32008R0241•Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
32008R0241Regulation18 mar 2008
del 17 marzo 2008
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.
(2) A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.
(3) È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.
(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau 2 .
Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità d) tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità Francia 4 unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare 3 .
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5 .
3 GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8 .
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