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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
2C_610/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_610/2023, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
20.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_610/2023

Sentenza del 20 marzo 2025

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Ryter, Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
  2. B., rappresentata da A.,
  3. C., rappresentata da A.,
  4. D., rappresentata da A.,
  5. E., rappresentato da A.,
  6. F., rappresentato da A., tutti patrocinati dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira, ricorrenti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto permessi di domicilio e permessi di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 settembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.268).

Fatti:

A.

A.a. G.________, cittadino lussemburghese nato nel...,

è giunto in Svizzera il 24 ottobre 2002. Dal 2 settembre 2003 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come... dipendente e, dal 1° ottobre 2004, come indipendente. A seguito della relazione con A., cittadina bielorussa nata nel... e in Svizzera dal 2005, nel 2007 G. è diventato padre di D.________, cittadina bielorussa e lussemburghese.

A.b. Sulla base di garanzie finanziarie fornite da G., nel mese di novembre 2007 A. e la figlia D.________ hanno ottenuto un permesso di dimora per convivere in Svizzera con il compagno (permesso annuale per soggiorno privato) rispettivamente con il padre (permesso di dimora UE/AELS).

Nel 2008, la coppia ha avuto un secondo figlio, F., al quale è stato pure rilasciato un permesso di dimora UE/AELS. A quel momento, il permesso di dimora UE/AELS di G. è stato rinnovato, sempre per lavorare quale... indipendente, con termine di controllo fissato al 1° settembre 2018.

A.c. All'inizio del 2009, G.________ e A.________ hanno cessato - una prima volta - la comunione domestica.

Siccome G.________ (sposatosi nel frattempo con una cittadina uzbeka dalla quale divorzierà il 21 maggio 2013) ha a quel momento indicato di continuare ad intrattenere rapporti stretti con la prole, il permesso di dimora UE/ALES dei figli e quello della loro madre, riconosciutole per soggiorno privato, è stato prorogato fino al 1° settembre 2018 (figli) e fino al 15 settembre 2019 (madre).

A.d. Il 29 aprile 2012, G.________ e A.________ hanno ricominciato a convivere a X.________ (TI).

Nel seguito, dalla loro relazione sono nati altri tre figli, anch'essi titolari della nazionalità bielorussa e lussemburghese. Si tratta di E.________ (2012), C.________ (2014) e B.________ (2018). Ai primi due è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, con termine di controllo al 1° settembre 2018.

B.

B.a. Il 29 agosto e il 20 settembre 2018, G.________ ha domandato per sé e per i figli avuti da A.________ il rilascio di un permesso di domicilio. Il 12 settembre 2019, quest'ultima ha invece chiesto il rinnovo del permesso di dimora senza attività lucrativa, con garanzia di G.. Il 22 novembre 2019 G. e A.________ si sono sposati.

Venute a conoscenza del fatto che la famiglia percepiva assegni familiari integrativi e assegni familiari di prima infanzia previsti dal diritto cantonale, nonché sussidi per i premi di cassa malattia, e del fatto che la coppia aveva dei debiti, con decisione del 5 marzo 2020 le autorità migratorie ticinesi hanno tuttavia respinto entrambe le domande (per il padre e i figli, relative al rilascio del permesso di domicilio; per la madre, relativa al rinnovo del permesso di dimora). Nel caso di G.________ e dei figli, hanno pronunciato anche un diniego del rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS.

B.b. Con giudizio del 28 giugno 2022, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa interposta da A.________ per sé e in rappresentanza dei figli. Preso atto del fatto che G.________ aveva lasciato il tetto coniugale e la famiglia e annunciato la sua partenza definitiva dalla Svizzera, per stabilirsi nel Lussemburgo (4 aprile 2022), nei confronti della posizione di quest'ultimo ha invece dichiarato che la causa era diventata priva di oggetto.

Adito su ricorso da A.________, per sé e per i figli, il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso l'opinione del Governo cantonale e lo ha respinto, con sentenza del 25 settembre 2023.

C.

Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 2 novembre 2023, sempre formulato per sé e in rappresentanza dei figli, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale chiedendo che, in riforma della stessa, sia loro rilasciato un permesso di domicilio o, in subordine, sia loro rinnovato il permesso di dimora UE/AELS. In via eventuale, domanda che il giudizio impugnato sia annullato e che l'incarto sia rinviato alla Corte cantonale per nuova pronuncia. Chiede inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e il gratuito patrocinio.

L'istanza inferiore, la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto presidenziale dell'8 novembre 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. Con replica del 16 gennaio 2024, gli insorgenti hanno confermato la loro posizione. Il 30 ottobre 2024, la Sezione della popolazione ha trasmesso dati aggiornati in merito alla percezione degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia.

Diritto:

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome i ricorrenti 2-6 sono di nazionalità lussemburghese e possono di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), mentre la ricorrente 1 potrebbe riferirvisi a titolo derivato, la causa sfugge però alla citata clausola di eccezione (sentenza 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 1.1). Di principio, è dato anche il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenza 2C_689/2016 del 30 novembre 2016 consid. 1.2) e all'art. 50 LStrI. La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno concerne il merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).

1.2. La conclusione volta al rilascio di un permesso di domicilio è tuttavia inammissibile. L'art. 34 LStrI sul quale si basano gli insorgenti ha infatti solo carattere potestativo e non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 1.2). In assenza di critiche formali, di rango costituzionale e sufficientemente motivate, riguardo a questo aspetto l'impugnativa non va esaminata nemmeno quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; successivo consid. 2.1; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 1.2).

1.3. Per il resto, il gravame è stato presentato nei termini (art. 45 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persone legittimate in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che esso va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Di conseguenza, come ricorso sussidiario in materia costituzionale esso è inammissibile (art. 113 LTF e contrario).

2.1. Di principio, in presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), scostandosene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2), ciò che va dimostrato presentando critiche precise (art. 106 cpv. 2 LTF). L'eliminazione del vizio denunciato deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non può nemmeno tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.3. Il ricorso rispetta i requisiti di motivazione esposti soltanto in parte. Per quanto li disattenda, esso non può essere approfondito.

Inoltre, siccome gli insorgenti non li mettono validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni, presentate in una parte dedicata ai fatti o con le critiche di merito, non possono essere considerate). Infine, non sono dimostrate nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti relativi al merito. Per quanto prodotti soltanto successivamente alla risposta, essi sarebbero anche tardivi (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_666/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 2.2).

Oltre a respingere la richiesta di rilascio di un permesso di domicilio, di cui si è già detto (precedente consid. 1.2, con riferimento all'inammissibilità di un ricorso basato sull'art. 34 LStrI), il Tribunale amministrativo ticinese ha concluso che i ricorrenti non hanno nemmeno il diritto al rilascio rispettivamente al rinnovo di un permesso di dimora.

3.1. In merito alla madre (ricorrente 1), il diritto di soggiorno è stato negato: (a) con riferimento all'art. 7 ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC (giudizio impugnato, consid. 4.1.1); (b) con riferimento all'art. 50 LStrI in relazione con l'art. 2 ALC (giudizio impugnato, consid. 4.1.2); (c) con riferimento all'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 4.1.3).

In merito ai figli (ricorrenti 2-6), il diritto di soggiorno è stato invece negato: (a) con riferimento all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC (giudizio impugnato, consid. 4.2.1); (b) con riferimento all'art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 4.2.2). Sia per la madre che per i figli è stato ammesso anche il rispetto del principio della proporzionalità (giudizio impugnato, consid. 5).

3.2. Preso atto delle conclusioni alle quali sono giunti i Giudici ticinesi, gli insorgenti sostengono per contro che il diritto al rinnovo del loro permesso di dimora sarebbe dato: (a) in base all'art. 50 LStrI in relazione con l'art. 2 ALC; (b) in base all'art. 8 CEDU e all'art. 13 Cost.; (c) in base all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC; (d) in base all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC (ricorso, p.to 1 lett. a-c in diritto).

Inoltre, considerano che il diniego di un permesso di dimora non rispetti il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI, art. 8 CEDU; art. 13 Cost.; ricorso, p.to 3 in diritto).

4.1. I ricorrenti ritengono tra l'altro di avere un diritto a continuare a soggiornare in Svizzera in base all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC.

La sentenza impugnata non ha esaminato la fattispecie nell'ottica dell'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC. A condizione che i fatti che emergono dal giudizio impugnato siano sufficienti, ciò non impedisce tuttavia al Tribunale federale di occuparsene (DTF 136 V 362 consid. 4.1; sentenza 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.2).

4.2. Giusta l'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, i figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Tale regolamentazione è stata ripresa dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 a titolo di "acquis communautaire" e corrisponde quasi letteralmente al testo di quest'ultimo (sentenza 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1).

Nella sentenza del 17 settembre 2002 C-413/99 Baumbast (Racc. 2002 pag. I-7091), la Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione europea) ha interpretato l'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, ritenendo che i figli di un cittadino dell'Unione europea che si sono stabiliti in uno Stato membro quando il loro genitore esercitava un diritto di soggiorno quale lavoratore migrante in questo Stato membro hanno il diritto di soggiornarvi per proseguire dei corsi di insegnamento generale, a prescindere dal fatto che i genitori abbiano nel frattempo divorziato, che solo uno di essi sia cittadino dell'Unione europea, che il lavoratore migrante abbia lasciato il Paese o che non dispongano essi stessi della cittadinanza europea (p.to 63).

4.3. Il Tribunale federale ha dedotto dall'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, interpretato tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che i figli di un cittadino di uno Stato contraente ai sensi di questa norma dispongono di un diritto indipendente da quello dei loro genitori a soggiornare nello Stato di accoglienza per terminarvi la loro formazione. Il Tribunale federale ha nel contempo ricordato che lo scopo del diritto di soggiorno fondato sull'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC è quello di incoraggiare il proseguimento dell'integrazione dei figli in formazione. Di conseguenza, un simile soggiorno è sottoposto alla condizione che il ritorno nel Paese di origine per terminarvi la formazione, iniziata quando i genitori vivevano ancora insieme, non possa essere ragionevolmente preteso (DTF 142 II 35 consid. 4.1 segg.; 139 II 393 consid. 4.2; sentenze 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1; 2C_621/2021 del 27 luglio 2022 consid. 7.1). Questa giurisprudenza implica inoltre che il figlio abbia già cominciato a integrarsi nel Paese di accoglienza, ciò che è stato negato per dei bambini che sono ancora in tenera età (DTF 139 II 393 consid. 4.2.2; sentenze 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1).

Se le condizioni previste dall'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC sono date, il genitore che esercita la custodia ha un diritto di soggiorno a titolo derivato, a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispone (DTF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3; sentenze 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1; 2C_621/2021 del 27 luglio 2022 consid. 7.1). Il diritto di presenza derivato del genitore presuppone però che egli eserciti effettivamente la custodia sui figli (DTF 139 II 393 consid. 4.2.5; sentenza 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1).

4.4. Nella fattispecie, il cittadino lussemburghese G.________ è giunto in Svizzera nel 2002 e ha ottenuto un permesso per svolgervi un'attività lucrativa, esercitando così i suoi diritti di lavoratore migrante (precedente consid. A). Dopo che G.________ ha fatto rientro nel Lussemburgo (4 aprile 2022) i cinque figli, che sono nati e cresciuti in Svizzera, sono rimasti a vivere nel Cantone Ticino affidati alla madre, che esercita effettivamente la custodia su di loro (giudizio impugnato, consid. 5.2 in fine).

Al momento della pronuncia del giudizio impugnato, essi erano ancora tutti in formazione (giudizio impugnato, consid. 5.2 in fine) e la loro età era di 5 anni (ricorrente 2), 9 anni (ricorrente 3), 11 anni (ricorrente 5), 14 anni (ricorrente 6) e 16 anni (ricorrente 4).

4.5. Ora, per quanto riguarda le ricorrenti 2 e 3 le condizioni per un richiamo all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC non risultano date, perché quando si sono espressi i Giudici ticinesi le stesse erano ancora all'inizio della scolarità obbligatoria. Per quanto attiene al ricorrente 5 la possibilità di riferirsi all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC va invece in via di principio ammessa e lo stesso vale - a maggior ragione - per i ricorrenti 4 e 6, che sono più vecchi e che hanno anch'essi iniziato le scuole quando i genitori vivevano ancora insieme (sentenze 2C_369/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 5.2; 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.2.1 e 5.2.2; 2C_471/2022 del 20 dicembre 2023 consid. 4.1 segg.).

4.6. Dettagli ulteriori in merito alla formazione finora seguita, ai rapporti più o meno stretti con i due Paesi di origine dei genitori e ad eventuali altre particolarità del caso non sono tuttavia noti, di modo che un esame esaustivo della fattispecie nell'ottica dell'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, che l'istanza inferiore non ha svolto, risulta difficile (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C_815/2020 dell'11 febbraio 2021 consid. 4.6). D'altra parte, esso non è nemmeno necessario perché, come esposto nei considerandi successivi, il diritto dei ricorrenti 1-6 a un permesso di dimora va ammesso già in base all'art. 8 CEDU e all'art. 13 Cost.

5.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare (par. 1). Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese. L'art. 13 Cost. ha una portata identica (DTF 150 I 93 consid. 6.1).

5.1.1. Il diritto al rispetto della vita familiare mira innanzitutto ai rapporti tra i membri del nucleo familiare, costituito dai coniugi e dai figli non ancora maggiorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 143 I 21 consid. 5.1; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1.1). Al di fuori di questo contesto, una relazione può rientrare sotto l'art. 8 CEDU dal profilo della vita familiare se tra la persona straniera e un familiare esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1).

5.1.2. Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può invece prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3).

5.2. Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ammessa la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, è quindi necessario che una loro eventuale limitazione sia proporzionata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso specifico (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.).

5.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha rilevato che A.________ (ricorrente 1) non può prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, non essendovi più nessuna relazione con G., e che non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli il riferimento a questa norma nell'ottica della tutela della vita privata. A quest'ultimo proposito, l'istanza inferiore ha infatti aggiunto che il soggiorno legale in Svizzera di A. è durato di certo più di dieci anni, dal novembre 2007 al settembre 2019, ma che la stessa non è integrata, perché non ha mezzi sufficienti per vivere e ha debiti per un importo superiore a fr. 16'000.-- (giudizio impugnato, consid. 4.1.3 con riferimento al consid. 3.1.4).

Nel contempo, all'art. 8 CEDU non potrebbero richiamarsi validamente nemmeno i figli (ricorrenti 2-6) : sul piano della vita familiare, perché non convivono più con il padre e la madre non ha diritto al rinnovo del permesso; sul piano della vita privata, poiché non sono finanziariamente indipendenti e, per quanto riguarda E., C. e B.________, al momento della scadenza del permesso di dimora i dieci anni richiesti non erano ancora raggiunti (giudizio impugnato, consid. 4.2.2).

5.4. Ora, per quanto riguarda la ricorrente 1, madre dei ricorrenti 2-6, il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU dev'essere ammesso.

In effetti, come constatato nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), la stessa ha beneficiato di un permesso di dimora in Svizzera dal 2007 al 2019 e i dieci anni richiesti per potersi riferire all'art. 8 CEDU nell'ottica della vita privata sono dati (precedente, consid. 5.1.2).

5.5. D'altra parte, i dieci anni di soggiorno legale in Svizzera, richiesti per riconoscere la possibilità di richiamarsi all'art. 8 par. 1 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata sono dati anche per D.________, che ha beneficiato di un permesso di dimora tra novembre 2007 e settembre 2018 (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. A.b e A.c).

Per quanto riguarda i ricorrenti 2-6, figli della ricorrente 1, un diritto autonomo al richiamo all'art. 8 par. 1 CEDU non è tuttavia richiesto, perché i figli minorenni condividono il destino migratorio del genitore che ne ha la custodia o che si occupa di fatto di loro (DTF 143 I 21 consid. 5.4) di modo che, nell'ottica dell'art. 8 par. 2 CEDU, la posizione degli stessi va esaminata insieme a quella della loro madre, con la quale vivono dopo che il padre ha lasciato la Svizzera (successivo consid. 6).

6.1. Siccome ha negato il diritto al richiamo all'art. 8 par. 1 CEDU, la Corte cantonale non si è nemmeno domandata se la limitazione del diritto alla vita privata trovasse in casu una giustificazione, come richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU (DTF 147 I 268 consid. 5).

Di fatto, si è però confrontata con tale questione nell'ottica dell'art. 96 LStrI, che impone anch'esso, nel rispetto del principio della proporzionalità, una ponderazione degli interessi (DTF 147 I 268 consid. 5; 135 II 377 consid. 4.3). A questa valutazione ci si può quindi riferire anche di seguito, nel verificare l'esistenza del diritto ad un permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU rispettivamente dell'art. 13 Cost.

6.2. Esaminando la fattispecie alla luce dell'art. 96 LStrI, l'istanza inferiore ha concluso che la decisione di non rinnovare rispettivamente di non rilasciare un permesso di dimora ai ricorrenti 1-6 fosse rispettosa del principio della proporzionalità.

6.2.1. Riferendosi alla ricorrente 1, i Giudici ticinesi hanno osservato: (a) che A.________ è in Svizzera dal 2005, ma che dal settembre 2019 la sua presenza è solo tollerata; (b) che, sempre dal 2007, la famiglia ha iniziato a ricevere gli assegni familiari integrativi e gli assegni familiari di prima infanzia previsti dalla legislazione ticinese; (c) che dopo la (prima) separazione da G., nel 2009, il diritto di soggiorno in Svizzera di A. è stato ammesso solo grazie al fatto che vi era un rapporto tra la prole e il padre; (d) che l'integrazione in Svizzera non può essere considerata data, perché A.________ ha dei debiti privati per un importo di "oltre fr. 16'000.--".

D'altra parte, l'istanza inferiore ha aggiunto: (a) che A.________ è relativamente giovane, è nata, cresciuta e si è formata in Bielorussia, dove risiedono ancora dei familiari, di modo che un suo ritorno in patria non comporterebbe insormontabili problemi di reinserimento; (b) che le conoscenze della lingua madre, dell'italiano e dell'inglese aiuterebbero un suo reinserimento sul mercato del lavoro bielorusso.

6.2.2. Ricordato che spetta al genitore affidatario decidere il luogo di dimora della prole, la Corte cantonale ha quindi constatato il rispetto del principio di proporzionalità anche in relazione alla situazione dei figli.

In questo contesto, ha infatti indicato: (a) che essi hanno ottenuto un premesso di dimora grazie al ricongiungimento familiare; (b) che, al momento in cui è stata presa la decisione dipartimentale (5 marzo 2020, precedente consid. B.a), le ricorrenti 2 e 3 non avevano ancora iniziato la scuola elementare, il ricorrente 5 l'aveva cominciata da poco, mentre i ricorrenti 4 e 6 seguivano le scuole medie; (c) che, non essendo più stato rinnovato il permesso alla madre ed avendo il padre lasciato la Svizzera, le condizioni per restare nel nostro Paese non sono date; (d) che essi si potrebbero comunque trasferire nel Lussemburgo, dove vive il padre, eventualmente in Bielorussia, con la madre, o in un altro Paese dell'UE, in virtù della loro cittadinanza comunitaria; (e) che una soluzione che si potrebbe senz'altro prospettare sarebbe quella di un trasferimento in Italia, nella fascia di confine, perché la lingua e lo standard di vita sono simili a quelli del Cantone Ticino e ciò permetterebbe il proseguimento della formazione in Svizzera.

6.3. Anche in relazione agli argomenti riassunti nel precedente considerando 5.2, il giudizio impugnato non può essere tuttavia condiviso, di modo che la richiesta di riconoscere un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU rispettivamente all'art. 13 Cost. dev'essere accolta.

6.3.1. Come detto - al pari dell'art. 96 LStrI - l'art. 8 par. 2 CEDU impone di tenere conto dell'insieme delle circostanze, quindi di soppesare l'interesse privato ad ottenere o a mantenere l'autorizzazione di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto o alla sua revoca (DTF 144 I 91 consid. 4.2; sentenza 2C_168/2024 del 12 luglio 2024 consid. 5.1).

Tra le circostanze che occorre considerare rientrano la gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi alla persona straniera che deve lasciare la Svizzera, la durata del soggiorno nel nostro Paese, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

6.3.2. Ora, nel capitolo del giudizio impugnato dedicato alla verifica della proporzionalità, un interesse pubblico a sostegno della conferma del provvedimento che è stato preso dalle autorità migratorie ticinesi non viene mai indicato in modo esplicito. D'altra parte, questo interesse non risulta nemmeno altrimenti evidente.

In effetti, la ricorrente 1 non ha subito condanne penali (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2). Nel contempo, alla stessa non si può rimproverare una dipendenza dall'aiuto sociale perché - come indicato anche dal Tribunale cantonale amministrativo (giudizio impugnato, consid. 3.1.4) - gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia previsti dalla legge ticinese del 18 dicembre 2008 sugli assegni di famiglia (RL/TI 856.100) costituiscono degli strumenti di politica familiare e, al pari dei sussidi di cassa malattia, non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi della LStrI (DTF 141 II 401 consid. 4 segg. e 5.1). Un interesse pubblico alla partenza della ricorrente 1 e dei suoi figli - cui non vengono nemmeno imputati dei comportamenti abusivi - non può essere d'altra parte ravvisato nei debiti privati accumulati. Questo perché è vero che un indebitamento eccessivo e intenzionale può comportare un interesse pubblico legittimo a negare ad una persona straniera il permesso di soggiorno in Svizzera anche nell'ottica dell'art. 8 CEDU rispettivamente dell'art. 13 Cost. (sentenza 2C_20/2022 del 7 luglio 2022 consid. 6.4, con ulteriori rinvii). Altrettanto vero è però che i debiti della ricorrente 1 sono contenuti, dato che sono pari a circa fr. 16'000.--, e non vi sono indicazioni in merito a delle colpe legate al loro accumulo (art. 105 cpv. 1 LTF). Al contrario risulta che, per migliorare la situazione economica del nucleo familiare e benché avesse ancora dei figli piccoli, la ricorrente 1 ha documentato di avere trovato un impiego a tempo parziale quale donna delle pulizie (giudizio impugnato, consid. 4.2.1.3).

6.3.3. A fronte di interessi pubblici che il Tribunale amministrativo ticinese non ha chiaramente definito e che non appaiono nemmeno altrimenti evidenti, gli interessi privati al proseguimento del soggiorno in Svizzera risultano per contro notevoli e, di fatto, decisivi.

