meglio per accertare se nell’importo fossero comprese le spese necessarie per il conseguimento del reddito, il TCA ha effettuato un accertamento (cfr. consid. 1.9).
L’autorità competente ha precisato che il reddito dichiarato è stato corretto “in base alla documentazione presentata e al lordo delle imposte”, le quali “non sono deducibili” (doc. X). Le spese sono invece state dedotte nella misura di fr. 149'185 circa (doc. X).
La Cassa è conseguentemente vincolata ai dati della tassazione 2015 (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS).
Infatti, a differenza di quanto sostengono gli insorgenti, l’asserito errore, consistente, secondo la loro tesi ricorsuale, nella mancata deduzione delle spese, poiché comprese nel reddito “al lordo”, non ha trovato conferma nell’accertamento effettuato dal TCA.
Del resto le deduzioni previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale (cfr. STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011, STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002, STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.
Altri errori, che secondo gli assicurati sarebbero evidenti, non sono invece chiaramente identificabili ed immediatamente emendabili senza indugio, ma comporterebbero per la Cassa, rispettivamente per il Giudice delle assicurazioni sociali, un lavoro che in realtà non compete loro, ma sarebbe semmai spettato, in caso di tempestiva contestazione della tassazione 2015, all’autorità fiscale. Del resto, come emerge dalle osservazioni del 3 novembre 2021 dei ricorrenti, “la situazione è insomma piuttosto ingarbugliata” (doc. XV) ed essa avrebbe dovuto essere dipanata tramite una contestazione in ambito fiscale e non con l’impugnazione della decisione di fissazione dei contributi.
Non compete infatti alla Cassa di compensazione, rispettivamente al Giudice delle assicurazioni sociali, sostituirsi alle autorità fiscali ed andare a cercare nella copiosa documentazione prodotta dagli interessati eventuali deduzioni non considerate nella tassazione od asseriti errori commessi dall’autorità fiscale o da loro stessi (cfr. doc. XV: “[…] la decisione di tassazione in questione contenga degli errori evidenti, in parte dovuti a sviste degli stessi ricorrenti […]”).
A comprova della complessità della fattispecie, basti rilevare come i ricorrenti hanno prodotto, nelle more processuali, un plico di giustificativi (doc. C), costituito da 27 mappe, per la maggior parte di carta, alcune in plastica, cui si sono aggiunti alcuni fogli liberi, contenenti un numero variabile di fogli ed una diversa intestazione (doc. VI), che il Giudice delegato ha dovuto restituire loro per una precisa e ragionata elencazione. Diverse mappe specificavano il nome di un’opera musicale e l’indicazione dell’autore, accompagnata da una o più date e luoghi, altre facevano riferimento a spese di viaggio, alle imposte del 2015, a diverse ricevute 2015 da marzo ad aprile, all’auto, alla benzina ad un assicuratore malattia e ad una banca svizzera. Alcune mappe non precisavano il contenuto ed erano presenti pure estratti bancari liberi ed altri documenti (doc. VI).
Chiamati ad essere più precisi nell’elencazione delle spese professionali, i ricorrenti hanno rilevato che non era loro intenzione chiedere al Tribunale di andare alla ricerca, all’interno dei plichi, di quanto “utile alle loro tesi” (doc. VII). Essi hanno poi spiegato che il doc. B è l’elenco dei guadagni e delle spese professionali prodotto con la dichiarazione d’imposta 2015 e che per ognuna delle 18 opere musicali indicate al Doc. B si ritrovano nel Doc. C, nella mappa di carta che ne riporta il nome, i giustificativi delle entrate e delle uscite relative a quell’opera. Entrate ed uscite sono raccolte in mappette di plastica separate, ciascuna recante la dicitura della voce a cui si riferisce e le uscite si suddividono in spese di viaggio, spese di alloggio, spese per il vitto, spese per l’agente e spese di rappresentazione/concerto.
Essi, con “la volontà di rendere tutto più chiaro” (doc. VII, pag. 2), hanno allegato il doc. E, composto di 5 pagine, in cui hanno classificato ogni opera musicale con una lettera maiuscola e ogni voce (entrata o uscita) legata a quell’opera con un numero e si sono detti pronti a dare puntuali spiegazioni in merito alla composizione dei giustificativi, illustrando, ad esempio, in cosa consistono le spese di viaggio, vitto, alloggio o altro.
Con le osservazioni del 3 novembre 2021 (doc. XV), hanno poi prodotto un’ulteriore tabella, con l’elenco delle opere, l’importo contrattuale, le spese aziendali, l’utile lordo, le tasse e l’utile netto (doc. F).
Alla luce della copiosa documentazione prodotta e della complessità delle spiegazioni fornite (cfr. anche doc. B “Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2015”, composto di 8 pagine ed in cui sono descritte, in sintesi, le entrate e le spese sostenute), non vi è alcun dubbio che gli asseriti errori della tassazione 2015 non sono d’acchito verificabili ed immediatamente emendabili, senza effettuare un certosino ed approfondito esame dell’intera dichiarazione fiscale e di tutta la documentazione sia allegata con il ricorso, sia prodotta in sede fiscale.
