32008R0807•Regolamento (CE) n. 807/2008 della Commissione, del 12 agosto 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del settore vitivinicolo
32008R0807Regulation30 giu 2008
del 12 agosto 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 1 , in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti 2 stabilisce le regole relative ai fatti generatori dei tassi di cambio da utilizzare per alcuni prezzi, premi e aiuti nel settore vitivinicolo.
(2) L’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha subito dei cambiamenti. Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 3 ha modificato il regime che disciplinava il settore vitivinicolo, stabilendo nuove misure e abrogandone o modificandone altre.
(3) Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi previsti dal nuovo regime nel settore vitivinicolo, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere collegato, a seconda dei casi, alla data di inizio della campagna viticola, all’applicazione di contratti specifici o all’adempimento di alcune operazioni quali l’arricchimento o la trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Per ogni situazione occorre quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1913/2006.
(5) I fatti generatori dei tassi di cambio devono essere determinati in stretta correlazione con le varie misure adottate nel settore vitivinicolo e devono applicarsi a decorrere dalla stessa data in cui si applica la misura pertinente. L’articolo 129 del regolamento (CE) n. 479/2008 stabilisce diverse date per l’applicazione di dette misure. Di conseguenza, il presente regolamento deve applicarsi dal 1 o agosto 2008, ad eccezione del fatto generatore relativo al premio di estirpazione che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1913/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno: a) per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008; c) per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008. 2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto. 3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto: a) per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008. 4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale un dato produttore effettua la prima operazione di arricchimento. 5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 o luglio che precede la campagna viticola nel corso della quale è accolta la domanda di pagamento.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2008.
Tuttavia, le disposizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1913/2006 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
2 GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/2008 ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38 ).
3 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1 .
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