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Art. 70

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Al momento della sua costituzione il patrimonio vincolato ammonta almeno a:

  1. 750 000 franchi per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita;
  2. 100 000 franchi per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione contro i danni.

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