0.142.114.541.1Bilateral International Treaty1 mag 1869
0.142.114.541.1
CS 11 666
Traduzione1
Conchiuso il 1° maggio 1869
Entrato in vigore il l’ maggio 1869
(Stato 1° maggio 1869)
Affine di togliere i dubbi ai quali nell’applicazione potrebbero dar luogo alcune disposizioni delle Convenzioni conchiuse e firmate tra la Svizzera e l’Italia il 22 luglio 1868, ed allo scopo di intendersi anticipatamente sulle formalità da seguirsi nell’esecuzione di certe altre disposizioni delle medesime convenzioni,
i sottoscritti,debitamente a ciò autorizzati dai loro rispettivi Governi,
sonosi concertati negli articoli seguenti:
Per ciò che riguarda l’articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare2, resta stabilito: che le dichiarazioni del 10 e 21 dicembre 18663, relativamente all’esenzione dai prestiti forzati, cesseranno di essere in vigore dopo il 29 ottobre 1873; beninteso però che a datare da quel giorno i due Stati continueranno ad assicurarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.
Riguardo all’esecuzione dell’articolo 9 del medesimo Trattato, è stabilito: che le Corti d’appello del Regno, il Tribunale federale e il Tribunale supremo di ciascuno Stato della Confederazione, potranno d’ora innanzi tenere tra loro corrispondenza diretta, per tutto ciò che concerne l’invio e la spedizione di rogatorie, sia nel civile, sia nel criminale.
I valori in effettivo che si trovassero uniti alle rogatorie o agli atti concernenti la loro esecuzione, saranno trasmessi per mezzo di vaglia postali all’ordine delle autorità alle quali quei valori saranno indirizzati.
Ben s’intende che la corrispondenza diretta tra i tribunali e le corti suddette non potrà mai aver luogo per le domande d’estradizione, per le quali si osserveranno in ogni punto le disposizioni del Trattato riguardante questa materia.
Il Governo reale ammette che, conformemente alla riserva fatta dall’Assemblea federale4riguardo all’ultimo alinea dell’articolo 17 del Trattato suddetto, le contestazioni che potessero sorgere fra gli eredi per causa dell’eredità di uno Svizzero morto in Italia, dovranno essere deferite al giudice dei luogo d’origine dei defunto.
Il presente Protocollo dovrà essere considerato ed eseguito come parte integrante delle convenzioni alle quali si riferisce.
Così fatto a Berna in doppio originale il primo maggio mille ottocento sessantanove.
| Il Plenipotenziario svizzero: J. Dubs | Il Plenipotenziario italiano: Melegari |
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