0.747.224.052.1Bilateral International Treaty7 giu 1930
0.747.224.052.1
Traduzione 1
Conchiusa il 28 marzo 1929
Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 19292
Ratificazioni scambiate il 7 giugno 1930
Entrata in vigore il 7 giugno 1930
(Stato 7 giugno 1930)
La Confederazione Svizzera
e
lo Stato Germanico,
animati dal desiderio di eseguire la sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein in conformità alla Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno, del 29 aprile 19253,
hanno convenuto di stipulare a questo riguardo una Convenzione.
A questo scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:
La Confederazione Svizzera e lo Stato Germanico convengono d’iniziare senza indugio e di compiere senza interruzione la sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl ed Istein in conformità del progetto approvato il 29 aprile 1925 dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno4.
Le spese per i lavori, valutate a 50 milioni di marchi del Reich, saranno assunte in ragione del 60 % dalla Svizzera e del 40 % dalla Germania.
Qualora le spese effettive riuscissero superiori a quanto è previsto, l’eccedenza sarà distribuita tra le due Parti nella proporzione di cui sopra, fino a concorrenza del 10 % del preventivo indicato.
Nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, i mezzi suddetti fossero esauriti, senza che la sistemazione progettata fosse compiuta, le Parti contraenti si intenderanno in tempo sul da farsi.
I contributi che dovessero essere dati da terzi saranno accreditati agli Stati contraenti nella proporzione di 60:40.
Gli Stati contraenti s’intenderanno ogni volta in tempo utile, per l’anno successivo, circa l’ammontare delle rate annuali, da versarsi pure nella proporzione di 60:40, e circa i termini di pagamento.
La questione dell’assunzione delle spese per la manutenzione del tratto sistemato sarà regolata in conformità della Convenzione stipulata a Strasburgo il 10 maggio 19225dai delegati germanici, francesi e svizzeri e del relativo processo verbale del medesimo giorno. Il Governo germanico dichiara di assumersi a proprie spese il mantenimento del tratto sistemato sul proprio territorio.
I due Governi constatano che la Commissione centrale per la navigazione del Reno ha, nella sua Risoluzione del 29 aprile 19256, approvato il progetto di sistemazione alla condizione che la Svizzera e la Germania s’impegnino con un Accordo a prendere i provvedimenti necessari affinché durante i lavori di sistemazione la navigazione non ne sia intralciata in modo sensibile.
Essi convengono quindi di assumere quest’impegno e di assicurarne l’adempimento dando le istruzioni convenienti alla direzione responsabile dei lavori.
I due Governi constatano che nella risoluzione suddetta, la Commissione centrale per la navigazione del Reno, approvando il progetto di sistemazione, ha posto la condizione che nell’Accordo previsto sia preso anche l’impegno di togliere tutte le conseguenze dannose che dall’esecuzione e dall’esistenza della sistemazione a monte di Strasburgo potessero derivare alla parte già sistemata della via d’acqua a valle di Strasburgo.
Il Governo germanico dichiara di assumere quest’impegno a proprie spese.
Il Governo svizzero e quello germanico sono ambedue convinti che in concessione con la sistemazione del Reno da Strasburgo/Kehl a Istein si debba cercare di stabilire una grande via di navigazione da Basilea al Lago di Costanza.
I due Governi convengono che, non appena dalle condizioni economiche risulti la possibilità di eseguire l’impresa, il Consiglio federale svizzero stipulerà un trattato con il Governo badese che fissi, particolarmente, un’adeguata contribuzione della Svizzera alle spese, i termini per l’esecuzione dell’impresa e i provvedimenti amministrativi e tecnici per promuoverla.
Nell’intento di favorire la costruzione di una grande via di navigazione, il Consiglio federale svizzero consente:
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno in cui saranno scambiati gli atti di ratificazione.
In fede di che , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato in due esemplari la presente Convenzione.Fatto a Berna, il 28 marzo 1929
| Herold E. Payot Strickler | Seeliger Koenigs Hoebel Fuchs |
|---|
Il testo originale è pubblicato nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 del DF del 20 dic. 1929 (RS 747.224.052 ). ↩
Vedi FF 1929 , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc. ↩
Vedi FF 1929 , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc. ↩
Vedi FF 1922 , II, pag. 1034 ediz. ted. e pag. 1060 ediz. franc. ↩
Vedi FF 1929 , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc. ↩
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