32005R0387•Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi
32005R0387Regulation1 gen 2005
dell’8 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione 2 tenga conto di tali modifiche.
(2) Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca.
(3) Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50 ).
L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.
| 1. | a): al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; | a) | al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; | b) | —: 21 % per la varietà Hass; | — | 21 % per la varietà Hass; | — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; | — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. |
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| a) | al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; | ||||||||||
| b) | —: 21 % per la varietà Hass; | — | 21 % per la varietà Hass; | — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; | — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. | ||||
| — | 21 % per la varietà Hass; | ||||||||||
| — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; | ||||||||||
| — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. |
| 2. | a): nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga: «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) S 1 »; — «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) — S 1 »; «da 80 a 125 (solo la varietà Hass): S 1 »; |
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1 La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.
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