0.672.933.62Bilateral International Treaty17 set 1952
0.672.933.62
RU 1952 663; FF 1951 II 597 ediz. ted. 1951 II 593 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa a Washington il 9 luglio 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 24 settembre 19512
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 settembre 1952
Entrata in vigore il 17 settembre 1952
(Stato 17 settembre 1952)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente degli Stati Uniti di America,
animati dal desiderio di conchiudere una convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie,
hanno designato a tale scopo come loro plenipotenziari:
(seguono i nomi)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:
Nel caso in cui il defunto non fosse, al momento della sua morte, cittadino degli Stati Uniti e non vi avesse il suo domicilio, ma fosse cittadino svizzero o avesse il suo domicilio nella Svizzera, gli Stati Uniti concederanno, riscuotendo l’imposta, l’esenzione speciale che, secondo la loro legislazione, sarebbe concessa se il defunto avesse avuto il suo domicilio negli Stati Uniti, e ciò almeno per l’importo corrispondente alla relazione esistente tra il valore della sostanza complessiva (mobile e immobile) soggetta all’imposta e il valore della sostanza complessiva (mobile e immobile) che sarebbe stata soggetta all’imposta qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio negli Stati Uniti. Nel caso della riscossione di un’imposta nella Svizzera a causa di una proprietà mobiliare situata entro la giurisdizione dell’autorità fiscale (e non per il fatto che il defunto avesse il suo domicilio in tale giurisdizione o fosse cittadino svizzero), l’autorità fiscale nella Svizzera concederà, nel caso in cui si tratti della successione di un ereditando che, al momento della sua morte, era cittadino degli Stati Uniti o vi aveva il suo domicilio, l’esenzione speciale che, secondo il diritto per essa determinante, sarebbe concessa qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio entro la sua giurisdizione, e ciò almeno per l’importo corrispondente alla relazione esistente tra la sostanza complessiva (mobile e immobile) soggetta all’imposta e il valore della sostanza complessiva (mobile o immobile) che sarebbe stata soggetta all’imposta qualora il defunto avesse avuto il suo domicilio entro la giurisdizione di detta autorità fiscale.
Se l’amministratore della successione o un avente diritto alla successione fa valere che i provvedimenti presi dalle autorità fiscali di uno dei due Stati contraenti hanno o avranno per effetto una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente convenzione, egli può sottoporre il caso a quello dei due Stati contraenti di cui l’ereditando era attinente al momento della sua morte o di cui l’avente diritto alla successione è attinente; se l’ereditando, al momento della sua morte, non era attinente di alcuno dei due Stati contraenti o se l’avente diritto alla successione non è attinente di alcuno dei due Stati contraenti, il caso può essere sottoposto a quello dei due Stati contraenti dove l’ereditando aveva il suo domicilio al momento della sua morte o nel quale l’avente diritto alla successione è domiciliato. L’autorità competente dello Stato al quale il caso è sottoposto procurerà d’accordarsi con l’autorità competente dell’altro Stato contraente allo scopo di evitare in modo equo la doppia imposizione di cui si tratta.
Fatto a Washington, in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese il 9 luglio 1951. I due testi sono parimente autentici.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Presidente degli Stati Uniti d’America: |
|---|---|
| Charles Bruggmann | Dean Acheson |
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 1952 661 ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). ↩
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