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142.203•Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1
del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20164relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20015di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19606istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS);
in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 20197tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini);
in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 20208tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),9
ordina:
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e
art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)^23^
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell’articolo 34 LStrI e gli articoli 60–63 della OASA31, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.
(art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 201834concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
(all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)35
1 a3. .45 4. I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE46o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.
(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS) Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.
(art. 2 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.
(art. 4 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.
(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)54
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS) Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera.
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice 1 della Conv. AELS) Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.
I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.
Il controllo dei permessi dei cittadini dell’UE e dell’AELS da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)56è retto dall’articolo 99 LStrI e dagli articoli 83 e 85 OASA57.
La SEM è competente per:
Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 122 LStrI.
La SEM sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del 23 maggio 200158sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
.59
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
Nuovo testo giusta la cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853). ↩
RS 142.20 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RU 2016 5251 ↩
RU 2003 2685 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.142.113.672 ↩
RS 0.946.293.671.2 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413). ↩
Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). ↩
Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413). ↩
RS 142.201 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
RS 823.111 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 839). ↩
RS 142.201 ↩
RS 142.201 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099). ↩
RS 142.204 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). ↩
RS 142.201 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). ↩
RS 823.20 ↩
RS 823.201 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). ↩
RS 142.513 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748). ↩
Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone. ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). ↩
RS 142.201 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). ↩
Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13. ↩
[RU 1965 535; 1972 2314cifra III; 1974 1589; 1978 391cifra II n. 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701cifra I n. 6,3371all. n. 9,3453; 2003 3837all. n. 4; 2006 979art. 2 n. 8; 2007 5259cifra IV.RU 2007 6055art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30 ). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 849). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 142.201 ↩
[RU 2002 1729] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2002 1741. ↩
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