32006R0019•Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania
32006R0019Regulation1 gen 2006
del 6 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Con decisione del 20 dicembre 2005 2 , il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1, del protocollo n. 2 e degli allegati I, II, III e IV dell’accordo di associazione CE-Giordania.
(2) Per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania, tale accordo prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.
(3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
(4) Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato V del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione ( GU L 233 del 9.9.2005, pag. 11 ).
2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
«ALLEGATO V GIORDANIA Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. Contingenti tariffari Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) Dazio contingentale 09.1152 0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione Dall'1.1. al 31.12.2007 4 500 Dall'1.1. al 31.12.2008 7 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 9 500 Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 12 000 09.1160 0701 90 50 Patate di primizia, dal 1 o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate Dall'1.1. al 31.12.2006 1 000 Esenzione 0701 90 90 Altre patate, fresche o refrigerate Dall'1.1. al 31.12.2007 2 350 Dall'1.1. al 31.12.2008 3 700 Dall'1.1. al 31.12.2009 5 000 09.1163 0703 20 00 Agli, freschi o refrigerati Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009 1 000 Esenzione 09.1164 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione 1 2 Dall'1.1. al 31.12.2007 3 000 Dall'1.1. al 31.12.2008 4 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 5 000 09.1165 0805 Agrumi, freschi o secchi Dall'1.1. al 31.12.2006 1 000 Esenzione 1 3 4 Dall'1.1. al 31.12.2007 3 350 Dall'1.1. al 31.12.2008 5 700 Dall'1.1. al 31.12.2009 8 000 09.1158 0810 10 00 Fragole, fresche Dall'1.1. al 31.12.2006 500 Esenzione Dall'1.1. al 31.12.2007 1 000 Dall'1.1. al 31.12.2008 1 500 Dall'1.1. al 31.12.2009 2 000 09.1166 1509 10 Olio d'oliva vergine Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione 5 Dall'1.1. al 31.12.2007 4 500 Dall'1.1. al 31.12.2008 7 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 9 500 Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 12 000
1 L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
2 Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1 o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
3 Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1 o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
4 Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1 o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
5 L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»
L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. ↩ ↩2
Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. ↩ ↩2
L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.» ↩ ↩2
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