# REGOLAMENTO (CE) N. 972/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 134 e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità del capo II del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione [^2] , le domande di titoli «A» devono essere presentate in aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

**(2)** A norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT [^3] , approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio [^4] , il periodo contingentale deve essere suddiviso in quattro sottoperiodi.

**(3)** Allo scopo di offrire maggiore flessibilità agli importatori è necessario anticipare di sei settimane l’inizio del periodo in cui essi possono presentare domande di titoli «A».

**(4)** Per garantire che il maggior numero possibile di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati possano essere riassegnati, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi riportati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati, devono essere notificati entro la fine di novembre relativamente alle informazioni disponibili a tale data. Notifiche successive hanno solo finalità statistiche, per cui un’unica notifica alla fine di luglio sarebbe sufficiente per tali quantitativi.

**(5)** A norma del regolamento (CE) n. 1084/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che sostituisce la misura di salvaguardia applicabile all’importazione di aglio originario di Taiwan con un certificato di origine [^5] , l’importazione di aglio originario di Taiwan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine. Detto regolamento istituisce un regime simile a quello contemplato al capo IV del regolamento (CE) n. 341/2007 per l’aglio originario di altri paesi determinati. A fini di semplificazione normativa e di leggibilità è opportuno indicare in un unico elenco tutti i paesi per i quali è necessario un certificato di origine per l’aglio. Occorre pertanto aggiungere Taiwan all’elenco dei paesi figuranti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 341/2007 a cui si applica il capo IV dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 1084/95 va pertanto abrogato.

**(6)** Occorre di conseguenza modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 341/2007.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:

1) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli importatori presentano le domande di titoli “A” nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio per il primo sottoperiodo (da giugno ad agosto), al 15 maggio per il secondo sottoperiodo (da settembre a novembre), al 15 agosto per il terzo sottoperiodo (da dicembre a febbraio) e al 15 novembre per il quarto sottoperiodo (da marzo a maggio).»;

| 2) | a): la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e | a) | la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e | b) | la fine di luglio per i quantitativi rimanenti del periodo contingentale in questione.»; |
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| a) | la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e |  |  |  |  |
| b) | la fine di luglio per i quantitativi rimanenti del periodo contingentale in questione.»; |  |  |  |  |

3) l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 1084/95 è abrogato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_090_R_TOC) .

[^3] [GU L 142 del 29.5.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_142_R_TOC) .

[^4] [GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_142_R_TOC) .

[^5] [GU L 109 del 16.5.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_109_R_TOC) .

«ALLEGATO IV Elenco dei paesi terzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 Emirati arabi uniti Iran Libano Malaysia Taiwan Vietnam.»

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