0.196.116.3Bilateral International Treaty7 mar 1926
0.196.116.3
CS 11 571; FF 1925 III 101 ediz. ted. 105 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 25 maggio 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 19 febbraio 19261
Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 marzo 1926
Entrato in vigore il 7 marzo 1926
(Stato 7 marzo 1926)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica d’Austria,
animati dal comune desiderio di render applicabili fra la Svizzera e la Repubblica d’Austria i Trattati conchiusi fra la Svizzera e la già Monarchia austro‑ungarica e concernenti il regolamento delle condizioni di domicilio, l’estradizione reciproca dei malfattori e la legalizzazione degli atti pubblici, hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno nominato loro plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno stipulato le disposizioni seguenti:
I Trattati conchiusi fra la Svizzera e la già Monarchia austro‑ungarica, il 7 dicembre l8752, per il regolamento delle condizioni di domicilio, il 10 marzo l8963, per l’estradizione reciproca dei malfattori e il 21 agosto 19164, per la legalizzazione di atti pubblici rilasciati o legalizzati dalle Autorità svizzere o austriache, saranno applicati alle Parti contraenti.
Il presente Trattato sarà ratificato il più presto che sia possibile e gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berna.
Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio degli atti di ratificazione e resterà in vigore fintanto che non sarà stato disdetto da una delle Parti contraenti. In questo caso, cesserà d’aver effetto allo spirare del termine di 6 mesi a contare dal giorno in cui la disdetta sia stata notificata all’altra Parte contraente.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque maggio 1925.Motta Di Pauli
In occasione della firma del Trattato conchiuso oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, i plenipotenziari sottoscritti hanno formulato le dichiarazioni seguenti, che fanno parte integrante del Trattato stesso:Il Governo svizzero considera che le prescrizioni austriache sui passaporti non sono contrarie al Trattato e non muove obiezione a che, dal canto austriaco, la scelta e l’esercizio d’un mestiere da parte d’un cittadino svizzero siano subordinati a un’autorizzazione formale delle Autorità politiche dello Stato, in conformità del § 8, cpv. 2, dell’Ordinanza austriaca sui mestieri (Gewerbeordnung). Resta però inteso che sarà considerata come un diritto acquisito un’autorizzazione preventiva, vale a dire accordata prima d’intraprendere e d’esercitare un mestiere, in conformità del § 8, cpv. 1, dell’Ordinanza austriaca sui mestieri.Il Governo federale austriaco considera che le prescrizioni attualmente in vigore nella Svizzera per ciò che concerne la dimora e il domicilio di cittadini stranieri non sono contrarie alle disposizioni del Trattato. Resta però inteso che i cittadini austriaci domiciliati nella Svizzera già prima che fosse stato istituito il controllo degli stranieri, saranno senz’altro considerati come in possesso dei requisiti prescritti dalla polizia degli stranieri e che i cittadini austriaci in possesso di un’autorizzazione di dimora o di domicilio nella Svizzera fruiranno, con riserva delle disposizioni applicabili all’esercizio della professione di farmacista, e di mercante ambulante, della libertà di commercio e d’industria, in conformità dell’articolo 31 della Costituzione federale5, salve le restrizioni che fossero imposte dalle prescrizioni o dalle condizioni dell’autorizzazione stessa.In fede di che , i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo finale e l’hanno munito dei loro sigilli.Berna, il venticinque maggio 1925.Motta Di Pauli
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