32008R0053•Regolamento (CE) n. 53/2008 della Commissione, del 22 gennaio 2008 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica del Montenegro
32008R0053Regulation24 gen 2008
del 22 gennaio 2008
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica del Montenegro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 62,
considerando quanto segue:
(1) Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra 2 (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.
(2) Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica del Montenegro 3 , dall’altra (di seguito: «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali.
(3) A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari del Montenegro beneficiano all’importazione nella Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.
(4) I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale 4 comunitario ha codificato le modalità di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
(6) Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.
(7) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È aperto un contingente tariffario a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari della Repubblica del Montenegro, secondo quanto indicato nell’allegato.
2. L’aliquota nulla del dazio si applica alle seguenti condizioni: a) i vini importati sono accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione; b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all’esportazione.
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1 .
3 GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2 .
4 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
Contingenti tariffari per i vini originari della Repubblica del Montenegro importati nella Comunità
| Numero d’ordine | Codice NC 1 | Suddivisione TARIC | Designazione delle merci | Volume contingentale annuo (in hl) | Dazio applicabile al contingente |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1514 | ex 2204 10 19 | 98 | Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante | 16 000 | Esenzione |
| ex 2204 10 99 | 98 | ||||
| 2204 21 10 | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri | ||||
| ex 2204 21 79 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 80 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 84 | 59 , 70 | ||||
| ex 2204 21 85 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 94 | 20 | ||||
| ex 2204 21 98 | 20 | ||||
| ex 2204 21 99 | 10 |
1 Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (). ↩ ↩2
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