# REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2006

relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^2] , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** In seguito all’apparizione di casi di influenza aviaria altamente patogena (H5N1), a partire dall’autunno 2005 in zone vicine al territorio comunitario e dal febbraio 2006 in numerosi Stati membri, il consumo di pollame e, in un numero più limitato di casi, di uova, è notevolmente calato in diversi Stati membri.

**(2)** La diminuzione rapida e significativa dei consumi di pollame ha provocato un calo a livello dei prezzi e ciò perturba gravemente il mercato del pollame.

**(3)** Poiché queste gravi perturbazioni del mercato sono direttamente connesse alla perdita di fiducia dei consumatori causata dai rischi per la salute degli animali, è opportuno adottare, su richiesta degli Stati membri interessati, misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 nonché concedere aiuti intesi a compensare parzialmente le perdite economiche occasionate dalla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, dalla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, dal calo temporaneo della produzione o ancora dalla macellazione delle pollastre mature per la deposizione, a seguito delle misure di biosicurezza imposte a titolo preventivo da taluni Stati membri.

**(4)** Per le uova da cova trasformate in ovoprodotti occorre prevedere una compensazione inferiore a quella delle uova da cova distrutte.

**(5)** I quantitativi massimi che possono beneficiare di una compensazione finanziaria per ciascuna delle misure eccezionali di sostegno del mercato sono stabiliti dalla Commissione previo esame delle domande presentate dagli Stati membri.

**(6)** Le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che stabiliscono l’adozione delle misure in questione sono entrate in vigore l’11 maggio 2006. Occorre pertanto prevedere l’applicazione a decorrere da tale data anche per il presente regolamento.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** La distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

**2.** Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è versata a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato I e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,15 EUR/uovo da cova «pollo normale» del codice NC 0407 00 19 ; b) 0,23 EUR/uovo da cova «pollo allevato all’aperto» del codice NC 0407 00 19 ; c) 0,23 EUR/uovo da cova «faraona» del codice NC 0407 00 19 ; d) 0,35 EUR/uovo da cova «anatra» del codice NC 0407 00 19 ; e) 0,66 EUR/uovo da cova «tacchino» del codice NC 0407 00 11 ; f) 1,20 EUR/uovo da cova «oca» del codice NC 0407 00 11 .

## **Articolo 2**

**1.** La trasformazione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

**2.** Una compensazione per la trasformazione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità previsto nell’allegato II e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è pari a quello stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, diminuito comunque di 0,03 EUR/uovo da cova o del prezzo di vendita, se questo è superiore a 0,03 EUR.

## **Articolo 3**

**1.** La distruzione dei pulcini di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 e 0105 19 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

**2.** Una compensazione per la distruzione di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato III e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,24 EUR/pulcino «pollo»; b) 0,40 EUR/pulcino «faraona»; c) 0,54 EUR/pulcino «anatra»; d) 0,85 EUR/pulcino «tacchino»; e) 1,50 EUR/pulcino «oca».

## **Articolo 4**

**1.** La macellazione anticipata di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.

**2.** Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell’allegato IV e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 3,2 EUR/gallina da riproduzione di cui ai codici NC 0105 92 00 e 0105 93 00 ; b) 3,2 EUR/anatra da riproduzione del codice NC 0105 99 10 ; c) 30 EUR/oca da riproduzione del codice NC 0105 99 20 ; d) 15 EUR/tacchina da riproduzione del codice NC 0105 99 30 ; e) 5 EUR/faraona da riproduzione del codice NC 0105 99 50 .

## **Articolo 5**

**1.** Il prolungamento volontario del periodo di vuoto sanitario oltre le tre settimane è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.

**2.** Una compensazione per il prolungamento di cui al paragrafo 1, per m 2 e per settimana di vuoto sanitario oltre le tre settimane negli allevamenti di pollame, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato V e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,46 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di polli da ingrasso; b) 0,41 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di tacchini; c) 0,62 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di anatre; d) 0,41 EUR/m 2 /settimana per gli allevamenti di faraone.

**3.** Gli Stati membri che hanno già concesso talune compensazioni per le superfici in questione verificano che gli importi già versati a livello nazionale siano dedotti dalla compensazione di cui al paragrafo 2.

## **Articolo 6**

**1.** La diminuzione volontaria della produzione, prevedendo un numero inferiore di pulcini al fine di limitare la densità, è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

**2.** Una compensazione per la diminuzione volontaria di cui al paragrafo 1, per ogni volatile non prodotto rispetto ad un ciclo di produzione normale in ciascun allevamento specifico, è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite della superficie massima indicata nell’allegato VI e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a: a) 0,20 EUR/capo per gli allevamenti di polli da ingrasso; b) 1,24 EUR/capo per gli allevamenti di tacchini; c) 0,75 EUR/capo per gli allevamenti di anatre; d) 0,40 EUR/capo per gli allevamenti di faraone.

## **Articolo 7**

**1.** La macellazione anticipata delle «pollastre mature per la deposizione» è considerata una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

**2.** Una compensazione per la macellazione anticipata di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell’allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.

## **Articolo 8**

Gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione importi relativi alle compensazioni parziali inferiori ai massimali di cui agli articoli da 1 a 7 devono limitarsi agli importi da essi comunicati.

## **Articolo 9**

Il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti previsti dal presente regolamento è il primo giorno lavorativo del mese di maggio 2006.

Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima della data in cui interviene il fatto generatore.

## **Articolo 10**

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti di cui agli articoli da 1 a 7 sono ammissibili al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, soltanto se gli Stati membri effettuano i versamenti ai beneficiari prima del 31 dicembre 2006.

## **Articolo 11**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’11 maggio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ).

[^2] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

Numero massimo di uova da cova per Stato membro

| UK | — | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numero massimo di uova da cova trasformate per Stato membro

| UK | — | — |
| --- | --- | --- |

Numero massimo di pulcini per Stato membro

| UK | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numero massimo di volatili da riproduzione macellati per Stato membro

| UK | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numero massimo di m 2 e di settimane per Stato membro

| UK | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numero massimo di volatili per Stato membro

| UK | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numero massimo di «pollastre mature per la deposizione» per Stato membro

| UK | — | — |
| --- | --- | --- |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.