# REGOLAMENTO (CE) N. 387/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione [^2] tenga conto di tali modifiche.

**(2)** Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca.

**(3)** Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_119_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.

| 1. | a): al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; | a) | al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; | b) | —: 21 % per la varietà Hass; | — | 21 % per la varietà Hass; | — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; | — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. |
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| a) | al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | —: 21 % per la varietà Hass; | — | 21 % per la varietà Hass; | — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; | — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. |  |  |  |  |
| — | 21 % per la varietà Hass; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | a): nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga: «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) S [^1] »; — «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) — S [^1] »;<br>«da 80 a 125 (solo la varietà Hass): S [^1] »; |
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[^1] La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.

[^1]: La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ().