0.837.411Multilateral International Treaty14 giu 1940
0.837.411
CS 14 99; FF 1935 I 989 ediz. franc. 1935 I 973 ediz. ted.
Traduzione
Adottata a Ginevra il 23 giugno 19341
Approvata dall’Assemblea federale il 24 settembre 19352
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 14 giugno 1939
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1940
(Stato 30 aprile 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 4 giugno 1934 nella sua diciottesima sessione,
dopo aver deciso di adottare diverse proposizioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione ed a diverse forme di assistenza ai disoccupati, questione che costituisce la seconda parte dell’ordine del giorno della sessione,
dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero le forme di Convenzione internazionale,
adotta oggi, ventitrè giugno millenovecentotrentaquattro, la Convenzione che segue e che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione del 1934.
In caso di disoccupazione parziale, dovranno essere concesse delle prestazioni d’assicurazione o delle indennità ai disoccupati il cui impiego si trova ridotto entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.
Il diritto a ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alle condizioni seguenti, da adempirsi dal richiedente
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sottoposto ad altre condizioni o motivi d’esclusione, in particolare a quelle previste negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le condizioni e i motivi d’esclusione che non siano quelli previsti negli articoli summenzionati, devono essere indicati nei rapporti annuali, da presentarsi dai membri sull’applicazione della presente Convenzione.
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sub-ordinato all’adempimento di un termine di aspetto durante il quale è prescritto:
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’adempimento di un periodo di carenza; la durata e le condizioni d’applicazione di esso devono essere fissate dalla legislazione nazionale.
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alla condizione che il richiedente abbia a frequentare un corso d’inse-gnamento professionale o altro.
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’accettazione, nelle condizioni da fissarsi dalla legislazione nazionale, di un impiego a lavori di soccorso organizzati da un’autorità pubblica.
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere limitato a un determinato periodo che normalmente non dovrà essere inferiore a 156 giorni lavorativi e, in nessun caso, inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno.
Tribunali od altre autorità competenti devono essere istituiti, in conformità della legislazione nazionale, per dirimere le contestazioni relative a domande di prestazioni d’assicurazione o di indennità presentate dalle persone cui si applica la presente Convenzione.
Gli stranieri devono aver diritto alle prestazioni d’assicurazione e alle indennità nelle stesse condizioni come i nazionali. Tuttavia qualsiasi membro può rifiutare ai cittadini di qualsiasi Stato o membro che non è legato dalla presente Convenzione, la parità di trattamento coi suoi propri cittadini relativamente a prestazioni che provengono da fondi ai quali il richiedente non ha contribuito.
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per essere registrate.
Non appena saranno state registrate dall’Ufficio internazionale del Lavoro le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche l’avvenuta registrazione delle ratificazioni che gli fossero ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Il testo francese e quello inglese della presente Convenzione faranno parimente fede.
(Seguono le firme)
| Stato | Ratificazione Successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
| Bulgaria | 29 dicembre | 1949 | 29 dicembre | 1950 |
| Francia* | 21 febbraio | 1949 | 21 febbraio | 1950 |
| Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Irlanda | 10 giugno | 1937 | 10 giugno | 1938 |
| Italia | 22 ottobre | 1952 | 22 ottobre | 1953 |
| Norvegia | 20 maggio | 1957 | 20 maggio | 1958 |
| Nouva Zelanda | 29 marzo | 1938 | 29 marzo | 1939 |
| Paesi Bassi | 17 gennaio | 1966 | 17 gennaio | 1967 |
| Perù | 4 aprile | 1962 | 4 aprile | 1963 |
| Regno Unito | 29 aprile | 1936 | 10 giugno | 1938 |
| Guernesey | 29 aprile | 1963 | 10 giugno | 1938 |
| Jersey | 29 aprile | 1963 | 10 giugno | 1938 |
| Isola di Man | 29 aprile | 1963 | 10 giugno | 1938 |
| Gibilterra* | 11 novembre | 1964 | 11 novembre | 1964 |
| Spagna | 5 maggio | 1971 | 5 maggio | 1972 |
| Svizzera | 14 giugno | 1939 | 14 giugno | 1940 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
La Convenzione è stata adottata nella diciottesima sessione della Conferenza inter- nazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conven-zione solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 18). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Convenzione allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presento testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Convenzione 9 ottobre 1946. ↩
RU 55 533 ↩
Vedere la LF sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (RS 837.0 ) e la O della stessa (RS 837.02 ). ↩
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