1 commentary
Das zuständige Organ (Verwaltungsrat; nach Auflösung der Gesellschaft der Liquidator) entscheidet, ob und wann nachträgliche Einlagen nach Art. 634b OR zu verlangen sind. Für die Fälligkeit der betreffenden Forderung bedarf es einer ausdrücklichen Entscheidung dieses Organs. Aus den Quellen ergibt sich zudem, dass das Organ nicht grundsätzlich verpflichtet ist, solche zusätzlichen Einlagen zu verlangen.
“Quanto al versamento dell'importo residuo (fr. 50'000.-), egli ha rilevato che per l'art. 634b CO è il consiglio di amministrazione, rispettivamente – dopo lo scioglimento della società – il liquidatore (art. 740 cpv. 5 CO), a decidere se e quando gli azionisti devono adempiere questo loro obbligo, il compito di fare valere il versamento relativo alla quota non liberata delle azioni passando, con il fallimento della società, dal consiglio di amministrazione all'amministrazione del fallimento (STF 4C.229/2004 del 9 agosto 2004) che può esigerlo in ogni tempo. In concreto – ha proseguito il primo giudice – l'azione giudiziaria non era stata presentata dal consiglio di amministrazione perché alla sua litispendenza (il 6 settembre 2023) la società era già stata radiata e non esisteva più. Per il resto il liquidatore (l'Ufficio fallimenti), che è succeduto al consiglio di amministrazione, non aveva chiesto a AO 1 di adempiere il versamento della metà del capitale sociale. Il che non pareva conciliarsi con il meccanismo dell'art. 634b CO che invece "lo prescrive". La natura manifesta della procedura scelta, inoltre, per il Pretore non si realizzava palesemente. Già solo dal memoriale di replica si evinceva infatti che l'istante era "costretto a rifarsi a prassi, risp. a valutazioni giuridiche per nulla manifeste" e contestate "nonché ad un'asserita impossibilità (di notificazione, ndr) che avrebbe invece potuto essere superata con delle pubblicazioni via FUSC e che presupponeva – in ogni caso – la presa di una decisione ex art. 634b CO" che però non si era verificata nonostante la sua natura imperativa.”
“Ma anche a prescindere da queste considerazioni di ordine formale, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte neppure nel merito. Non si intravede – e l'istante non lo spiega né tanto meno rende verosimile – perché la pubblicazione, il 13 settembre 2022, sul Foglio ufficiale del fallimento e della diffida ai creditori della D__________ SA in liquidazione (doc. F) possa avere reso esigibile – alla scadenza del termine (13 ottobre 2022) – il versamento del capitale sociale non ancora liberato. L'appellante non spiega – come detto – perché una espressa decisione del liquidatore (art. 634b cpv. 1 in relazione con l'art. 740 cpv. 5 CO; STF 4C.229/2004 del 9 agosto 2004 consid. 4.3) non fosse imprescindibile, come invece ha considerato il Pretore ("l'art. 634b CO prescrive che è il consiglio di amministrazione a decidere se e quando gli azionisti devono adempiere a questo loro obbligo, risp. il liquidatore dopo la dissoluzione della società": decisione impugnata, pag. 2). A parte ciò, non si comprende come la diffida in questione potesse sostituirsi a una tale decisione e obbligare il convenuto ad annunciare un proprio debito che non gli era mai stato richiesto nelle forme previste, posto che per l'art. 634b cpv. 1 CO l'organo competente (consiglio di amministrazione o liquidatore) "decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate". Il consiglio di amministrazione (analogamente il liquidatore) non è quindi nemmeno obbligato a chiedere la liberazione del "non-versato" né in parte né nella sua complessità (cfr. al riguardo Lombardini/Clemetson in: Commentaire romand, CO II, 2a edizione, n. 6 ad art. 634a CO). Nelle circostanze descritte e tenuto anche conto del fatto – ricordato dall'appellato (osservazioni, pag.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.