Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Urlaub für die Zeit, die zur Betreuung eines Familienmitglieds, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung notwendig ist; der Urlaub beträgt jedoch höchstens drei Tage pro Ereignis und höchstens zehn Tage pro Jahr.
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Der Anspruch auf bis zu drei Tage nach Art. 329h OR ist unabhängig von Art. 324a OR. Die Voraussetzungen und das jährliche Kontingent von Art. 324a finden auf den Dreitageanspruch keine Anwendung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können jedoch freiwillig Tage aus dem Kontingent nach Art. 324a OR nutzen, ohne dadurch das dem Art. 329h OR zustehende Jahresmaximum zu schmälern.
“") disciplina l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona per i quali egli non può adempiere i suoi obblighi lavorativi o non è esigibile che li adempia. Tra questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche il suo adempimento di un obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si applica per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 del Codice civile e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC e art. 13 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata), ma non in caso di convivenza di fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un genitore o di un fratello o una sorella, considerato che gli articoli 328 e 329 CC, nella loro versione scaturita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2000, non annoverano più i fratelli tra le persone obbligate a prestare assistenza e inoltre il sostegno previsto da queste disposizioni è in ogni caso solo di natura finanziaria (cfr. Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3393). Per quanto concerne il rapporto tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) e l’art. 324a CO nel Messaggio a pag. 3419 è stato indicato: Resta da chiarire la relazione tra la nuova disposizione e l’articolo 324a CO. Il congedo di tre giorni è indipendente da quest’ultimo; di conseguenza, non ne saranno applicabili le condizioni, quali ad esempio l’impedimento al lavoro o il contingente annuo di assenze. Il lavoratore resterà tuttavia libero di prendere il congedo dal contingente di cui all’articolo 324a CO, senza intaccare quello dell’articolo 329g D-CO. Sarà il caso, in particolare, per l’assistenza ai figli o al coniuge, che rientrano nel campo d’applicazione delle due disposizioni. Chi ha più figli potrà così occuparsi di loro in virtù dell’articolo 324a CO senza esaurire i dieci giorni previsti all’anno all’articolo 329g D-CO, sempre che le condizioni di cui al primo articolo siano adempiute. (…)” 2.3. Giusta l’art. 329i CO riguardante, invece, il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr.”
“") disciplina l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona per i quali egli non può adempiere i suoi obblighi lavorativi o non è esigibile che li adempia. Tra questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche il suo adempimento di un obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si applica per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 del Codice civile e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC e art. 13 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata), ma non in caso di convivenza di fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un genitore o di un fratello o una sorella, considerato che gli articoli 328 e 329 CC, nella loro versione scaturita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2000, non annoverano più i fratelli tra le persone obbligate a prestare assistenza e inoltre il sostegno previsto da queste disposizioni è in ogni caso solo di natura finanziaria (cfr. Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3393). Per quanto concerne il rapporto tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) e l’art. 324a CO nel Messaggio a pag. 3419 è stato indicato: Resta da chiarire la relazione tra la nuova disposizione e l’articolo 324a CO. Il congedo di tre giorni è indipendente da quest’ultimo; di conseguenza, non ne saranno applicabili le condizioni, quali ad esempio l’impedimento al lavoro o il contingente annuo di assenze. Il lavoratore resterà tuttavia libero di prendere il congedo dal contingente di cui all’articolo 324a CO, senza intaccare quello dell’articolo 329g D-CO. Sarà il caso, in particolare, per l’assistenza ai figli o al coniuge, che rientrano nel campo d’applicazione delle due disposizioni. Chi ha più figli potrà così occuparsi di loro in virtù dell’articolo 324a CO senza esaurire i dieci giorni previsti all’anno all’articolo 329g D-CO, sempre che le condizioni di cui al primo articolo siano adempiute. (…)” 2.3. Giusta l’art. 329i CO riguardante, invece, il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr.”
“") disciplina l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona per i quali egli non può adempiere i suoi obblighi lavorativi o non è esigibile che li adempia. Tra questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche il suo adempimento di un obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si applica per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 del Codice civile e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC e art. 13 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata), ma non in caso di convivenza di fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un genitore o di un fratello o una sorella, considerato che gli articoli 328 e 329 CC, nella loro versione scaturita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2000, non annoverano più i fratelli tra le persone obbligate a prestare assistenza e inoltre il sostegno previsto da queste disposizioni è in ogni caso solo di natura finanziaria (cfr. Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3393). Per quanto concerne il rapporto tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) e l’art. 324a CO nel Messaggio a pag. 3419 è stato indicato: Resta da chiarire la relazione tra la nuova disposizione e l’articolo 324a CO. Il congedo di tre giorni è indipendente da quest’ultimo; di conseguenza, non ne saranno applicabili le condizioni, quali ad esempio l’impedimento al lavoro o il contingente annuo di assenze. Il lavoratore resterà tuttavia libero di prendere il congedo dal contingente di cui all’articolo 324a CO, senza intaccare quello dell’articolo 329g D-CO. Sarà il caso, in particolare, per l’assistenza ai figli o al coniuge, che rientrano nel campo d’applicazione delle due disposizioni. Chi ha più figli potrà così occuparsi di loro in virtù dell’articolo 324a CO senza esaurire i dieci giorni previsti all’anno all’articolo 329g D-CO, sempre che le condizioni di cui al primo articolo siano adempiute. (…)” 2.3. Giusta l’art. 329i CO riguardante, invece, il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr.”
Als Anspruchsberechtigte gelten die in den Quellen genannten Angehörigen und Partner. Dazu gehören Verwandte in auf- und absteigender Linie (insbesondere Eltern und Kinder), Geschwister sowie der Ehegatte, der eingetragene Partner, die Schwiegereltern und ein Partner, der seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im selben Haushalt lebt.
“Il 20 dicembre 2019 il Parlamento ha adottato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (cfr. FF 2019 7217), presentata dal Consiglio federale, in quanto “un crescente bisogno di assistenza e cura al quale il sistema sanitario, da solo, non può far fronte, nuove forme di convivenza familiare e un numero sempre maggiore di donne che svolgono un’attività lucrativa hanno portato all’attenzione della politica l’assistenza e la cura di familiari ammalati” (cfr. Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pubblicato in FF 2019 3381 (3382)). Tale legge federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525) e ha previsto, in particolare, l’introduzione di due forme di congedo di assistenza, contemplate ai nuovi art. 329h e 329i del Codice delle obbligazioni (CO). L’art. 329h CO, relativo al congedo di assistenza ai parenti e valido dal 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525), sancisce: " Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.” Dal Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pag. 3418-3419 risulta: " Questo nuovo articolo introduce un congedo per assistere i familiari o il convivente in caso di problemi di salute. La nozione di familiari va intesa conformemente a quella dell’articolo 29septies capoverso 1 D-LAVS per il diritto agli accrediti per compiti assistenziali. Si tratterà quindi dei parenti in linea ascendente o discendente (principalmente genitori e figli) nonché dei fratelli e delle sorelle, cui vanno aggiunti il coniuge, il partner registrato, i suoceri e il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente.”
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