32005R1293•Regolamento (CE) n. 1293/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
32005R1293Regulation13 ago 2005
del 5 agosto 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il metodo di misurazione della sovrappressione dei vini frizzanti e dei vini spumanti è stato stabilito secondo criteri riconosciuti a livello internazionale. Nel corso dell’assemblea generale del 2003, l’allora Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo.
(2) L’utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice e preciso della sovrappressione di questi vini.
(3) Non essendo più necessaria le descrizione del metodo usuale figurante nel capitolo 37 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione 2 , occorre abrogare il capitolo 37, paragrafo 3, di tale allegato. È inoltre opportuno inserire in un nuovo capitolo dell’allegato del medesimo regolamento la descrizione aggiornata di detto metodo.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 ( GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24 ).
2 GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 ( GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3 ).
L’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue.
| 1) | a): il paragrafo 1 è modificato come segue: i. il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; ii. il punto 1.2 è soppresso; — i. — il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; — ii. — il punto 1.2 è soppresso; i.: il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; ii.: il punto 1.2 è soppresso; | a) | i.: il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; | i. | il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; | ii. | il punto 1.2 è soppresso; | b) | al paragrafo 2, il titolo del punto 2.3 è sostituito dal seguente: «Calcolo della sovrappressione teorica»; | c) | i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i.: il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; | i. | il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; | ii. | il punto 1.2 è soppresso; | ||||||
| i. | il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»; | ||||||||||
| ii. | il punto 1.2 è soppresso; | ||||||||||
| b) | al paragrafo 2, il titolo del punto 2.3 è sostituito dal seguente: «Calcolo della sovrappressione teorica»; | ||||||||||
| c) | i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. |
| 2) | —: la parte superiore (o vite porta ago) comprende un manometro, un anello di serraggio manuale, una vite senza fine che scorre nella parte media e un ago che attraversa la capsula. Nell’ago c’è un foro laterale che trasmette la pressione al manometro. Un giunto garantisce l’impermeabilità del sistema sulla capsula della bottiglia, |
|---|
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