Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_134/2025
Sentenza del 6 novembre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Ryter, Monaci, Giudice supplente. Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto Permessi di dimora,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.182).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadino dello Sri Lanka nato nel..., è entrato in Svizzera il 6 luglio 1992 quale richiedente l'asilo. Dopo la reiezione della sua domanda d'asilo, ha ottenuto l'ammissione provvisoria e poi, l'8 novembre 2002, un permesso di dimora, ripetutamente rinnovato fino all'8 novembre 2018.
Il 26 maggio 2014, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio in particolare a causa della sua situazione debitoria.
A.b. Nel 2003 A.________ si è sposato in India con B.________ (...), cittadina indiana, la quale è giunta in Svizzera il 23 ottobre 2006 per ricongiungersi al marito. A tal fine, ha ottenuto un permesso di dimora, più volte rinnovato.
A.c. In considerazione dell'accumularsi di attestati di carenza beni e della dipendenza dell'assistenza sociale, in data 13 maggio 2016 i coniugi hanno ricevuto un ammonimento dipartimentale.
B.
Preso atto del fatto che dal giugno 2018 (in precedenza per sette mesi tra il 2008 e il 2009, poi per un mese nel 2012) la coppia dipendeva ininterrottamente dall'aiuto sociale, tenuto conto della situazione debitoria dei coniugi, considerato altresì che l'ammonimento non aveva sortito gli effetti sperati, con decisione del 19 novembre 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovare loro il permesso di dimora. Questa decisione è stata confermata, su ricorso di A.________ e B.________, sia dal Consiglio di Stato (4 maggio 2022) che dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 gennaio 2025.
C.
Il 27 febbraio 2025 A.________ e B.________ hanno impugnato il giudizio cantonale con ricorso davanti al Tribunale federale chiedendo che, in riforma dello stesso, il permesso di dimora sia loro rinnovato. In parallelo, domandano l'esenzione dal versamento di un anticipo spese in quanto le loro entrate non consentono di farvi fronte e postulano il conferimento dell'effetto sospensivo.
La Corte cantonale si è riconfermata nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione, chiedendo la reiezione del gravame. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il 3 marzo 2025, l'effetto sospensivo al gravame è stato concesso.
Diritto:
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
1.1. Nella fattispecie, i ricorrenti non fanno valere un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il loro Paese d'origine. D'altra parte, l'art. 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20), rinominata dal 1° gennaio 2019 in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), in relazione al quale è stato applicato il motivo di revoca che ha portato al mancato rinnovo dei permessi, ha solo carattere potestativo e non conferisce alcun diritto ad un permesso di dimora (sentenze 2C_439/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 1.2 e 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 5).
1.2. Gli insorgenti si prevalgono però di una presenza in Svizzera superiore ai 10 anni e fanno dunque valere in modo sostenibile che il rifiuto di rinnovare le loro autorizzazioni costituisca una violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che tutela il rispetto della vita privata. Le censure dei ricorrenti sono pertanto potenzialmente suscettibili di fondare un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU, cosicché occorre ammettere che essi dispongano di un diritto, secondo quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo del loro permesso siano date è questione di merito, che come tale dev'essere trattata (DTF 149 I 72 consid. 1.1; DTF 144 I 266 consid. 3.8).
1.3. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, esso fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2).
2.3. Dato che i ricorrenti non li mettono in discussione, con un'argomentazione che ne provi un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto, i fatti che emergono dalla querelata sentenza vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF).
3.1. Al pari del Governo cantonale, l'istanza inferiore ha tutelato l'agire delle autorità migratorie che, dopo avere pronunciato un ammonimento, hanno rifiutato di rinnovare il permesso di dimora dei ricorrenti.
3.2. Questi ultimi sostengono per contro che il mancato rinnovo dei loro permessi violerebbe gli art. 3 e 8 CEDU e 13 Cost.
