# REGOLAMENTO (CE) N. 19/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Con decisione del 20 dicembre 2005 [^2] , il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1, del protocollo n. 2 e degli allegati I, II, III e IV dell’accordo di associazione CE-Giordania.

**(2)** Per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania, tale accordo prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

**(3)** Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

**(4)** Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato V del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione ( [GU L 233 del 9.9.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_233_R_TOC) ).

[^2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

«ALLEGATO V GIORDANIA Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. Contingenti tariffari Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) Dazio contingentale 09.1152 0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione Dall'1.1. al 31.12.2007 4 500 Dall'1.1. al 31.12.2008 7 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 9 500 Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 12 000 09.1160 0701 90 50 Patate di primizia, dal 1 o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate Dall'1.1. al 31.12.2006 1 000 Esenzione 0701 90 90 Altre patate, fresche o refrigerate Dall'1.1. al 31.12.2007 2 350 Dall'1.1. al 31.12.2008 3 700 Dall'1.1. al 31.12.2009 5 000 09.1163 0703 20 00 Agli, freschi o refrigerati Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009 1 000 Esenzione 09.1164 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione [^1] [^2] Dall'1.1. al 31.12.2007 3 000 Dall'1.1. al 31.12.2008 4 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 5 000 09.1165 0805 Agrumi, freschi o secchi Dall'1.1. al 31.12.2006 1 000 Esenzione [^1] [^3] [^4] Dall'1.1. al 31.12.2007 3 350 Dall'1.1. al 31.12.2008 5 700 Dall'1.1. al 31.12.2009 8 000 09.1158 0810 10 00 Fragole, fresche Dall'1.1. al 31.12.2006 500 Esenzione Dall'1.1. al 31.12.2007 1 000 Dall'1.1. al 31.12.2008 1 500 Dall'1.1. al 31.12.2009 2 000 09.1166 1509 10 Olio d'oliva vergine Dall'1.1. al 31.12.2006 2 000 Esenzione [^5] Dall'1.1. al 31.12.2007 4 500 Dall'1.1. al 31.12.2008 7 000 Dall'1.1. al 31.12.2009 9 500 Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 12 000

[^1] L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

[^2] Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1 o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[^3] Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1 o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[^4] Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1 o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[^5] L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»

[^1]: L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
[^2]: Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
[^3]: Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
[^4]: Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
[^5]: L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»