# REGOLAMENTO (CE) N. 241/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

**(2)** A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

**(4)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau [^2] .

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità d) tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità Francia 4 unità

**2.** Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^3] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. JARC

[^1] Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_342_R_TOC) .

[^3] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .