32005R0736•Regolamento (CE) n. 736/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d’Alsace) — (IGP)
32005R0736Regulation3 giu 2005
del 13 maggio 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d’Alsace) — (IGP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di registrazione della denominazione «Miel d’Alsace», presentata dalla Francia 2 .
(2) La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L’opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, alcuni elementi del disciplinare, relativi in particolare alla prova dell’origine, erano insufficienti per soddisfare la definizione di indicazione geografica.
(3) Con lettera del 6 febbraio 2003, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
(4) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(5) In esito ai contatti intrapresi tra la Francia e la Germania riguardo a «Miel d’Alsace», sono state apportate alcune precisazioni al disciplinare della denominazione in oggetto, relative in particolare alle caratteristiche chimiche dei mieli e alla prova dell’origine. Il punto 4 della scheda ricapitolativa del disciplinare della denominazione in oggetto è stato adattato di conseguenza.
(6) Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione 3 è completato con la denominazione figurante nell’allegato I del presente regolamento.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU C 71 del 20.3.2002, pag. 11 .
3 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 ( GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6 ).
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)
FRANCIA
Miel d’Alsace (IGP)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«MIEL D’ALSACE»
(N. CE: FR/00150)
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.
1. Servizio competente dello Stato membro
| Nome: | Ministère de l’agriculture et de la pêche — direction des politiques économique et internationale — bureau des signes de qualité et de l’agriculture biologique | ||
|---|---|---|---|
| Indirizzo: | 3, rue Barbet de Jouy F-75349 07 SP | 3, rue Barbet de Jouy | F-75349 07 SP |
| 3, rue Barbet de Jouy | |||
| F-75349 07 SP | |||
| Tel. | (33) 149 55 81 01 | ||
| Fax | (33) 149 55 57 85 |
2. Richiedente
| 2.1. | Nome:: Confédération régionale des apiculteurs d’Alsace | Nome: | Confédération régionale des apiculteurs d’Alsace |
|---|---|---|---|
| Nome: | Confédération régionale des apiculteurs d’Alsace |
| 2.2. | Indirizzo:: Espace européen de l’entreprise 2, rue de Rome F-67300 Schiltigheim — Espace européen de l’entreprise — 2, rue de Rome — F-67300 Schiltigheim Espace européen de l’entreprise 2, rue de Rome F-67300 Schiltigheim Tel.: (33) 388 19 16 78 Fax: (33) 388 18 90 42 E-mail:: alsace-qualite@alsace-qualite.com | Indirizzo: | Espace européen de l’entreprise 2, rue de Rome F-67300 Schiltigheim | Espace européen de l’entreprise | 2, rue de Rome | F-67300 Schiltigheim | Tel. | (33) 388 19 16 78 | Fax | (33) 388 18 90 42 | E-mail: | alsace-qualite@alsace-qualite.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo: | Espace européen de l’entreprise 2, rue de Rome F-67300 Schiltigheim | Espace européen de l’entreprise | 2, rue de Rome | F-67300 Schiltigheim | ||||||||
| Espace européen de l’entreprise | ||||||||||||
| 2, rue de Rome | ||||||||||||
| F-67300 Schiltigheim | ||||||||||||
| Tel. | (33) 388 19 16 78 | |||||||||||
| Fax | (33) 388 18 90 42 | |||||||||||
| E-mail: | alsace-qualite@alsace-qualite.com |
2.3. Composizione Produttori/trasformatori (X) altro ( )
3. Tipo di prodotto Classe 1.4 miele
4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome «Miel d’Alsace»
4.2. Descrizione Prodotto elaborato dalle api a partire da zuccheri prodotti dai vegetali, sotto forma di essudato di fiori (nettare) o sotto forma di linfa raccolta da insetti parassiti (melata). Ogni prodotto presenta caratteristiche proprie (contenuto massimo di acqua, conduttività, acidità, HMF, colore e sapore tipico).
Miele di abete: di colore bruno con riflessi verdi, emana un leggero odore di resina ed un aroma balsamico.
Miele di castagno: di colore che va dal marrone chiaro al marrone scuro, emana un odore di mela stramatura; sapore tannico, lievemente astringente.
Miele di acacia: di colore chiaro, emana un odore soave di fiore d’acacia; aroma di robinia e di arnia.
Miele di tiglio: di colore che va dal giallo chiaro al giallo scuro, ha odore e sapore mentolati con una punta di amaro.
Miele di bosco: di colore intenso, emana aromi sottili dovuti alla mescolanza di melate e di nettari; sapore intenso, lievemente astringente.
Miele di fiori: di colore da chiaro a scuro, emana aromi complessi dovuti alla mescolanza di nettari; fortemente zuccherino.
4.3. Zona geografica Le arnie per la produzione devono essere installate in Alsazia. Per il miele di abete il perimetro è circoscritto al versante alsaziano dei massicci dei Vosgi e del Giura. Il miele di castagno è raccolto sulle colline ai piedi dei Vosgi (Basso e Alto Reno nei boschi di Brumath e di Haguenau). Il miele di tiglio si raccoglie nei boschi della Hardt (Alto Reno).
Le zone di raccolta del miele — determinanti per la qualità e la tipicità del prodotto — sono definite, ma è consentito procedere all’estrazione in altre zone, una volta che sia garantita la tracciabilità.
4.4. Prova d’origine Gli apicoltori e i luoghi di produzione sono identificati, registrati e controllati. Le zone di produzione devono essere obbligatoriamente situate in Alsazia. Il controllo della tracciabilità del miele è garantito dalla contabilità delle etichette, che viene confrontata con le dichiarazioni di raccolta e le scorte.
La prova dell’origine è controllata anche mediante un’analisi microscopica effettuata sul 30 % della produzione totale di miele d’Alsazia per denominazione.
4.5. Metodo di ottenimento Le arnie sono collocate in una zona che comprende le essenze forestali o floristiche corrispondenti al tipo di miele che si desidera ottenere: miele di acacia, di tiglio, di abete, di castagno, di bosco o mille fiori. Il miele, una volta maturo, viene estratto a freddo, quindi decantato, immagazzinato e infine confezionato. Ogni lotto viene sottoposto ad analisi fisico-chimica e sensoriale. Inoltre, questi tipi di miele debbono essere conformi ai criteri fisico-chimici e organolettici definiti nel disciplinare.
4.6. Legame
Una caratteristica particolare legata al prodotto: Ogni tipo di miele sviluppa proprie caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche, definite nel disciplinare e corrispondenti alla varietà floristica della regione. La diversità dei mieli alsaziani è direttamente ascrivibile alla diversità degli ecosistemi: in effetti, l’Alsazia è caratterizzata da una zona montagnosa coperta di conifere, da una zona collinosa e da altipiani ricoperti di vigneti, prati e boschi di faggi e castagni nonché da una zona di pianura che include colture e prati. Questa diversità degli ecosistemi offre quindi possibilità di raccolta all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno con un’ampia gamma di prodotti.
| —: Nel corso del XVI secolo, sono state pubblicate varie opere, fra le quali ricordiamo un trattato di apicoltura risalente al 1580 e assunto come opera di riferimento per oltre due secoli. | — | Nel corso del XVI secolo, sono state pubblicate varie opere, fra le quali ricordiamo un trattato di apicoltura risalente al 1580 e assunto come opera di riferimento per oltre due secoli. | — | Durante la seconda parte del XIX secolo, si assiste ad una nuova fase di sviluppo dell’apicoltura alsaziana; all’inizio del XX secolo, in Alsazia si contano oltre 50 000 arnie. | — | L’apicoltura alsaziana contemporanea è caratterizzata dall’esistenza di un elevato numero di apicoltori (se ne contano quasi 4 000), raggruppati in organizzazioni sindacali piramidali e decentrate. L’organizzazione del concorso regionale dei mieli d’Alsazia a Colmar attesta la vitalità di questa produzione. |
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| — | Nel corso del XVI secolo, sono state pubblicate varie opere, fra le quali ricordiamo un trattato di apicoltura risalente al 1580 e assunto come opera di riferimento per oltre due secoli. | |||||
| — | Durante la seconda parte del XIX secolo, si assiste ad una nuova fase di sviluppo dell’apicoltura alsaziana; all’inizio del XX secolo, in Alsazia si contano oltre 50 000 arnie. | |||||
| — | L’apicoltura alsaziana contemporanea è caratterizzata dall’esistenza di un elevato numero di apicoltori (se ne contano quasi 4 000), raggruppati in organizzazioni sindacali piramidali e decentrate. L’organizzazione del concorso regionale dei mieli d’Alsazia a Colmar attesta la vitalità di questa produzione. |
4.7. Struttura di controllo
| Nome: | Certiqual, association de certification des produits de qualité d’Alsace | |||
|---|---|---|---|---|
| Indirizzo: | Espace européen de l’entreprise 2, rue de Rome F-67300 Schiltigheim | Espace européen de l’entreprise | 2, rue de Rome | F-67300 Schiltigheim |
| Espace européen de l’entreprise | ||||
| 2, rue de Rome | ||||
| F-67300 Schiltigheim | ||||
| Tel. | (33) 388 19 16 79 | |||
| Fax | (33) 388 19 55 29 | |||
| E-mail: | certiqual2@wanadoo.fr |
4.8. Etichettatura Miel d’Alsace con la menzione obbligatoria del tipo di miele (di acacia, di tiglio, di abete, di castagno, di bosco, millefiori)
Freschezza, qualità e sapore garantiti, caratteristiche la cui conformità è attestata da Certiqual F- 67309 Schiltigheim
4.9. Condizioni nazionali —
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"citation": null,
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"title": "Règlement (CE) n° 736/2005 de la Commission du 13 mai 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Miel d'Alsace) — (IGP)",
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