Richiamandosi alla garanzia della vita privata, essi rilevano come il mancato rinnovo del permesso sia sproporzionato e che il rinvio in Sri Lanka sarebbe non sicuro e contrario alla dignità. Il marito non avrebbe più fatto ritorno nel suo Paese d'origine da quando è giunto in Svizzera e non avrebbe più rapporti personali in patria. I motivi che avrebbero indotto i ricorrenti a percepire le prestazioni assistenziali risiederebbero nelle precarie condizioni di salute, in particolare per il marito, affetto da diversi problemi al riguardo, ancorché non sia loro stato riconosciuto un diritto ad una rendita di invalidità. Rimproverano quindi alla Corte cantonale di aver unicamente considerato, dal profilo della situazione economica, la prognosi negativa per il futuro, senza tener conto dell'assenza di colpa loro imputabile per essersi dovuti rivolgere all'aiuto sociale a causa dei problemi di salute. I problemi di salute avrebbero altresì generato la situazione debitoria riscontrata.
4.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese. L'art. 13 Cost. ha una portata identica (DTF 150 I 93 consid. 6.1; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 5.1).
Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi particolari (DTF 149 I 207 consid. 5.3.2; 149 I 72 consid. 2.1.2; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 5.1.2.). Una ragione particolare che giustifica il mancato rinnovo o la revoca del titolo di dimora dopo un soggiorno legale di dieci anni, può sussistere - ma non solo - se è dato un motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI, ovvero quando lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (sentenze 2C_613/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4.1; 2C_342/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 6.4).
4.2. Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ammessa la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, è quindi necessario che una loro eventuale limitazione sia proporzionata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso specifico (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 5.2; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.).
L'art. 8 par. 2 CEDU impone di tenere conto dell'insieme delle circostanze, quindi di soppesare l'interesse privato ad ottenere o a mantenere l'autorizzazione di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto o alla sua revoca (DTF 144 I 91 consid. 4.2; sentenza 2C_168/2024 del 12 luglio 2024 consid. 5.1). Tra le circostanze che occorre considerare rientrano la gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi alla persona straniera che deve lasciare la Svizzera, la durata del soggiorno nel nostro Paese, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6.3.1; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
L'interesse pubblico alla revoca dei permessi di soggiorno di stranieri dipendenti dall'assistenza sociale consiste innanzitutto nell'evitare che tali persone continuino in futuro a gravare sulla collettività pubblica (sentenze 2C_630/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2; 2C_193/2020 del 18 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 7.1 e rinvii). Quando, come nella fattispecie, allo straniero è rimproverata una dipendenza dall'aiuto sociale, la giurisprudenza in materia di rispetto del principio della proporzionalità richiede in particolare di verificare l'entità e le cause di detta dipendenza, compresa un'eventuale colpa della persona interessata, nonché le prospettive future (sentenze 2C_430/2023 del 4 settembre 2024 consid. 5.3; 2C_666/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 4.2; 2C_458/2019 del 27 settembre 2019 consid. 4.2; 2C_291/2019 del 9 agosto 2019 consid. 3.3).
4.3. Nella fattispecie, il diritto dei ricorrenti al richiamo all'art. 8 CEDU dev'essere ammesso perché, come constatato nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), gli stessi hanno beneficiato di un permesso di dimora in Svizzera per ben più dei dieci anni richiesti per potersi riferire all'art. 8 CEDU nell'ottica della vita privata. In effetti, il marito ha ottenuto il permesso di dimora nel novembre 2002, e lo ha mantenuto sino al novembre 2018. La moglie, ha beneficiato di un analogo permesso dall'ottobre 2006 sino al novembre 2018.
In base alle critiche sollevate, rimane però da esaminare se la misura è proporzionale, come richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU, e se rispetta anche l'art. 3 CEDU, che tutela da trattamenti inumani e degradanti.
4.4. Alla luce dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che sono qui vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il principio di proporzionalità è stato rispettato.
4.4.1. Sul piano professionale, i Giudici cantonali hanno accertato che sino alla fine di gennaio 2014 il marito ha alternato periodi di lavoro a periodi di disoccupazione, accumulando già a quel momento ingenti debiti. A decorrere da quel momento non ha più avuto attività. Vero è che egli è stato inabile al lavoro dal novembre 2014 a seguito di un infortunio non professionale e che ha anche ottenuto una rendita di invalidità. Ciò ha però riguardato solo il periodo tra il 1° giugno 2015 e il 31 agosto 2018; successivamente a tale data è stata considerata la sua completa abilità lavorativa. Per quanto concerne la moglie, dopo il suo arrivo in Svizzera, ha svolto un impiego come operaia dal luglio 2006 al 31 gennaio 2008, ritenuto che il rapporto di lavoro è stato da lei disdetto. Da allora, dopo aver percepito le indennità di disoccupazione, non risulta più aver prestato alcun lavoro e nemmeno averlo cercato. La domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità del 26 novembre 2018 è stata respinta il 27 agosto 2019.
4.4.2. Alla mancata integrazione sul piano professionale si aggiungono l'accumulo di debiti e la percezione massiccia di aiuti pubblici, nonostante una capacità lavorativa accertata, che sul piano del diritto interno hanno a ragione portato l'istanza inferiore a ritenere dato anche il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI, a causa dell'ammontare percepito a titolo di assistenza pubblica e di una prognosi negativa in merito ad un possibile affrancamento dalla stessa (nel medesimo senso, cfr. ad esempio la sentenza 2C_235/2023 del 27 settembre 2023 consid. A, 5.1.2 e 5.2.1).
I Giudici cantonali hanno infatti accertato che al momento della decisione di primo grado (19 novembre 2018) i ricorrenti avevano percepito prestazioni dall'assistenza sociale per fr. 22'653.65, mentre al momento della decisione del Consiglio di Stato (4 maggio 2022) l'importo era di fr. 119'219.75, per poi salire a fr. 212'880.05 il 12 dicembre 2024, poco prima della pronuncia della sentenza cantonale (24 gennaio 2025). Contrariamente a quanto addotto nell'impugnativa, il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato anche che i ricorrenti si dolevano del fatto che la loro dipendenza dall'assistenza sociale derivasse da problemi di salute. Al riguardo ha però osservato che: (a) il marito continuava a soffrire di determinati problemi di salute, mentre la moglie - malgrado una pregressa isterectomia per un carcinoma con interventi di chemioterapia - non presentava più patologie; (b) le malattie di cui soffrivano o avevano sofferto i coniugi non avevano portato al riconoscimento di nessuna rendita di invalidità agli stessi e la capacità lavorativa era data e pure confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni; (c) i ricorrenti avrebbero quindi potuto anche cercare sul mercato del lavoro un'attività professionale adatta al loro stato di salute. Per quanto riguarda la situazione debitoria, il giudizio cantonale ha invece registrato, con riferimento alla situazione al momento della decisione governativa: (a) per il marito, 181 attestati di carenza beni per un importo totale di fr. 237'672.63, cui occorreva aggiungere le procedure esecutive pendenti per un ammontare complessivo di fr. 16'399.70; (b) per quanto riguarda la moglie, 34 attestati di carenza beni per un importo totale di fr. 50'735.15, cui occorreva aggiungere le procedure esecutive pendenti per un totale di fr. 9'238.05.
4.4.3. Dopo avere correttamente constatato che l'integrazione professionale in Svizzera non era riuscita, la Corte cantonale ha d'altra parte a ragione aggiunto che il trasferimento degli insorgenti in Sri Lanka è ragionevolmente esigibile, siccome: (a) il marito ha un figlio nato nel 1991 che vive in loco e che potrà contribuire al loro reinserimento; (b) il marito ha vissuto nel suo Paese sino all'età di 23 anni, di modo che ne conosce la lingua, gli usi e i costumi; (c) i coniugi non hanno alcun legame familiare in Svizzera. In parallelo, un trasferimento è possibile anche in India, in quanto la moglie è originaria di tale Paese, dove ha vissuto fino all'età di 29 anni, dove i coniugi si sono sposati nel 2003 e dove il marito, di religione induista, si è recato più volte prima di lasciare lo Sri Lanka.
4.4.4. Da quanto precede risulta che i ricorrenti hanno certo risieduto a lungo nel nostro Paese ma che il loro soggiorno non è sfociato nell'integrazione che ci si poteva aspettare.
