# REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione [^2] apre, su base pluriennale, per periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi originari della Svizzera. In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007 [^3] , ha esteso all'8 gennaio 2007 il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^4] , si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Laddove necessario, occorre conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

**(3)** Per evitare operazioni di tipo speculativo, è necessario che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente siano resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una genuina attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi durante entrambi i periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con i paesi terzi.

**(4)** Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, è opportuno che gli Stati membri interessati assegnino il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno, in modo da garantire che ciascuna domanda verta su un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2172/2005.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 o 0102 90 79 , originari della Svizzera.»

| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 . Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 .<br>Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; | b) | i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 .<br>Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; |  |  |  |  |
| b) | i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. |  |  |  |  |

| 3) | a): i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; | a) | i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; | b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.<br>In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.» |
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| a) | i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; |  |  |  |  |
| b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.<br>In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.» |  |  |  |  |

4) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un'unica partita.»

| 5) | «a): nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» | «a) | nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» |
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| «a) | nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» |  |  |

| 6) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; | b) | i paragrafi 2 e 4 sono soppressi. |
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| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; |  |  |  |  |
| b) | i paragrafi 2 e 4 sono soppressi. |  |  |  |  |

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .» "

8) L'allegato I è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_346_R_TOC) .

[^3] [GU L 314 del 15.11.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_314_R_TOC) .

[^4] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .