32008R0275•Regolamento (CE) n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
32008R0275Regulation1 dic 2008
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , prevede l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.
(2) Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica 2 . Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.
(3) Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l’aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione».
(4) Considerato l’andamento dell’inflazione all’interno e all’esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
| 1) | «1.: Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR. Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . | «1. | Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR. Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . |
|---|---|---|---|
| «1. | Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR. Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . |
nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»;
nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;
nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione ( GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3 ).
2 GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1 .
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