L'accumulo di debiti consistenti così come l'altrettanto massiccia percezione di prestazioni assistenziali, comportano quindi un importante interesse pubblico all'allontanamento dalla Svizzera, che prevale nella fattispecie anche sull'interesse privato a restarvi e ciò vale, a maggior ragione, se si considera che la lunga inattività lavorativa può essere solo in minima parte giustificata dai problemi di salute riscontrati (precedenti consid. 4.2, 4.4.1 e 4.4.2). In luogo di attivarsi nella ricerca di un'attività lucrativa, pur adeguata alle loro condizioni di salute, ma comunque non preclusa, oppure di richiedere degli aiuti al collocamento, essi hanno infatti preferito ricorrere al beneficio della pubblica assistenza, ben sapendo che nei loro confronti era pendente - dopo un primo ammonimento - una decisione di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. D'altro canto, gli insorgenti nemmeno provano a contestare la constatazione di una scarsa integrazione dal profilo sociale, dimostrando, dopo tanti anni di soggiorno, che vi siano dei legami significativi con la Svizzera o il loro radicamento nella società e nella cultura locali (sentenza 2C_338/2023 del 27 novembre 2023 consid. 4.4).
4.5. In relazione al rispetto del principio della proporzionalità, va infine esaminata anche la denuncia della violazione dell'art. 3 CEDU, a cui i ricorrenti fanno almeno indirettamente riferimento per contestare la loro partenza (sentenza 2C_494/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 1.4).
4.5.1. Ai sensi dell'art. 3 CEDU (così come dell'art. 10 Cost.) nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Al riguardo questa Corte ha precisato che, per ricadere sotto il campo di applicazione dell'art. 3 CEDU, questi trattamenti devono raggiungere un minimo di gravità, che va apprezzata prendendo in considerazione l'insieme dei dati della causa (DTF 140 I 125 consid. 3.3; sentenza 2C_564/2021 del 3 maggio 2022 consid. 6.2). L'esecuzione dell'allontanamento può non essere esigibile dal profilo dell'art. 3 CEDU quando vi sono seri indizi che la persona interessata potrebbe essere esposta ad un pericolo concreto se tornasse nel proprio Paese a causa della guerra, di una situazione di violenza generalizzata oppure per motivi medici (DTF 137 II 305 consid. 3.3 e richiami; sentenza 2C_1018/2022 del 30 maggio 2023 consid. 3.3).
4.5.2. Sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), le condizioni per un richiamo a tale norma - in ragione dell'invocato stato di salute dei coniugi e di un rinvio che "non avverrebbe nella dignità e nella sicurezza" - non appaiono però date. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nulla indica che la moglie necessiti attualmente di cure e nemmeno viene sostenuto rispettivamente dimostrato che le condizioni di salute del marito siano di tale entità da non poter trovare cure o farmaci appropriati in Sri Lanka o in India (sentenza 2C_338/2023 del 27 novembre 2023 consid. 4.6). In effetti, nell'impugnativa gli insorgenti non adducono nulla di concreto in proposito, limitandosi a indicare l'esistenza di problemi di salute.
Analogo discorso vale riguardo alla sicurezza in Sri Lanka, perché anche su questo punto i ricorrenti non si esprimono in maniera concreta e inoltre non risulta che sussista il rischio che siano sottoposti a trattamenti inumani o degradanti contrari all'art. 3 CEDU, perché la situazione politica in questo Paese si è oramai stabilizzata con la fine della guerra civile (nello stesso senso, cfr. anche le sentenze 6B_719/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.3.6; 2C_293/2020 del 24 luglio 2020 consid. 5.4.1; sempre al riguardo, cfr. inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4783/2024 del 17 marzo 2025 consid. 9.3.2). Come detto, in alternativa a un trasferimento in Sri Lanka, vi è poi la possibilità di un trasferimento dei coniugi in India.
5.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
5.2. L'istanza di assistenza giudiziaria può essere accolta, perché l'assenza di mezzi finanziari è pacifica e le conclusioni formulate nel ricorso non risultavano d'acchito come prive di probabilità di successo. Pertanto, non vengono prelevate spese giudiziarie (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono nemmeno dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e non vengono prelevate spese.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 6 novembre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli