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Art. 78

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione dispone di:
    1. una strategia di investimento;
    2. un regolamento d’investimento che garantisce l’osservanza dei principi per gli investimenti di cui all’articolo 76;
    3. misure organizzative che assicurano che le persone incaricate dell’amministrazione e del controllo dispongono delle conoscenze necessarie per questi compiti;
    4. una gestione del rischio adeguata al volume degli affari e alla complessità degli investimenti.
  2. La direzione stabilisce la strategia d’investimento e la presenta al consiglio d’amministrazione per approvazione.

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