32006R1010•Regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006 , relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri
32006R1010Regulation4 lug 2006
del 3 luglio 2006
relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 2 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) In seguito all’apparizione di casi di influenza aviaria altamente patogena (H5N1), a partire dall’autunno 2005 in zone vicine al territorio comunitario e dal febbraio 2006 in numerosi Stati membri, il consumo di pollame e, in un numero più limitato di casi, di uova, è notevolmente calato in diversi Stati membri.
(2) La diminuzione rapida e significativa dei consumi di pollame ha provocato un calo a livello dei prezzi e ciò perturba gravemente il mercato del pollame.
(3) Poiché queste gravi perturbazioni del mercato sono direttamente connesse alla perdita di fiducia dei consumatori causata dai rischi per la salute degli animali, è opportuno adottare, su richiesta degli Stati membri interessati, misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 nonché concedere aiuti intesi a compensare parzialmente le perdite economiche occasionate dalla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, dalla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, dal calo temporaneo della produzione o ancora dalla macellazione delle pollastre mature per la deposizione, a seguito delle misure di biosicurezza imposte a titolo preventivo da taluni Stati membri.
(4) Per le uova da cova trasformate in ovoprodotti occorre prevedere una compensazione inferiore a quella delle uova da cova distrutte.
(5) I quantitativi massimi che possono beneficiare di una compensazione finanziaria per ciascuna delle misure eccezionali di sostegno del mercato sono stabiliti dalla Commissione previo esame delle domande presentate dagli Stati membri.
(6) Le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che stabiliscono l’adozione delle misure in questione sono entrate in vigore l’11 maggio 2006. Occorre pertanto prevedere l’applicazione a decorrere da tale data anche per il presente regolamento.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. La distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è versata a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato I e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,15 EUR/uovo da cova «pollo normale» del codice NC 0407 00 19 ; b) 0,23 EUR/uovo da cova «pollo allevato all’aperto» del codice NC 0407 00 19 ; c) 0,23 EUR/uovo da cova «faraona» del codice NC 0407 00 19 ; d) 0,35 EUR/uovo da cova «anatra» del codice NC 0407 00 19 ; e) 0,66 EUR/uovo da cova «tacchino» del codice NC 0407 00 11 ; f) 1,20 EUR/uovo da cova «oca» del codice NC 0407 00 11 .
1. La trasformazione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
2. Una compensazione per la trasformazione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato II e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è pari a quello stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, diminuito comunque di 0,03 EUR/uovo da cova o del prezzo di vendita, se questo è superiore a 0,03 EUR.
1. La distruzione dei pulcini di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 e 0105 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato III e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,24 EUR/pulcino «pollo»; b) 0,40 EUR/pulcino «faraona»; c) 0,54 EUR/pulcino «anatra»; d) 0,85 EUR/pulcino «tacchino»; e) 1,50 EUR/pulcino «oca».
1. La macellazione anticipata di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.
2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato IV e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 3,2 EUR/gallina da riproduzione di cui ai codici NC 0105 92 00 e 0105 93 00 ; b) 3,2 EUR/anatra da riproduzione del codice NC 0105 99 10 ; c) 30 EUR/oca da riproduzione del codice NC 0105 99 20 ; d) 15 EUR/tacchina da riproduzione del codice NC 0105 99 30 ; e) 5 EUR/faraona da riproduzione del codice NC 0105 99 50 .
1. Il prolungamento volontario del periodo di vuoto sanitario oltre le tre settimane è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.
2. Una compensazione per il prolungamento di cui al paragrafo 1, per m 2 e per settimana di vuoto sanitario oltre le tre settimane negli allevamenti di pollame, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato V e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,46 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di polli da ingrasso; b) 0,41 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di tacchini; c) 0,62 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di anatre; d) 0,41 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di faraone.
3. Gli Stati membri che hanno già concesso talune compensazioni per le superfici in questione verificano che gli importi già versati a livello nazionale siano dedotti dalla compensazione di cui al paragrafo 2.
1. La diminuzione volontaria della produzione, prevedendo un numero inferiore di pulcini al fine di limitare la densità, è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la diminuzione volontaria di cui al paragrafo 1, per ogni volatile non prodotto rispetto ad un ciclo di produzione normale in ciascun allevamento specifico, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato VI e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,20 EUR/capo per gli allevamenti di polli da ingrasso; b) 1,24 EUR/capo per gli allevamenti di tacchini; c) 0,75 EUR/capo per gli allevamenti di anatre; d) 0,40 EUR/capo per gli allevamenti di faraone.
1. La macellazione anticipata delle «pollastre mature per la deposizione» è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell’allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.
Gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione importi relativi alle compensazioni parziali inferiori ai massimali di cui agli articoli da 1 a 7 devono limitarsi agli importi da essi comunicati.
Il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti previsti dal presente regolamento è il primo giorno lavorativo del mese di maggio 2006.
Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima della data in cui interviene il fatto generatore.
Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti di cui agli articoli da 1 a 7 sono ammissibili al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, soltanto se gli Stati membri effettuano i versamenti ai beneficiari prima del 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dall’11 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
Numero massimo di uova da cova per Stato membro
| UK | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Numero massimo di uova da cova trasformate per Stato membro
| UK | — | — |
|---|
Numero massimo di pulcini per Stato membro
| UK | — | — | — | — | — | — |
|---|
Numero massimo di volatili da riproduzione macellati per Stato membro
| UK | — | — | — | — | — | — |
|---|
Numero massimo di m 2 e di settimane per Stato membro
| UK | — | — | — | — | — |
|---|
Numero massimo di volatili per Stato membro
| UK | — | — | — | — | — |
|---|
Numero massimo di «pollastre mature per la deposizione» per Stato membro
| UK | — | — |
|---|
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