0.132.454.22Bilateral International Treaty18 apr 1953
0.132.454.22
RU 1953 415; FF 1951 608
Testo originale
Conchiusa il 5 aprile 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19511
Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 aprile 1953
Entrata in vigore il 18 aprile 1953
(Stato 18 aprile 1953)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana
considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera corrente lungo l’asse della Roggia Molinara fra il cippo 65 F (R) e il cippo 65 L (Settore secondo – Sezione prima, tratto quarto),2
onde semplificare l’andamento sinuoso della frontiera stessa, per facilitare i servizi di sorveglianza doganale nonchè per bonificare il terreno circostante con una nuova canalizzazione della Roggia Molinara,
hanno deciso di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d’Italia per la determinazione dei confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 19413, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine lungo la Roggia Molinara, fra i comuni di Chiasso e di Corno e di fissarlo sull’asse del nuovo canale corretto sulla base dei progetto compilato dal comune di Chiasso in data del 9 maggio 1949 che fa parte integrante della Convenzione4.
Della determinazione dei nuovo confine è incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo‑svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:
Dette aree risultano dal citato progetto del comune di Chiasso in data del 9 maggio 1949. Nella compensazione viene adottato il principio del conguaglio, con quelle tolleranze che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori;
c. controllo, a lavori effettuati, della perfetta identità fra tracciato della linea di frontiera ed asse dei nuovo canale costruito;
d. materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;
e. rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.
Le spese relative ai compiti di cui al precedente articolo secondo, vengono attribuite come segue:
La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951.Oberst de Raemy Gen. Luigi Morosini
Il nuovo confine tra la Svizzera e l’Italia nel settore Torrente Faloppiadogana di Chiasso‑Strada comincia all’imbocco della Roggia Molinara nella Faloppia e passa nell’asse dei nuovo canale fino al cippo 65 L. Esso descrive dapprima una curva, girando da sud a sud‑est, si dirige poi in linea retta verso le case di Brogeda, traversa questa frazione, corre di seguito nuovamente in linea retta e pressapoco nella stessa direzione. A una distanza di circa 220 m dal confine, descrive un’altra curva verso sud‑ovest per raggiungere, con una terza linea retta di circa 320 m, le prime case di Chiasso e di Ponte Chiasso. Qui forma un’ultima curva e raggiunge poi, presso il cippo 65 L, l’antico tracciato.
Art. 1 cpv. 1 n. 1 del DF del 3 ott. 1951 (RU 1953 413). ↩
Questo tracciato è stato modificato in parte dalla Conv. del 23 giu. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia (RS 0.132.454.222 ). ↩
RS 0.132.454.2 ↩
Questo progetto non è stato pubblicato nella RU. ↩
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