0.142.114.231Bilateral International Treaty5 mag 1949
0.142.114.231
RU 1949 I 435; FF 1948 III 200 ediz. ted. 199 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 14 agosto 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 22 dicembre 19481
Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 maggio 1949
Entrato in vigore il 5 maggio 1949
(Stato 5 maggio 1949)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna, dell’Irlanda e dei Domini Britannici d’oltre mare, per e in nome del Dominio dell’India,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di pace e di amicizia che sono sempre esistiti tra i due Stati e di sviluppare le loro relazioni pacifiche ed amichevoli,
hanno convenuto di conchiudere il presente Trattato, e hanno a questo scopo nominati quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
Tra la Svizzera e il Dominio dell’India regnerà pace perpetua ed amicizia inalterabile.
Ciascuna delle Parti Contraenti può nominare agenti diplomatici, consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari che risiederanno nelle città, nei porti ed altre località, in cui sono ammessi a risiedere gli agenti del medesimo grado di terzi Stati, oppure in qualsiasi altro luogo che sia stato convenuto.
I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari riceveranno l’exequatur o un’altra autorizzazione valida per l’esercizio delle loro funzioni. t permesso al governo che ha concesso l’exequatur o un’autorizzazione analoga di ritirarli, qualora lo giudichi necessario. Se esso fa uso di questa facoltà, deve indicare, in tutti i casi in cui sia possibile, i motivi del ritiro.
I rappresentanti sopra indicati godono con riserva della reciprocità, di tutti i diritti, privilegi, esenzioni ed immunità che sono concessi ai rappresentanti di grado corrispondente di qualsiasi altro Stato.
I cittadini di ciascuna Parte Contraente hanno, sul territorio dell’altra e riservate le leggi e i regolamenti che vi sono in vigore, il diritto di domicilio e di dimora, di entrata, di uscita e di libera circolazione.
I cittadini di ciascuna Parte Contraente, i quali risiedono sul territorio dell’altra Parte, sono trattati sotto ogni aspetto, per quanto concerne l’esercizio dei loro mestieri e delle loro professioni, l’esercizio e lo sviluppo delle loro imprese commerciali ed industriali, il traffico e il commercio leciti, alla stessa stregua che i cittadini della nazione più favorita, a condizione che si conformino alle leggi e ai regolamenti in vigore. Essi non devono pagare e sopportare imposte, tasse od oneri di qualsiasi natura, diversi o superiori a quelli pagati dai cittadini della nazione più favorita2.
In nessun caso una delle Parti Contraenti domanda per i propri cittadini, i quali esercitano un mestiere o una professione oppure un’impresa commerciale od industriale di qualsiasi natura, o si occupano di traffici e di commerci leciti, diritti più estesi di quelli che essa concede ai cittadini dell’altra, che svolgano una attività affine.
Le Parti Contraenti s’impegnano a prevedere per i cittadini e per le merci dell’altra Parte un trattamento eguale a quello che è previsto per i cittadini e per le merci della nazione più favorita, in tutto quanto concerne i viaggiatori di commercio, l’importazione, l’esportazione, e il transito delle merci.
Sono esclusi i privilegi attualmente concessi o che potrebbero esserlo in avvenire per facilitare il traffico di confine con i paesi limitrofi, come pure i privilegi che potrebbero risultare da un’Unione doganale esistente o che una Parte dovesse concludere in avvenire.
Le Parti Contraenti converranno, non appena possibile, la conclusione di un Trattato o di Trattati di domicilio e di commercio più completi, i quali contengano tra altro disposizioni concernenti gli articoli 3, 4, 5 e 6. Con riserva delle disposizioni di siffatti Trattati, il presente Trattato resterà in vigore, per quanto concerne gli articoli 3, 4, 5 e 6, durante un periodo di 6 mesi dopo che una Parte abbia notificato all’altra la sua intenzione di porre fine all’applicazione degli articoli di cui si tratta.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, come pure di uno o di parecchi suoi articoli, sarà in primo luogo regolata mediante trattative, e, nel caso in cui non si giungesse ad un accordo dopo sei mesi di trattative, mediante arbitrato; la procedura dell’arbitrato stesso sarà prevista ulteriormente in una convenzione generale o speciale tra le Parti Contraenti.
Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, che avrà luogo il più presto possibile a Berna.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in lingua francese ed inglese e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Nuova Dehli, in doppio esemplare, il quattordici agosto mille novecento quarant’otto.Armin Daeniker Jawaharlal Nehru
Procedendo alla firma del Trattato di amicizia e di domicilio tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re dei Regno Unito di Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e dei Domini Britannici d’oltre mare, in nome del Dominio dell’India, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti riserve e dichiarazioni che faranno parte integrante dei Trattato: (i) Sono considerati come cittadini dell’India, nel senso del presente trattato, i sudditi degli Stati Indiani che hanno aderito o aderiranno al Dominio dell’India. Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono per i cittadini e per le merci svizzere il trattamento della nazione più favorita nel Dominio dell’India, non si applicano ai favori e alle preferenze di qualsiasi natura che il Dominio dell’India prevede o potrebbe prevedere per i cittadini e per le merci della Repubblica di Birmania o dei Regno dei Nepal. (ii) Il controllo delle importazioni e delle esportazioni, reso necessario dalle difficoltà di cambio o da altre circostanze eccezionali, non sarà considerato contrario alla clausola della nazione più favorita, contenuta nell’articolo 6.Il presente protocollo sarà considerato approvato e ratificato dalle Parti Contraenti, senza nessuna altra ratificazione speciale, in base allo scambio degli strumenti di ratificazione del Trattato, del quale fa parte integrante.Fatto a Nuova Dehli, in doppio esemplare, il quattordici agosto mille novecento quarant’otto.Armin Daeniker Jawaharlal Nehru
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