32007R0873•Regolamento (CE) n. 873/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo
32007R0873Regulation1 gen 2007
del 24 luglio 2007
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro 1 , in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) All'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1913/2006 2 della Commissione è stato riscontrato un errore redazionale per quanto riguarda la determinazione del fatto generatore ai fini degli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole 3 . È opportuno correggere tale errore al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.
(2) La formulazione dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1913/2006 appare ridondante rispetto all'articolo 6. A fini di chiarezza, la frase «per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 o ottobre» dovrebbe essere soppressa da tale disposizione.
(3) La procedura di codificazione del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche 4 e del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine 5 è stata completata prima dell'adozione e della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1913/2006. I regolamenti (CEE) n. 2825/93 e (CE) n. 562/2000 sono stati abrogati e sostituiti a decorrere dal 30 novembre 2006 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (versione codificata) 6 e dal regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (versione codificata) 7 . I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2825/93 e al regolamento (CE) n. 562/2000 sono di conseguenza obsoleti e dovrebbero pertanto essere rettificati nel regolamento (CE) n. 1913/2006.
(4) Le modifiche e le rettifiche di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dalla stessa data del regolamento modificato.
(5) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1913/2006.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1913/2006 è modificato come segue:
| 2) | «(c): per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; | «(c) | per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; |
|---|---|---|---|
| «(c) | per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione . GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 .” » " GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 .” » "
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006 L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Tasso di cambio Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione . GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 .” » " GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 .” » "
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
2 GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 .
3 GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ( GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31 ).
4 GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
5 GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
6 GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33 .
7 GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6 .
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