# REGOLAMENTO (CE) N. 807/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo per quanto riguarda i fatti generatori del settore vitivinicolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro [^1] , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti [^2] stabilisce le regole relative ai fatti generatori dei tassi di cambio da utilizzare per alcuni prezzi, premi e aiuti nel settore vitivinicolo.

**(2)** L’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha subito dei cambiamenti. Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio [^3] ha modificato il regime che disciplinava il settore vitivinicolo, stabilendo nuove misure e abrogandone o modificandone altre.

**(3)** Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi previsti dal nuovo regime nel settore vitivinicolo, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere collegato, a seconda dei casi, alla data di inizio della campagna viticola, all’applicazione di contratti specifici o all’adempimento di alcune operazioni quali l’arricchimento o la trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Per ogni situazione occorre quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1913/2006.

**(5)** I fatti generatori dei tassi di cambio devono essere determinati in stretta correlazione con le varie misure adottate nel settore vitivinicolo e devono applicarsi a decorrere dalla stessa data in cui si applica la misura pertinente. L’articolo 129 del regolamento (CE) n. 479/2008 stabilisce diverse date per l’applicazione di dette misure. Di conseguenza, il presente regolamento deve applicarsi dal 1 o agosto 2008, ad eccezione del fatto generatore relativo al premio di estirpazione che si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2008.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1913/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno: a) per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008; c) per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008. 2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto. 3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto: a) per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008; b) per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008. 4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale un dato produttore effettua la prima operazione di arricchimento. 5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 o luglio che precede la campagna viticola nel corso della quale è accolta la domanda di pagamento.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2008.

Tuttavia, le disposizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1913/2006 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^2] [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/2008 ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^3] [GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_148_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/2008 ().
[^3]: .