32006R1869•Regolamento (CE) n. 1869/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
32006R1869Regulation17 dic 2006
del 15 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione 2 apre, su base pluriennale, per periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi originari della Svizzera. In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007 3 , ha esteso all'8 gennaio 2007 il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007.
(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 4 , si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Laddove necessario, occorre conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.
(3) Per evitare operazioni di tipo speculativo, è necessario che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente siano resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una genuina attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi durante entrambi i periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con i paesi terzi.
(4) Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, è opportuno che gli Stati membri interessati assegnino il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno, in modo da garantire che ciascuna domanda verta su un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2172/2005.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue.
| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 . Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 . Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; | b) | i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 . Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; | ||||
| b) | i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. |
| 3) | a): i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; | a) | i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; | b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; | ||||
| b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.» |
| 5) | «a): nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» | «a) | nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» |
|---|---|---|---|
| «a) | nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» |
| 6) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; | b) | i paragrafi 2 e 4 sono soppressi. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; | ||||
| b) | i paragrafi 2 e 4 sono soppressi. |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .» "
L'allegato I è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10 .
3 GU L 314 del 15.11.2006, pag. 3 .
4 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .
{
"legislation": {
"id": "32006r1869",
"hash": "393dc293c6e469d4baf72d2fc98b61c0f833c0d1cee7f24e9e2f91c44ef2a86b",
"celex": "32006R1869",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 1869/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/42c0afd6-bd7b-4acb-801c-536c3e4314c6.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1869/2006 of 15 December 2006 amending Regulation (EC) No 2172/2005 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland provided for in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/42c0afd6-bd7b-4acb-801c-536c3e4314c6.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1869/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/42c0afd6-bd7b-4acb-801c-536c3e4314c6.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1869/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2172/2005 mit Durchführungsbestimmungen für die Anwendung eines Zollkontingents für lebende Rinder mit einem Stückgewicht von mehr als 160 kg mit Ursprung in der Schweiz gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/42c0afd6-bd7b-4acb-801c-536c3e4314c6.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:10:35.420Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1869",
"adoptionDate": "2006-12-15",
"effectiveDate": "2006-12-17",
"expirationDate": "2013-01-07",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32006R1869",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/42c0afd6-bd7b-4acb-801c-536c3e4314c6.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}