0.721.809.454.1Bilateral International Treaty8 apr 1959
0.721.809.454.1
RU 1959 408; FF 1957 1332
Testo originale
Conchiusa il 27 maggio 1957
Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 19571
Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 aprile 1959
Entrata in vigore l’8 aprile 1959
(Stato 8 aprile 1959)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana
ritenendo che l’utilizzazione delle acque dello Spöl presenta un considerevole interesse per lo sviluppo delle risorse elettriche dei due Paesi e per il soddisfacimento delle necessità delle rispettive economie,
considerando che la derivazione di parte di dette acque sul versante italiano del l’Adda, secondo la proposta italiana da un lato, e la creazione del bacino di accumulazione a Livigno, secondo la proposta svizzera d’altro lato, costituiscono due modi di utilizzazione delle risorse idrauliche di tronchi di corsi d’acqua situati, nella loro sezione a monte, sul territorio italiano e, nella loro sezione a valle, sul territorio svizzero,
hanno riconosciuto che ciascuno dei due Stati aveva diritto ad una parte dell’energia idraulica in proporzione al salto e alla portata naturale di propria pertinenza di tali sezioni e che le rispettive utilizzazioni, realizzabili mediante due sistemi distinti, dovevano essere oggetto di decisioni concordate, tenuto conto degli interessi esistenti e delle differenti legislazioni dei due Stati.
Esse hanno quindi convenuto che era opportuno per i due Stati concedere di comune accordo, ai richiedenti italiani e svizzeri, il diritto di realizzare le opere occorrenti per l’utilizzazione dell’energia idraulica, fissare le quantità di potenza idraulica a cui ciascuno dei due Stati ha diritto nei due sistemi di utilizzazione e procedere in seguito, su questa base, ad uno scambio di quantità corrispondenti di potenza e di energia elettrica in modo che ciascuno dei concessionari possa disporne, per quanto possibile, nelle stesse condizioni che se l’energia idraulica utilizzata fosse di sovranità di un solo ed unico Stato.
A questo scopo esse hanno deciso di stipulare una convenzione internazionale ed hanno nominato i loro plenipotenziari, e precisamente:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il Governo svizzero dà il suo consenso a che il Governo italiano assenta la concessione di derivare dal loro corso naturale una parte delle acque dello Spöl che scorrono successivamente dal territorio italiano in quello svizzero, e di utilizzare la corrispondente forza idraulica sul versante italiano dell’Adda, in conformità delle clausole della presente convenzione e mediante la concessione complementare del Governo svizzero, per la parte di forza idraulica ricavabile sul territorio svizzero.
La concessione complementare svizzera sarà accordata e, se del caso, trasferita al beneficiario designato dal Governo italiano.
Il concessionario costruirà, nel bacino superiore dello Spöl, un canale derivatore situato al di sopra della quota 1960 (I.G.M. s.m.m.) che consentirà di raccogliere gli apporti naturali di una superficie massima di 105 kmq. e di convogliarli per gravità nei serbatoi di S. Giacomo e di Caricano, in Val di Fraele, in Alta Valtellina. La quantità di acqua così derivata non dovrà oltrepassare sensibilmente in media i 97 milioni di mc. all’anno.
Le acque così derivate dal loro corso naturale saranno utilizzate nell’impianto di Premadio sull’Adda, presso Bormio.
Resta inteso che la Confederazione svizzera non si assume alcun obbligo, verso la Repubblica italiana, di compensare le perdite d’acqua e di energia elettrica che potrebbero prodursi in caso di cattivo funzionamento delle opere di presa e di derivazione o per qualsiasi altra causa.
Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l’Adda e del salto disponibile in Svizzera a valle della località «Ponte del Gallo» resta convenuto che la potenza idraulica media spettante alla Svizzera è di 26.850 cavalli teorici.
