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Art. 18

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale

(art. 2 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

  1. Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell’UE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.
  2. Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.1
  3. Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell’UE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 849).

1 commentary

N1.Nachgewiesene Suchbemühungen und realistische Einstellungsperspektiven

Bei Verlängerung sind nachgewiesene konkrete Suchbemühungen und realistische Einstellungsperspektiven erforderlich.

PS.2024.0059
E. 2002

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