I ricorrenti non si sono inoltre limitati a produrre numerosi documenti, ma hanno pure chiesto di interpellare per iscritto il fisco, di sentire, alternativamente o cumulativamente, il funzionario che ha allestito la tassazione 2015 ed hanno domandato di sentire la ricorrente anche in merito alle spese professionali che lei ed il marito sostengono per conseguire il reddito.
La complicatezza della fattispecie e l’impossibilità di emendare eventuali errori senza ulteriore indugio viene pure confermata dalla domanda ricorsuale che non consiste nella richiesta di modifica della decisione su opposizione impugnata, ma nel suo annullamento con rinvio degli atti all’amministrazione per l’emissione di una nuova decisione, dopo uno scrupoloso esame degli atti.
Neppure può essere d’aiuto ai ricorrenti la circostanza che le tassazioni 2013 (con fr. 268'701), 2014 (con fr. 260’042) e 2016 (con fr. 260'015) riportano redditi simili, dopo la deduzione delle spese, mentre nel 2015 è stato imposto un reddito più elevato.
Infatti è notorio che nell’ambito di un’attività indipendente i redditi possono variare notevolmente. Sono stati gli stessi insorgenti del resto a dichiarare nel 2015 un reddito complessivo di oltre fr. 349'000 (doc. D), superiore a quello degli altri anni.
Infine, relativamente all’affermazione secondo cui dal lato fiscale non hanno subito pregiudizi poiché i loro redditi sono imposti all’estero, va rilevato che l’imposta cantonale da loro dovuta per il reddito ammonta a fr. 810.65 e quella federale a fr. 664.70 e, come emerge dall’accertamento effettuato presso il fisco (doc. IX e X), se quale reddito conseguito all’estero si fosse utilizzato l’importo di fr. 342'049 dichiarato dai ricorrenti, essi avrebbero comunque pagato circa fr. 351 in meno, ciò che non può essere considerata una riduzione trascurabile, poiché corrisponde a circa il 24% delle imposte dovute.
Ne segue che se non fossero stati d’accordo con la tassazione fiscale 2015 essi avrebbero dovuto contestarla tempestivamente, ritenuto che la circostanza che sono stati assenti all’estero quando è stata notificata loro la tassazione, impedendone l’impugnazione nei termini di reclamo, non è un motivo per scostarsi dai dati fiscali vincolanti (cfr. anche 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in SVR 2020, AHV n. 11, pag. 29).
2.10. Per quanto concerne la proposta dei ricorrenti di fissare il reddito soggetto a contribuzione a fr. 401'435.04 e di applicare l’art. 50 LPGA, secondo il cui cpv. 1 le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione, va rammentato che ciò non è possibile nell’ambito della fissazione dei contributi sociali (DTF 131 V 417, consid. 4.3.2. in fine: “[…] Ausgeschlossen ist eine vergleichsweise Einigung im kantonalen Beschwerdeverfahren, wenn sich der Streit ausschliesslich um Sozialversicherungsbeiträge dreht”; cfr., per un riassunto degli ambiti in cui una transazione è possibile: DTF 140 V 108 consid. 5.3.5).
Per cui la richiesta non può trovare accoglimento.
2.11. In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.12. Il 20 settembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di numerose prove (cfr. consid. 1.5).
Grazie alle domande poste da questo tribunale al fisco (doc. IX), è stato possibile appurare come è stato calcolato il reddito soggetto a contribuzione AVS e come sono state dedotte le spese. È inoltre stato chiarito cosa intendeva l’autorità fiscale con l’indicazione di “al lordo” accanto al reddito conseguito all’estero.
Le parti hanno potuto esprimersi in merito.
L’accertamento effettuato ha chiarito la fattispecie e reso superflua l’assunzione di ulteriori prove. Infatti, come indicato ai precedenti considerandi, alla luce delle motivazioni addotte dal fisco, non vi è alcun motivo per scostarsi dalla tassazione fiscale cresciuta incontestata in giudicato.
Ne segue che non è necessario chiedere informazioni scritte all’Ufficio di tassazione di __________, né sentire il funzionario incaricato dei loro incarti fiscali.
Per quanto concerne l’audizione della ricorrente, va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Ora, come visto nei considerandi precedenti, nulla mutano, all’esito del presente procedimento, le circostanze alla base della mancata contestazione della notifica di tassazione 2015 recapitata durante un’assenza all’estero, né, per i motivi sopra esposti, risulta utile conoscere le spese professionali che lei ed il marito sostengono per conseguire il reddito e il fatto che tali spese sono sempre state interamente accettate e dedotte dai guadagni da loro conseguiti eccetto nel 2015.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, gli insorgenti hanno potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 16 agosto 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti