Um recurso contra esta decisão foi rejeitado por 13.2021.101, 19 de jan. de 2022.

Postal service fiction made appeal against legal aid decision late

13.2020.93Outro Tribunal15 de jan. de 2021Dismissed

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Resumo Omnilex

RE 1 appealed a first-instance decision that denied him legal aid in a damage and moral-satisfaction suit against CO 1 and ordered him to provide an advance on costs and security for party costs. The Court of Appeal held that the registered decision was deemed notified on 2020-08-03 under the postal-notification fiction, regardless of the later actual pickup and retention extensions, and that the 10-day appeal period had expired before the appeal was posted on 2020-08-26. The appeal was therefore inadmissible. The request for legal aid on appeal was rejected, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; notificazione per invio raccomandato non ritirato e decorrenza dei termini: la fictio di notificazione al settimo giorno si applica quando il destinatario deve attendersi una notificazione, a prescindere dal fatto che il settimo giorno cada in un giorno feriale, festivo o nel periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 145 CPC; la stessa regola vale anche se il destinatario proroga presso la Posta il termine di giacenza. Nella procedura sommaria in materia di assistenza giudiziaria il termine di reclamo è di 10 giorni; il reclamo tardivo è inammissibile. Le censure nuove restano inoltre precluse dall’art. 326 cpv. 1 CPC e, in assenza di probabilità di esito favorevole, il gratuito patrocinio deve essere respinto.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 13.2020.93

Data decisione, Autorità: 15.01.2021, IIICC

Ricorso: TF, 4A_119/2021, 03.03.2021

Titolo: L'invio raccomandato vale come notificato il settimo giorno, poco importa se festivo, feriale o se rientra in un periodo di sospensione dei termini. Questo anche quanto il destinatario prolunga il termine di giacenza in Posta

Incarto n. 13.2020.93 13.2020.96

Lugano 15 gennaio 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.3 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 febbraio 2020 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e, conseguentemente, statuito sull’anticipo delle spese processuali e sulla cauzione per le spese ripetibili poste a suo carico;

ritenuto

in fatto: che con petizione 27 febbraio 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 141'919.50 oltre interessi al 5% dal 31 novembre 2018 a titolo di risarcimento del danno e del torto morale sostenendo di essere stato vittima di un’aggressione da parte del convenuto;

che lo stesso giorno, con separata istanza, RE 1 ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1;

che con risposta 29 maggio 2020 CO 1 si è opposto alla petizione e, postulato la reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio dell’attore, ha chiesto che al medesimo fosse fatto obbligo di prestare di una cauzione di fr. 12'770.– per spese ripetibili, per infine chiedere per sé il beneficio del gratuito patrocinio;

che il 12 giugno 2020 l’attore si è opposto alla richiesta di cauzione ed ha confermato la sua domanda di gratuito patrocinio;

che con replica 19 giugno 2020 e duplica 16 luglio 2020, limitate al tema della cauzione, le parti hanno confermato il rispettivo antitetico punto di vista;

che con decisione 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attore per mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, ha fissato in fr. 8'000.– l’anticipo delle spese processuali a suo carico e, in parziale accoglimento della richiesta del convenuto, ha altresì imposto all’attore la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 9'000.– a motivo del suo stato d’insolvenza;

che con reclamo 26 agosto 2020 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio e di respingere l’istanza di prestazione della cauzione per spese ripetibili presentata dalla controparte, con conseguente annullamento degli ordini di pagamento disposti a suo carico a titolo di anticipo spese processuali e di garanzia per spese ripetibili;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto: che giova anzitutto premettere che il reclamante contesta il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio da cui sono poi scaturiti l’ordine di anticipo delle spese processuali e di prestazione della cauzione per spese ripetibili, senza muovere contestazioni riguardo agli importi stabiliti dal Pretore aggiunto;

che giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG);

che la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;

che la decisione impugnata, notificata il 24 luglio 2020, è pervenuta al reclamante il giorno 17 agosto 2020 (act. VII: attestazione tracciamento dell’invio), circostanza peraltro non contestata (reclamo, pag. 2);

che, giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio raccomandato non ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che poco importa che il settimo giorno corrisponda ad un giorno feriale o festivo o rientri nel periodo di sospensione dei termini giusta l’art. 145 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017 n. 22 ad art. 138);

che tale regola vale anche nei casi in cui l’invio raccomandato non ritorna al mittente perché il destinatario ha dato disposizioni alla Posta di prolungare il termine di giacenza e lo ritira quindi dopo la scadenza dei sette giorni (DTF 141 II 429 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 138), ciò in considerazione del fatto che altrimenti una parte avrebbe la possibilità di procrastinare a suo piacimento il corso della procedura;

che, pertanto, tutto ciò considerato, i termini stabiliti dalla legge o dal giudice cominciano in estrema sintesi a decorrere all’ottavo giorno a meno che siano sospesi in applicazione dell’art. 145 CPC (Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 138);

che, in concreto, il contestato giudizio va ricondotto alla vertenza giudiziaria promossa dal reclamante medesimo e statuisce, in particolare, sulla sua istanza di gratuito patrocinio e sulla avversata domanda del convenuto chiedente la prestazione della cauzione per spese ripetibili, sicché l’esistenza della procedura ha da considerarsi pacificamente nota al reclamante;

che, in effetti, ancora con la duplica 16 luglio 2020 il reclamante giustificava l’impossibilità di prestare qualsivoglia cauzione per spese ripetibili a motivo della sua precaria situazione economica alla base della sua domanda di gratuito patrocinio (act. V);

che pertanto, ben si può ritenere che il reclamante dovesse aspettarsi la notificazione delle relative decisioni al riguardo;

che con invio raccomandato n. __________, il giorno venerdì 24 luglio 2020 la Pretura ha disposto la notificazione della decisione impugnata nella persona del legale del reclamante (timbro originale della Pretura a pag. 4 della decisione impugnata; indirizzo sulla busta originale d’invio);

che l’avviso di ritiro dell’invio è stato recapitato dalla Posta nella casella postale del patrocinatore legale del reclamante il 27 luglio 2020 (estratto del dettaglio del tracciamento degli invii, reperito in: www.post.ch), motivo per cui, per effetto della finzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, quale data di notificazione della decisione impugnata vale lunedì 3 agosto 2020 e non lunedì 17 agosto 2020, giorno del reale ritiro in Posta;

che in effetti, sotto questo profilo e per quanto si è detto, è del tutto irrilevante che a ben due riprese - segnatamente il 31 luglio 2020 e ancora il 5 agosto 2020 - il destinatario abbia disposto il prolungamento del termine di giacenza (estratto del dettaglio del tracciamento degli invii, reperito in: www.post.ch);

che, accertata la data di notificazione, giacché la procedura di gratuito patrocinio è retta dalla procedura sommaria, al reclamante non torna nemmeno utile la sospensione dei termini in forza delle ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2020 al 15 agosto 2020 incluso (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);

che, in proposito, giova rilevare che il fascicolo processuale dà all’evidenza atto di come, in tema di gratuito patrocinio e della contestuale cauzione processuale, il Pretore aggiunto abbia sempre e puntualmente reso attente le parti circa l’assenza di una sospensione dei termini come disposto dall’art. 145 cpv. 3 CPC (act. III: ordinanza 29 maggio 2020; act. IV: ordinanza 15 giugno 2020; atto di cancelleria 5: ordinanza 6 luglio 2020);

che analogo avvertimento è espressamente specificato sulla decisione impugnata, contestualmente all’indicazione relativa ai rimedi giuridici (pag. 4 in fondo);

che, tutto ciò considerato, a fronte di una notifica della decisione impugnata che va fatta risalire a lunedì 3 agosto 2020, il termine di 10 giorni per proporre reclamo è cominciato a decorrere martedì 4 agosto 2020 per scadere giovedì 13 agosto 2020;

che, a differenza di quanto pretende il reclamante, in quanto rimesso alla Posta mercoledì 26 agosto 2020 il reclamo risulta ampiamente tardivo e, come tale, va di conseguenza dichiarato inammissibile;

che, a mero titolo aggiuntivo, giova ad ogni modo rilevare che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, nel merito, il reclamante si propone sostanzialmente in una sorta di disquisizione soggettiva di motivi per i quali la sua causa è da considerare provvista di probabilità di successo, argomenti che però oltre ad essere in parte nuovi - e quindi di principio inammissibili giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC - non spiegano comunque perché le motivazioni addotte dal Pretore aggiunto a sostegno del difetto di probabilità di esito favorevole sarebbero costitutive di un accertamento manifestamente errato del diritto rispettivamente di un’errata applicazione del diritto;

che, di conseguenza, per quanto ammissibile il reclamo sarebbe stato in ogni caso respinto in quanto infondato;

che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni al reclamo;

che la domanda del reclamante di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta, in quanto, stante il giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole;

che infine il gravame, inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 è inammissibile.

  1. La domanda 26 agosto 2020 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

  2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 26 agosto 2020 alla controparte):

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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The appeal period started on 2020-08-04 and expired on 2020-08-13; the appeal sent on 2020-08-26 was late.

Under Art. 138(3)(a) CPC, a registered letter not collected is deemed notified on the seventh day after failed delivery if notification was to be expected. This fiction applies even if the seventh day falls on a holiday or during suspension of time limits, and also when the recipient extends postal retention; Art. 145 CPC did not help because legal-aid proceedings are summary proceedings and the parties had been warned that time limits were not suspended.

The request for legal aid on appeal was denied because the appeal had no prospect of success from the outset.

Since the appeal was inadmissible, it lacked any initial chance of success.

Even if admissible, the appeal would have been dismissed as unfounded.

The appellant mainly advanced subjective arguments and new submissions, without showing any manifestly incorrect application of law or manifestly erroneous factual findings under Art. 320 CPC; new arguments were inadmissible under Art. 326(1) CPC.

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