Al riguardo, va in effetti rilevato: (a) che la ricorrente 1 è giunta in Svizzera nel 2005 e ha in seguito sempre vissuto nel nostro Paese, dove sono nati e risiedono da sempre anche tutti i suoi figli (ricorrenti 2-6); (b) che l'indicazione secondo cui A.________ non fa valere inconvenienti ulteriori rispetto a quelli che vi sono quando si ritorna in patria dopo un lungo soggiorno all'estero può essere anche condivisa, ma non è determinante perché, contrariamente ad altri casi in cui questa argomentazione viene addotta anche dal Tribunale federale, non vi è nessun interesse pubblico specifico che possa essere contrapposto ai problemi di varia natura che verrebbero causati da un ritorno in Bielorussia, dopo molti anni vissuti in Svizzera (al riguardo, cfr. ad esempio la sentenza 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 consid. 6, in cui vengono soppesati gli inconvenienti di un rientro nel Paese di origine e l'interesse pubblico alla partenza); (c) che ai problemi di reinserimento della ricorrente 1 andrebbero ad aggiungersi quelli legati ad un trasferimento in Bielorussia dei figli e in particolare modo, dei ricorrenti 4 e 6, che al momento della pronuncia del giudizio impugnato avevano 16 e 14 anni, ed erano quindi in piena adolescenza; (d) che a quest'età un trasferimento in un altro Paese da quello in cui si è sempre vissuti può infatti comportare grandi difficoltà, che una ponderazione di tutti gli interessi in discussione impone di tenere in considerazione (nello stesso senso, cfr. ad esempio la sentenza 2C_673/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 5.2); (e) che un analogo discorso vale per un trasferimento in Lussemburgo in quanto, nonostante lo stile di vita sia senz'altro più simile a quello al quale i ricorrenti 2-6 sono abituati e in tale Paese viva anche il padre G.________, si tratterebbe comunque di uno sradicamento dalla realtà in cui da sempre vivono; (f) che, come detto, questo sradicamento non sarebbe neppure controbilanciato da un interesse pubblico specifico, costituito ad esempio da una condanna penale, da una situazione debitoria qualificata, da una dipendenza dall'assistenza pubblica o dall'accertamento di un comportamento abusivo, che non sono nella fattispecie dati (precedente consid. 6.3.2).

6.3.4. Ad una differente conclusione non conduce infine il prospettato trasferimento dei ricorrenti 1-6 in Italia.

In effetti, dagli accertamenti contenuti nella sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) non risulta nessun tipo di rapporto tra gli insorgenti e la Repubblica Italiana ed anche la possibilità di continuare una formazione in Svizzera - prospettata nel caso in cui i ricorrenti volessero stabilirsi nella fascia di confine, a ridosso con il Cantone Ticino - appare come una pura ipotesi, che nel giudizio impugnato (in cui si giunge per altro anche alla conclusione che una situazione di libera circolazione delle persone non sussiste) non viene approfondita oltre.

6.4. Di conseguenza, il mancato riconoscimento del diritto a un permesso di dimora per i ricorrenti 1-6 lede sia l'art. 8 CEDU che l'art. 13 Cost. e ciò comporta l'accoglimento del gravame senza che sia necessario verificare se il diritto a un permesso di dimora sia dato anche in base alle ulteriori norme richiamate (precedente consid. 3.2).

7.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale dev'essere dichiarato inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere accolto. La sentenza del 25 settembre 2023 va annullata e la causa va rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rinnovi il permesso di dimora ai ricorrenti 1 e 3-6 e rilasci il permesso di dimora alla ricorrente 2.

7.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).

7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà alla patrocinatrice degli insorgenti un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere considerata come priva di oggetto (sentenza 2C_608/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto. La sentenza del 25 settembre 2023 è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rinnovi il permesso di dimora ai ricorrenti 1 e 3-6 e rilasci il permesso di dimora alla ricorrente 2.

Non vengono prelevate spese.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla patrocinatrice dei ricorrenti un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.

Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 20 marzo 2025 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

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