# REGOLAMENTO (CE) N. 275/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , prevede l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

**(2)** Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica [^2] . Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.

**(3)** Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l’aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione».

**(4)** Considerato l’andamento dell’inflazione all’interno e all’esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

| 1) | «1.: Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR. Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . | «1. | Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.<br>Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . |
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| «1. | Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.<br>Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali . |  |  |

2) nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»;

3) nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;

4) nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. JARC

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione ( [GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_303_R_TOC) ).

[^2] [GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_124_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione ().
[^2]: .