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Die Vereinbarung betrifft die Verpfändung von Vorsorgemitteln (2. und 3. Säule) zur Finanzierung von Wohneigentum; dabei wird in den Vereinbarungen auf Art. 30b LPP und Art. 331d OR Bezug genommen. Nach Art. 331d OR ist die Verpfändung für die Gültigkeit der schriftlichen Mitteilung an die Vorsorgeeinrichtung bedürftig; bei Verheirateten ist zudem die schriftliche Zustimmung des Ehegatten erforderlich.
“5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto. In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3. Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO. Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute), 1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.”
“5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto. In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3. Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO. Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute), 1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.”
Die Beschwerdegegnerin hat zu klären, auf welchen Betrag sich der nach Art. 331d Abs. 4 OR maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 belief.
“Altersjahr zurückgelegt, weshalb Art. 331d Abs. 4 grundsätzlich zur Anwendung gelangt, worauf die Beschwerdegegnerin hinweist (Beschwerdeantwort, S. 4, Ziff. 2.4). Damit konnte die Ehefrau nach derzeitiger Aktenlage nicht ihr gesamtes Freizügigkeitsguthaben verpfänden. Inwieweit daraus in Bezug auf die hier strittigen EL anspruchsausschliessende Mehreinnahmen resultieren blieb ungeklärt und lässt sich damit nach gegenwärtiger Lage der Akten nicht beurteilen. Die Beschwerdegegnerin wird deshalb weiter abzuklären haben, auf welchen Betrag sich der maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 (frühester Zeitpunkt der Anrechnung des Freizügigkeitsguthabens) nach Massgabe von Art. 331d Abs. 4 OR belief.”
Kapitalien des 3. Säule sind im Zusammenhang mit Pfandbestellungen zu Wohnzwecken erst dann als Vermögen zu berücksichtigen, wenn sie grundsätzlich zur Verfügung stehen, d. h. der Berechtigte potenziell über Rückkaufswerte bzw. Auszahlungsoptionen verfügen kann.
“Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto. In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3. Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO. Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.”
“Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto. In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3. Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO. Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.”
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