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Art. 72

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Entro tre mesi dalla chiusura dei conti l’impresa di assicurazione comunica alla società di audit l’importo legale calcolato per la fine dell’anno contabile separatamente per ciascun patrimonio vincolato, unitamente al registro dei valori di copertura. Entro quattro mesi dalla chiusura dei conti l’impresa di assicurazione presenta un rapporto alla FINMA.1
  2. Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera devono inoltre fornire informazioni in merito a ogni portafoglio assicurativo straniero per il quale esse devono costituire garanzie all’estero.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).

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