32008R0972•Regolamento (CE) n. 972/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
32008R0972Regulation15 nov 2008
del 3 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 134 e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In conformità del capo II del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione 2 , le domande di titoli «A» devono essere presentate in aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
(2) A norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT 3 , approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio 4 , il periodo contingentale deve essere suddiviso in quattro sottoperiodi.
(3) Allo scopo di offrire maggiore flessibilità agli importatori è necessario anticipare di sei settimane l’inizio del periodo in cui essi possono presentare domande di titoli «A».
(4) Per garantire che il maggior numero possibile di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati possano essere riassegnati, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi riportati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati, devono essere notificati entro la fine di novembre relativamente alle informazioni disponibili a tale data. Notifiche successive hanno solo finalità statistiche, per cui un’unica notifica alla fine di luglio sarebbe sufficiente per tali quantitativi.
(5) A norma del regolamento (CE) n. 1084/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che sostituisce la misura di salvaguardia applicabile all’importazione di aglio originario di Taiwan con un certificato di origine 5 , l’importazione di aglio originario di Taiwan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine. Detto regolamento istituisce un regime simile a quello contemplato al capo IV del regolamento (CE) n. 341/2007 per l’aglio originario di altri paesi determinati. A fini di semplificazione normativa e di leggibilità è opportuno indicare in un unico elenco tutti i paesi per i quali è necessario un certificato di origine per l’aglio. Occorre pertanto aggiungere Taiwan all’elenco dei paesi figuranti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 341/2007 a cui si applica il capo IV dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 1084/95 va pertanto abrogato.
(6) Occorre di conseguenza modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 341/2007.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:
| 2) | a): la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e | a) | la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e | b) | la fine di luglio per i quantitativi rimanenti del periodo contingentale in questione.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e | ||||
| b) | la fine di luglio per i quantitativi rimanenti del periodo contingentale in questione.»; |
Il regolamento (CE) n. 1084/95 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12 .
3 GU L 142 del 29.5.2001, pag. 8 .
4 GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7 .
5 GU L 109 del 16.5.1995, pag. 1 .
«ALLEGATO IV Elenco dei paesi terzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 Emirati arabi uniti Iran Libano Malaysia Taiwan Vietnam.»
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