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Art. 98d

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 22a LSA)

1. Il piano di stabilizzazione tratta in particolare:

  1. i possibili scenari che, al loro verificarsi, possono destabilizzare l’impresa di assicurazione;
  2. le misure da adottare in caso di crisi e le risorse necessarie all’attuazione di queste misure;
  3. i criteri concreti che consentono di identificare tempestivamente una crisi e di avviare misure;
  4. l’organizzazione di crisi e il piano di comunicazione dell’impresa di assicurazione.

2. Il piano di stabilizzazione deve essere elaborato dall’impresa di assicurazione e approvato dall’organo preposto alla direzione generale, alla sorveglianza e al controllo.

3. Il piano di stabilizzazione deve essere sottoposto ogni anno alla FINMA per approvazione.

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