# REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di alcuni sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 829/2007, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e modifica inoltre l'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il modello dei documenti commerciali e l'allegato X del medesimo regolamento relativamente ai certificati sanitari per le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale.

**(3)** L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 dispone un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento per l'utilizzo dei documenti commerciali e certificati sanitari pertinenti di cui agli allegati II e X del regolamento (CE) n. 1774/2002, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007. Dalla pubblicazione di tale regolamento tuttavia sono state rivolte alla Commissione diverse richieste di chiarimenti relativi alle disposizioni applicabili durante tale periodo transitorio.

**(4)** Al fine di garantire la certezza giuridica, va chiarito che, sino allo scadere del periodo transitorio, i documenti commerciali e i certificati sanitari conformi ai modelli prescritti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007 possono, se del caso, continuare ad essere compilati e firmati dagli operatori commerciali e dai veterinari ufficiali dei paesi terzi.

**(5)** Occorre inoltre prevedere una soluzione pratica al problema delle partite i cui documenti di accompagnamento sono stati rilasciati durante il periodo transitorio, ma che non arrivano a destinazione sul territorio comunitario entro tale data. Gli scambi commerciali o l'importazione di tali partite nella Comunità vanno autorizzati, se del caso, fino a due mesi dopo la scadenza di tale periodo.

**(6)** Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento per le parti in causa e le autorità dei paesi terzi, il periodo transitorio di sei mesi a partire dal 24 luglio 2007, stabilito originariamente dal regolamento (CE) n. 829/2007, va prorogato fino al 30 aprile 2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di tempo supplementare per consentire l'accettazione di tali documenti e certificati ai fini degli scambi commerciali e dell'importazione nella Comunità.

**(7)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 829/2007.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 Per un periodo transitorio avente termine il 30 aprile 2008 gli Stati membri accettano le partite accompagnate da documenti commerciali e certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, vigenti sino al 23 luglio 2007. Fino al 30 giugno 2008 gli Stati membri accettano tali partite purché i documenti commerciali e i certificati sanitari che le accompagnano siano stati compilati e firmati entro il 1 o maggio 2008.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione ( [GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_191_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione ().