32007R1256•Regolamento (CE) n. 1256/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R1256Regulation29 ott 2007
del 25 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di alcuni sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati.
(2) Il regolamento (CE) n. 829/2007, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e modifica inoltre l'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il modello dei documenti commerciali e l'allegato X del medesimo regolamento relativamente ai certificati sanitari per le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale.
(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 dispone un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento per l'utilizzo dei documenti commerciali e certificati sanitari pertinenti di cui agli allegati II e X del regolamento (CE) n. 1774/2002, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007. Dalla pubblicazione di tale regolamento tuttavia sono state rivolte alla Commissione diverse richieste di chiarimenti relativi alle disposizioni applicabili durante tale periodo transitorio.
(4) Al fine di garantire la certezza giuridica, va chiarito che, sino allo scadere del periodo transitorio, i documenti commerciali e i certificati sanitari conformi ai modelli prescritti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007 possono, se del caso, continuare ad essere compilati e firmati dagli operatori commerciali e dai veterinari ufficiali dei paesi terzi.
(5) Occorre inoltre prevedere una soluzione pratica al problema delle partite i cui documenti di accompagnamento sono stati rilasciati durante il periodo transitorio, ma che non arrivano a destinazione sul territorio comunitario entro tale data. Gli scambi commerciali o l'importazione di tali partite nella Comunità vanno autorizzati, se del caso, fino a due mesi dopo la scadenza di tale periodo.
(6) Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento per le parti in causa e le autorità dei paesi terzi, il periodo transitorio di sei mesi a partire dal 24 luglio 2007, stabilito originariamente dal regolamento (CE) n. 829/2007, va prorogato fino al 30 aprile 2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di tempo supplementare per consentire l'accettazione di tali documenti e certificati ai fini degli scambi commerciali e dell'importazione nella Comunità.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 829/2007.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 Per un periodo transitorio avente termine il 30 aprile 2008 gli Stati membri accettano le partite accompagnate da documenti commerciali e certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, vigenti sino al 23 luglio 2007. Fino al 30 giugno 2008 gli Stati membri accettano tali partite purché i documenti commerciali e i certificati sanitari che le accompagnano siano stati compilati e firmati entro il 1 o maggio 2008.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione ( GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1 ).
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