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Art. 74

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79).
  2. Se accerta un’insufficienza di copertura, l’impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione.

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