In corrispondenza la Svizzera avrà diritto ad una quantità di energia elettrica producibile nell’impianto di Premadio e ad una parte della potenza disponibile nell’impianto stesso. L’energia e la potenza spettanti alla Svizzera sono fissate rispettivamente a 128 milioni di kWh all’anno e a 64 000 M La Confederazione svizzera potrà disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterrà utili.
L’energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera ed ivi trasportate saranno esentate dalla Repubblica italiana da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta su territorio svizzero. La costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Svizzera restano tuttavia sottoposte, in Italia, alla legislazione italiana in materia.
L’energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche svizzere sull’esportazione dell’energia elettrica. Resta inteso che il Governo svizzero non porrà ostacoli all’impiego in Italia della parte di tale energia corrispondente alla quantità spettante all’Italia, in conformità dell’articolo 10 della presente convenzione, e ciò sempreché il Governo italiano conceda in cambio l’autorizzazione ad utilizzare in Svizzera detta quantità.
Il diritto di utilizzare la forza idraulica dello Spöl, mediante la creazione di un serbatoio nelle valli di Livigno e de l’Ova dal Gall, sarà concesso, per il territorio di ciascuno dei due Stati contraenti, dalle rispettive autorità competenti.
La concessione italiana sarà accordata al beneficiario designato dal Governo svizzero. Essa si estenderà alla parte italiana delle sezioni di corso d’acqua il cui salto e la cui portata saranno valorizzati nell’impianto detto di Livigno.
In caso di cambiamento del beneficiario della concessione svizzera il Governo italiano trasferirà la concessione italiana al nuovo beneficiario designato dal Governo svizzero.
Il concessionario dei due Stati contraenti costruirà, presso la confluenza dello Spöl e de l’Ova dal Gall, al di fuori del Parco nazionale svizzero, uno sbarramento capace di creare un invaso alla quota massima 1808 (I.G.M. s.m.m.) la cui capacità utile sarà di circa 180 milioni di mc.
Il serbatoio sarà alimentato dalle acque naturalmente afferenti e che non saranno state derivate, in conformità al Capitolo 1 della presente convenzione, e da quelle che vi saranno immesse per mezzo di un impianto di pompaggio.
Lo sbarramento sarà costruito in modo da garantire il massimo di sicurezza per la Svizzera, in conformità della legislazione svizzera in vigore. Esso sarà disposto in modo da consentire alle acque uno sbocco libero sufficiente perché le piene possano defluire in qualsiasi momento senza che il livello del lago si elevi oltre la quota stabilita nel precedente articolo.
L’ubicazione della centrale idroelettrica sarà determinata nell’atto di concessione svizzera o anche al momento dell’approvazione del progetto esecutivo.
Spetterà al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all’esercizio del serbatolo di Livigno. Il Governo italiano a questo scopo ammetterà il concessionario a beneficiare del diritto di esproprio.
Resta inteso che il concessionario sarà tenuto a ricostruire il fabbricato della dogana italiana di Ponte del Gallo e a ripristinare le vie di comunicazione interrotte sia dallo sbarramento che dall’invaso.
Il Governo svizzero si riserva di imporre al concessionario gli obblighi necessari per proteggere il Parco nazionale svizzero.
Tenuto conto della portata e del salto utilizzabili sui rispettivi territori dei due Stati, resta convenuto che la potenza idraulica media valorizzata nell’impianto a serbatoio di Livigno e di spettanza dell’Italia è di 8750 cavalli teorici.
In corrispondenza l’Italia avrà diritto ad una quantità di energia elettrica producibile nell’impianto di Livigno e ad una parte della potenza disponibile in detto impianto. L’energia e la potenza spettanti all’Italia sono fissate rispettivamente a 36,5 milioni di kWh all’anno e a 18 250 kW. La Repubblica italiana potrà disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterrà utili.
L’energia e la potenza elettriche spettanti all’Italia ed ivi trasportate, saranno esentate dalla Confederazione svizzera da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Italia e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta su territorio italiano. La costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Italia restano tuttavia sottoposte, in Svizzera, alla legislazione svizzera in materia.
L’energia e la potenza elettriche spettanti all’Italia non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche italiane sull’esportazione dell’energia elettrica. Resta inteso che il Governo italiano non porrà ostacoli all’impiego in Svizzera di questa energia in cambio dell’autorizzazione del Governo svizzero di utilizzare in Italia una quantità corrispondente dell’energia di spettanza della Svizzera, in conformità dell’articolo 4 della presente convenzione.
Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura dei concessionari.
Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorità competenti dei due Stati si saranno dichiarate d’accordo per la loro approvazione.
Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.
I Governi dei due Stati contraenti si comunicheranno le loro decisioni in merito agli atti di concessione; questi non avranno efficacia se non dopo che i due Governi si saranno dichiarati d’accordo sulle condizioni imposte. Queste ultime dovranno concordare su tutti i punti in cui sarà necessario. Esse potranno derogare alle norme della legislazione nazionale la cui applicazione fosse di ostacolo alla concordanza degli atti di concessione.
Le concessioni scadranno il 31 dicembre dell’ottantesimo anno a partire dalla data fissata negli atti di concessione per la messa in servizio delle opere. I beneficiari delle concessioni avranno, per tutta la durata di esse, un foro in ciascuno dei due Stati contraenti.
La limitazione ulteriore o la revoca di una delle concessioni non potrà essere decisa che a seguito di accordo fra i due Governi.
I due Stati contraenti s’impegnano a facilitare, del loro meglio, nel quadro delle rispettive legislazioni, la costruzione e l’esercizio delle opere progettate e ad adottare le disposizioni necessarie a tale scopo, specialmente per quanto riguarda la materia doganale, l’importazione ed esportazione dei materiali da costruzione, il finanziamento ed il servizio dei pagamenti.
Le disposizioni della presente convenzione non sì applicano alle imposte dirette statali e degli enti locali.
In caso di doppia imposizione le autorità italiane e svizzere si consulteranno al fine di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione.
In caso di mancata ultimazione delle opere, d’interruzione dell’esercizio o di qualsiasi altra causa di decadenza prevista negli atti di concessione, i Governi dei due Stati contraenti prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno più appropriati alla situazione ed, eventualmente, accorderanno nuove concessioni.
Dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno iniziate conversazioni tra i due Governi allo scopo di accordarsi sui seguenti punti:
Nei casi di cui ai punti a e b del primo capoverso di questo articolo, i quantitativi di forza idraulica spettanti alla Svizzera e all’Italia saranno mantenuti nei valori indicati negli articoli 4 e 10 della presente convenzione e le condizioni del nuovo regime saranno stabilite in modo da assicurare ai due Stati vantaggi in egual misura.
Il diritto di riversione si applica, per ciascuno Stato, alle installazioni situate sul proprio territorio.
Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano.
Detta commissione controllerà l’esecuzione dei lavori e presenterà le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorità svizzere e italiane.
Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concederà ogni facilitazione affinché i funzionari dell’altro Stato, incaricati di tale controllo, nonché il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. 1 nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.
Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa l’applicazione o l’interpretazione della presente convenzione o per quanto concerne una delle concessioni contemplate dalla convenzione stessa, essa verrà sottoposta, nel caso non sia stata risolta in un tempo ragionevole per via diplomatica o per altre vie amichevoli, ad un tribunale arbitrale la cui sentenza sarà obbligatoria.
Detto tribunale arbitrale sarà composto di due membri e di un superarbitro. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro. Il superarbitro, che non dovrà avere la nazionalità di nessuno dei due Paesi, sarà designato di comune accordo tra i due Governi.
Se la comune designazione del superarbitro non avrà avuto luogo entro il termine di sei mesi dalla data in cui uno dei due Governi avrà proposto il regolamento arbitrale della vertenza, si procederà a tale designazione applicando per analogia l’articolo 45, 4° comma e seguenti, della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19072per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
Ogni controversia che potesse sorgere tra i due Governi circa l’interpretazione e l’esecuzione della sentenza arbitrale sarà sottoposta al giudizio del tribunale che ha emesso la sentenza.
Resta inteso che il presente articolo sarà applicabile ad ogni vertenza che, secondo l’avviso di uno dei due Governi, riguardi sia l’applicazione o l’interpretazione della convenzione o di una delle concessioni contemplate dalla convenzione stessa, che l’interpretazione o l’esecuzione della sentenza arbitrale.
La presente convenzione resterà valida anche in tempo di guerra.
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti dì ratifica.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 27 maggio 1957, in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facendo ugualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: Max Petitpierre | Per la Repubblica Italiana: Maurilio Coppini |
|---|
Per assicurare la buona applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 4 e 10 della convenzione, conchiusa in data odierna, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per l’utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, le Alte Parti contraenti hanno dichiarato quanto segue:IIl Governo italiano accorda al titolare della concessione dell’impianto a serbatoio di Livigno l’autorizzazione ad utilizzare in Svizzera, per tutta la durata della concessione, l’energia elettrica e la potenza spettanti all’Italia, in conformità dell’articolo 10, 2° comma, di detta convenzione.In cambio, il Governo svizzero accorda al titolare della concessione della derivazione verso l’Adda (impianto di Premadio), l’autorizzazione ad utilizzare in Italia, per tutta la durata della concessione, una parte corrispondente dell’energia elettrica e della potenza spettanti alla Svizzera, in conformità dell’articolo 4, 2° comma, di detta convenzione.Nel quadro di questo scambio i due Stati rinunciano ad esigere qualsiasi tassa o diritto d’importazione o di esportazione.IITenuto conto dello scambio previsto al paragrafo 1, e con riserva di rettifica sulla base delle opere eseguite, resta, nell’impianto di Premadio, un saldo a favore della Svizzera di 91,5 milioni di kWh all’anno e di 45 750 M Il concessionario di detto impianto sarà obbligato a mettere questa quantità di energia e questa potenza a disposizione del concessionario dell’impianto di Livigno contro pagamento del prezzo di costo del kWh prodotto nella centrale di Premadio.Nel caso in cui nel termine di un anno dall’entrata in vigore della concessione svizzera della derivazione sul versante dell’Adda il concessionario dell’impianto di Livigno non abbia fatto uso del diritto di ritirare tutta o parte di questa energia, il Governo svizzero accorderà al concessionario dell’impianto di Premadio, su sua domanda, l’autorizzazione ad utilizzare in Italia il saldo sopra indicato.L’autorizzazione suddetta non sarà sottoposta, da parte della Confederazione svizzera, al pagamento di una somma superiore a quella percepita in caso di esportazione di energia elettrica.Una prima autorizzazione sarà accordata, eventualmente, per la durata di venti anni.IIILe diposizioni del presente protocollo addizionale non riguardano le imposte dirette.IVLe disposizioni della convenzione e del presente protocollo addizionale non potranno essere interpretate nel senso: – che il Governo svizzero abbia diritto di prelevare imposte, tasse e contributi di natura fiscale sull’energia elettrica e sulla potenza spettanti alla Svizzera, prodotte ed utilizzate in Italia, ad eccezione delle prestazioni che saranno fissate nell’atto di concessione; – che il Governo italiano abbia il diritto di prelevare imposte, tasse e contributi di natura fiscale sull’energia elettrica e sulla potenza spettanti all’Italia, prodotte ed utilizzate in Svizzera, ad eccezione delle prestazioni che saranno fissate nell’atto di concessione.Fatto a Berna, il 27 maggio 1957, in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facendo ugualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: Max Petitpierre | Per la Repubblica Italiana: Maurilio Coppini |
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