Remission of court costs denied for lack of permanent indigence

13.2021.101Altro tribunale19 gen 2022Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

IS 1, represented by PA 1, asked the Third Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal to remit CHF 300 in court costs imposed in a previous appeal decision of 15 January 2021. The chamber held that remission under Art. 112 CPC is discretionary and requires proof of permanent, long-term indigence. The applicant’s request was unmotivated and his current financial difficulties, without further evidence, did not establish a lasting inability to pay within the limitation period. The application was therefore rejected. The chamber exceptionally waived court costs for the remission proceeding.

Massima Omnilex

Art. 112 CPC; remission of court costs: the judge has discretion to grant payment deferral or remission after the proceedings have ended, but the applicant has no entitlement thereto. Remission requires proof of permanent indigence in the strict sense, namely a foreseeable financial situation, including future income and assets, that does not permit payment of the costs within the ten-year limitation period and excludes any realistic prospect of improvement for years. Mere present economic hardship is insufficient. In the Ticino practice, absent special rules, the authority that fixed the costs is competent to decide on remission (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 13.2021.101

Data decisione, Autorità: 19.01.2022, IIICC

Titolo: Condono delle spese processuali

Incarto n. 13.2021.101

Lugano 19 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 28 giugno 2021 di

IS 1 patrocinato dall’ PA 1

chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.93, emessa il 15 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 15 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (inc. n. OR.2020.3 della Pretura di Locarno-Città);

che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di fr. 300.–;

che in data 28 giugno 2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che l’UIPA ha trasmesso la richiesta a questa Camera;

che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;

che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;

che il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);

che il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;

che la domanda di condono di IS 1 non è stata motivata, ma verosimilmente fonda sulle sue attuali asseritamente precarie condizioni economiche;

che va ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 15 gennaio 2021 – è stata respinta per tardività dell’impugnativa, ritenuto comunque che anche nel merito il gravame sarebbe stato respinto per carente motivazione (sentenza III CCA 15 gennaio 2021, inc. 13.2020.93/96), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali;

che il solo fatto che IS 1 possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine;

che, in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da respingere;

che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda 28 giugno 2021 di IS 1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 15 gennaio 2021 della III CCA è respinta.

  1. Non si prelevano spese processuali.

  2. Notificazione:

  • ;

.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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The request was denied because the applicant did not prove a permanent and lasting state of indigence within the meaning of Article 112 CPC.

Remission is discretionary and requires proof that the applicant's financial situation, including future income and assets, will not allow payment within the ten-year limitation period. Presently precarious finances alone are insufficient, especially where no other elements show long-term, irreversible hardship.

No procedural costs were levied exceptionally for this proceeding.

The chamber decided to waive court costs for the remission procedure.

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