# REGOLAMENTO (CE) N. 873/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [^1] , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** All'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1913/2006 [^2] della Commissione è stato riscontrato un errore redazionale per quanto riguarda la determinazione del fatto generatore ai fini degli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole [^3] . È opportuno correggere tale errore al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.

**(2)** La formulazione dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1913/2006 appare ridondante rispetto all'articolo 6. A fini di chiarezza, la frase «per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1 o ottobre» dovrebbe essere soppressa da tale disposizione.

**(3)** La procedura di codificazione del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche [^4] e del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine [^5] è stata completata prima dell'adozione e della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1913/2006. I regolamenti (CEE) n. 2825/93 e (CE) n. 562/2000 sono stati abrogati e sostituiti a decorrere dal 30 novembre 2006 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (versione codificata) [^6] e dal regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (versione codificata) [^7] . I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2825/93 e al regolamento (CE) n. 562/2000 sono di conseguenza obsoleti e dovrebbero pertanto essere rettificati nel regolamento (CE) n. 1913/2006.

**(4)** Le modifiche e le rettifiche di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dalla stessa data del regolamento modificato.

**(5)** Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1913/2006.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1913/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.»;

| 2) | «(c): per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; | «(c) | per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; |
| --- | --- | --- | --- |
| «(c) | per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»; |  |  |

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione . [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .” » " [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .” » "

4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006 L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 Tasso di cambio Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione . [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .” » " [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .” » "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^2] [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .

[^3] [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ( [GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_161_R_TOC) ).

[^4] [GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_258_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

[^5] [GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_068_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

[^6] [GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_312_R_TOC) .

[^7] [GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_312_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
[^6]: .
[^7]: .