0.142.114.541.3Bilateral International Treaty1 ago 1934
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.114.541.3
Traduzione*2*
Data il 5 maggio 1934
Entrata in vigore con scambio di note il 1° agosto 1934
I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, allo scopo di precisare le modalità d’applicazione di certe disposizioni del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 18683fra la Svizzera e l’Italia, concernenti il trattamento degli Italiani in Svizzera e degli Svizzeri in Italia, hanno convenuto quanto segue:
1. I cittadini svizzeri che hanno o avranno dimorato regolarmente in Italia, senza interruzione, durante 5 anni, sono liberati dalle formalità concernenti il permesso di dimora e di lavoro. Essi potranno cambiare liberamente di posto, di professione e di residenza. È lasciata piena libertà ai datori di lavoro di assumere questi cittadini svizzeri. Ove si tratti di disoccupati, questi devono essere iscritti presso gli uffici di collocamento.
I cittadini italiani che hanno o avranno dimorato regolarmente in Svizzera, senza interruzione, durante 5 anni riceveranno il permesso di domicilio incondizionato, e avranno pure il diritto di cambiare liberamente di posto, di professione e di residenza.
2. La durata delle dimore permesse per fare degli studi di qualsiasi genere o per seguire delle cure mediche non entra in linea di conto per il calcolo della dimora ininterrotta a sensi del paragrafo 1 della presente dichiarazione.
In casi speciali, in cui l’ammissione non è chiesta e non può essere accordata, fin dal principio, che per uno scopo determinato o per ragioni speciali, la durata della dimora a sensi del paragrafo 1 è di dieci anni.
3. Chi, durante la validità del permesso di dimora, si reca all’estero per uno scopo transitorio e per un breve periodo non superiore a due mesi, non interrompe la dimora a sensi dei paragrafi precedenti. Su domanda, da inoltrare prima della partenza per l’estero, questo termine può essere prolungato fino a sei mesi, specialmente per la prestazione del servizio militare. In quest’ultimo caso il termine sarà prolungato di tempo necessario per il viaggio. Se la durata dell’assenza supera i due mesi, non se ne terrà conto per il calcolo della durata della dimora nel senso suddetto.
Il domicilio degli Italiani in Svizzera e l’ammissione definitiva degli Svizzeri in Italia a sensi del paragrafo 1 cessa quand’essi hanno dimorato effettivamente durante sei mesi all’estero; a domanda presentata durante questo termine, quest’ultimo può essere prolungato fino a due anni.
4. I cittadini svizzeri che dimorano in Italia senza esercitare un’attività lucrativa di carattere non indipendente non hanno bisogno di alcun permesso di dimora a scopo di lavoro, salve restando le prescrizioni speciali concernenti le professioni soggette a regolamento.
5. E necessario un permesso di dimora, da rilasciarsi a seconda della situazione del mercato dei lavoro, solo per i cittadini svizzeri che occupano un posto in Italia e che non adempiono le condizioni menzionate qui sopra al paragrafo I.
Questo permesso può essere domandato dall’impiegato o dal datore di lavoro. in via eccezionale, la domanda può essere fatta anche dopo l’entrata in Italia e dopo che si è iniziato il lavoro, a condizione che sia presentata entro un termine breve. L’attività di cui si tratta non potrà essere esercitata che provvisoriamente nell’attesa della decisione delle autorità competenti.
6. Agli impiegati d’albergo e a quelli delle imprese che hanno relazioni d’affari dirette e costanti con la Svizzera, sia come succursali di ditte svizzere, sia che si occupino di importazione od esportazione da o per la Svizzera, il permesso di dimora che dà al cittadino svizzero il diritto di lavorare in Italia è rilasciato dalla Prefettura verso semplice domanda indipendentemente dalle condizioni del mercato dei lavoro.
7. Sarà facilitata l’ammissione in Italia a titolo di dimora temporanea non superiore a tre anni e a scopo di formazione professionale, di giovani Svizzeri d’età inferiore a 30 anni, commercianti, tecnici e di categorie affini.
8. Le autorità svizzere competenti rilasceranno ogni anno, a titolo irrevocabile, il primo permesso di dimora agli operai di stagione italiani, per una durata minima equa, in relazione col contratto di lavoro e con le condizioni del mercato dei lavoro.
La presente Dichiarazione entrerà in vigore alla data che sarà fissata di comune accordo dai due Governi mediante scambio di note. Essa resterà in vigore fino allo spirare di tre mesi dalla data alla quale l’una o l’altra delle Parti l’avranno denunciata.
Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 5 maggio 1934.
(Seguono le firme)
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